Regolamento (UE) 2021/2278
Regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio del 20 dicembre 2021 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1387/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un ampio elenco di sospensioni autonome dei dazi doganali per prodotti agricoli e industriali non sufficientemente prodotti nell'Unione o non prodotti affatto. Le sospensioni decorrono dal 1° gennaio 2022 e mirano a rafforzare la competitività dell'industria dell'Unione, garantendo approvvigionamenti per specifiche filiere produttive. È prevista la possibilità di riesame delle sospensioni, inclusa una revisione obbligatoria per talune voci, nonché obblighi di indicazione delle unità supplementari in dichiarazione doganale. Il regolamento abroga e sostituisce il precedente regolamento (UE) n. 1387/2013.
Sospensione, per taluni prodotti agricoli e industriali, dei dazi della tariffa doganale comune e sostituzione del precedente regime autonomo di sospensioni tariffarie.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione europea dei prodotti agricoli e industriali elencati nell'allegato, identificati da codici NC/TARIC e da descrizioni tecniche puntuali, dalla loro applicazione dal 1° gennaio 2022. La sospensione riguarda i dazi TDC di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013, con esclusione delle miscele, preparati o prodotti costituiti da più componenti che contengono i prodotti elencati, salvo i casi espressamente previsti in allegato. Per alcune voci la sospensione è subordinata a destinazione particolare e/o a controllo doganale, e in alcuni casi non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e sostituisce integralmente il regolamento (UE) n. 1387/2013.
Sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali
Il regolamento istituisce un regime di sospensioni tariffarie autonome per una vasta serie di prodotti agricoli e industriali non sufficientemente prodotti nell'Unione o del tutto assenti dalla produzione unionale. La ratio, richiamata nei considerando, è duplice: assicurare approvvigionamenti all'industria utilizzatrice e migliorare la competitività dell'industria dell'Unione, preservando al contempo la proporzionalità dell'intervento.
Finalità e contesto
Secondo i considerando, la produzione unionale di molti prodotti elencati è inadeguata o inesistente, con conseguente dipendenza dalle importazioni da paesi terzi. Il legislatore riconosce inoltre che talune sospensioni possono dover cessare per effetto dell'evoluzione tecnica, delle condizioni di mercato o delle circostanze economiche. Per questo il regolamento prevede il riesame delle misure e, per alcune voci legate alle batterie, un riesame obbligatorio al 31 dicembre 2022, così da tener conto dell'evoluzione del settore.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda le importazioni nell'Unione dei prodotti indicati nell'allegato, identificati con precisione tramite codici NC e TARIC, descrizioni merceologiche e, in molti casi, specifiche tecniche molto dettagliate. Le sospensioni si applicano ai dazi TDC di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013. Sono esclusi dall'ambito di applicazione le miscele, i preparati e i prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati, salvo quanto espressamente previsto. In alcune voci la sospensione è subordinata alla destinazione particolare e al controllo doganale, e per talune merci la sospensione non opera se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.
Meccanismo della sospensione
L'articolo 1 dispone la sospensione dei dazi per i prodotti agricoli e industriali di cui all'allegato. L'allegato indica, per ciascuna voce, il numero di serie, il codice NC, il codice TARIC, la descrizione, l'aliquota dei dazi autonomi, l'unità supplementare eventualmente richiesta e la data prevista per il riesame obbligatorio. In numerosi casi l'aliquota è pari allo 0 %, ma l'allegato contiene anche alcune sospensioni parziali o con dazio ad valorem ridotto (ad esempio, casi al 2 %, 2,6 %, 2,7 %, 3 %, 3,2 %, 3,7 %, 4 %, 5,2 %, 6 %, 7,8 % o 8 %), con date di riesame variabili.
Riesame delle sospensioni
L'articolo 2 attribuisce alla Commissione un potere di riesame sia d'ufficio sia su richiesta di uno Stato membro. Inoltre, la Commissione deve effettuare il riesame nell'anno precedente la data di riesame obbligatorio indicata per ciascuna voce nell'allegato. Questo meccanismo consente di adeguare il regime alle evoluzioni del mercato, della tecnica e dell'interesse dell'Unione.
Unità supplementari e dichiarazione doganale
L'articolo 3 disciplina l'obbligo dichiarativo per i prodotti dell'allegato per i quali sono previste unità supplementari. In sede di dichiarazione di immissione in libera pratica, il quantitativo esatto importato deve essere indicato usando l'unità supplementare prevista, oltre o in alternativa al peso. La previsione è coerente con la natura statistico-doganale delle voci interessate e con l'esigenza di una corretta gestione del regime sospensivo.
Effetti sull'assetto normativo precedente
L'articolo 4 abroga il regolamento (UE) n. 1387/2013. Il considerando (6) spiega che, a causa delle numerose modifiche intervenute e dell'aggiornamento della nomenclatura combinata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832, è stato ritenuto opportuno sostituire integralmente il precedente testo per ragioni di chiarezza e trasparenza.
Entrata in vigore, applicazione e diretta efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2022. Il considerando (8) motiva l'urgenza con l'esigenza di evitare interruzioni nel regime di sospensioni tariffarie autonome. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Indicazioni operative per i professionisti
Per gli operatori doganali e gli importatori, il punto centrale è la verifica puntuale della corrispondenza tra merce importata, codice NC/TARIC, eventuali condizioni di destinazione e requisiti tecnici descritti nell'allegato. Occorre inoltre controllare: la presenza di unità supplementari da dichiarare; l'eventuale limitazione alla sola parte ad valorem del dazio; le note di esclusione per retail e ristorazione; e le scadenze di riesame obbligatorio, che incidono sulla durata effettiva del beneficio tariffario. In prospettiva consulenziale, il regolamento è rilevante soprattutto per le filiere manifatturiere ad alto contenuto tecnico, per l'industria chimica, per il comparto automotive e per il settore batterie, nei quali la sospensione dei dazi opera come strumento di riduzione dei costi di approvvigionamento e di sostegno alla competitività.
Disposizioni principali
Sospensione dei dazi TDC
L'articolo 1 prevede la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune, di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013, per i prodotti agricoli e industriali indicati nell'allegato. La sospensione non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati.
Riesame delle sospensioni
L'articolo 2 consente alla Commissione di riesaminare le sospensioni di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro. La Commissione deve inoltre procedere al riesame nell'anno precedente la data prevista per il riesame obbligatorio indicata nell'allegato. Il considerando (3) stabilisce una data di riesame obbligatorio al 31 dicembre 2022 per talune sospensioni relative al settore batterie.
Indicazione delle unità supplementari
L'articolo 3 impone che, al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica per i prodotti per i quali l'allegato prevede unità supplementari, il quantitativo esatto sia indicato utilizzando l'unità supplementare prevista nell'allegato.
Abrogazione del regolamento precedente
L'articolo 4 abroga il regolamento (UE) n. 1387/2013, che disciplinava le precedenti sospensioni autonome dei dazi TDC per taluni prodotti agricoli e industriali.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2022. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Regole particolari richiamate nell'allegato
Le note dell'allegato precisano che alcune sospensioni sono soggette a controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013; che per talune merci la sospensione non opera se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione; che per alcuni prodotti è sospeso solo il dazio ad valorem, mentre quello specifico continua ad applicarsi; e che per alcune voci è istituita sorveglianza delle importazioni secondo gli articoli 55 e 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
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