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Legge

L.R. Toscana 69/2010

Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza).

Normativa regionaleL.R. Toscana 69/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Toscana 10/2010 su VAS, VIA e valutazione di incidenza, ridefinendo i casi di assoggettamento a VAS e verifica di assoggettabilità, il principio di non duplicazione per piani attuativi, e le regole per piani regolatori portuali. Modifica anche le revisioni del piano dopo il parere motivato e abroga una disposizione dell’art. 26. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina regionale toscana su VAS, VIA e valutazione di incidenza

Modifiche alla disciplina toscana su VAS, VIA e valutazione di incidenza

La legge regionale Toscana 30 dicembre 2010, n. 69 interviene sulla l.r. 12 febbraio 2010, n. 10, aggiornando la disciplina in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione di incidenza. Le modifiche riguardano soprattutto i casi di assoggettamento a VAS, il coordinamento con la normativa statale e alcune regole procedurali nella fase finale della valutazione.

Ambito di applicazione della VAS e modifiche di piani e programmi

Viene ampliato e precisato il perimetro dei piani e programmi sottoposti alla disciplina VAS. Sono ricomprese anche le modifiche ai piani e programmi già elencati, salvo le modifiche minori. In particolare, la legge distingue tra:

  • piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscono o modificano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti;
  • modifiche minori di piani e programmi già soggetti a valutazione;
  • piani e programmi diversi da quelli sopra indicati, e le loro modifiche, quando definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti.

Per le ipotesi di cui ai primi due casi è prevista la preventiva valutazione secondo le modalità richiamate dal d.lgs. 152/2006.

Esclusioni dal principio di duplicazione delle valutazioni

In applicazione del principio di non duplicazione, non sono sottoposti né a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all’art. 65 della l.r. 1/2005 e gli altri piani di livello attuativo comunque denominati, quando:

  • pur rientrando nelle categorie soggette a VAS o verifica, non comportano varianti ai piani sovraordinati;
  • il piano sovraordinato sia stato già oggetto di valutazione dei profili ambientali.

La norma mira quindi a evitare una nuova valutazione ambientale quando il livello superiore è già stato valutato e il piano attuativo non introduce varianti.

Regole per modifiche a piani, programmi e strumenti attuativi

Per la verifica di assoggettabilità a VAS e per la VAS relative a modifiche di piani e programmi, oppure di strumenti attuativi di piani o programmi, si applicano le disposizioni richiamate dall’art. 12, comma 6, del d.lgs. 152/2006. La disciplina regionale si allinea così alle regole statali sulle modifiche che incidono sul regime valutativo.

Piani regolatori portuali

È introdotta una previsione specifica per i piani regolatori portuali, per le loro modifiche e per i progetti di opere e interventi da realizzarsi nell’ambito del piano regolatore portuale stesso. In tali casi si applicano le disposizioni dell’art. 6, comma 3-ter, del d.lgs. 152/2006.

Revisione del piano dopo il parere motivato

Nella fase conclusiva della VAS, il proponente, in collaborazione con l’autorità competente, deve apportare le opportune revisioni del piano o programma prima della presentazione all’autorità procedente per l’approvazione. Le revisioni devono tener conto delle risultanze del parere motivato e devono essere descritte nella dichiarazione di sintesi.

Coordinamento normativo e abrogazioni

La legge interviene anche su una disposizione dell’art. 43 della l.r. 10/2010, sopprimendo alcune parole nel comma 2, lettera c). Inoltre abroga il comma 4 dell’art. 26 della stessa legge regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Non contiene una disciplina transitoria autonoma, né limiti temporali di applicazione specifici oltre alla data di entrata in vigore.

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