Regolamento (UE) 2021/2283
Regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio del 20 dicembre 2021 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, e che abroga il regolamento (UE) n. 1388/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento apre nuovi contingenti tariffari autonomi dell’Unione per numerosi prodotti agricoli e industriali, al fine di garantire l’approvvigionamento dell’industria dell’Unione a condizioni tariffarie preferenziali. I contingenti sono gestiti secondo il sistema unionale basato sull’ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali, assicurando parità di accesso tra gli importatori e applicazione uniforme fino a esaurimento dei volumi. Il testo sostituisce integralmente il precedente regolamento (UE) n. 1388/2013 e si applica dal 1° gennaio 2022.
Apertura e gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, con sospensione dei dazi doganali entro i volumi contingentali, e abrogazione del regolamento (UE) n. 1388/2013.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione dei prodotti agricoli e industriali elencati nell’allegato al regolamento, nei limiti dei volumi contingentali, dei periodi contingentali e delle aliquote di dazio contingentale ivi indicati. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal 1° gennaio 2022; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Sono escluse le miscele, i preparati o i prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell’allegato. Per taluni prodotti l’uso del contingente è subordinato alla destinazione particolare e, in un caso, la sospensione non si applica alle imprese di vendita al minuto o di ristorazione.
Contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
Il regolamento disciplina l’apertura e la gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per una serie di prodotti agricoli e industriali individuati nell’allegato. La finalità è assicurare un approvvigionamento adeguato dell’industria dell’Unione quando la produzione interna non è sufficiente, senza alterare in modo eccessivo l’equilibrio dei mercati né ostacolare lo sviluppo della produzione unionale.
Il testo sostituisce il regolamento (UE) n. 1388/2013 e si applica dal 1° gennaio 2022, con urgenza, per evitare interruzioni nel regime tariffario preferenziale.
Finalità e contesto
Nei considerando, il Consiglio rileva che per taluni prodotti agricoli e industriali la produzione dell’Unione non copre il fabbisogno delle industrie utilizzatrici, rendendo necessarie importazioni da paesi terzi. Per questo motivo vengono aperti contingenti tariffari autonomi a dazio ridotto o nullo, entro quantitativi predeterminati, così da garantire accesso alle materie prime a condizioni favorevoli e, al contempo, preservare i mercati interni e la possibilità di avvio o sviluppo di produzioni nell’Unione.
Il regolamento richiama inoltre l’esigenza di parità di accesso per tutti gli importatori e la gestione uniforme dei contingenti in tutti gli Stati membri, secondo il sistema previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Ambito di applicazione
Il regime si applica alle importazioni nell’Unione dei prodotti specificamente elencati nell’allegato, per ciascuno dei quali sono indicati:
- codice NC/TARIC;
- descrizione merceologica;
- periodo contingentale;
- volume contingentale;
- aliquota di dazio contingentale.
L’applicazione riguarda le importazioni entro i limiti quantitativi e temporali stabiliti. Sono invece escluse le miscele, i preparati o i prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell’allegato. Per alcuni prodotti, la fruizione del contingente è subordinata alla destinazione particolare ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013; per un contingente è inoltre previsto che la sospensione riguardi solo il dazio ad valorem, restando dovuto il dazio specifico.
Apertura dei contingenti e sospensione dei dazi
L’articolo 1 apre i contingenti tariffari autonomi dell’Unione per i prodotti indicati nell’allegato. Entro tali contingenti, i dazi della tariffa doganale comune sono sospesi per i periodi contingentali e nei limiti dei volumi assegnati. In pratica, l’importatore può beneficiare dell’aliquota preferenziale fino a esaurimento del contingente; una volta esaurito, tornano applicabili i dazi ordinari.
Gestione dei contingenti
La gestione è affidata alla Commissione, conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Il sistema è quello dell’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, così da assicurare:
- uguaglianza di accesso tra gli importatori dell’Unione;
- continuità di applicazione dell’aliquota contingentale;
- assegnazione uniforme dei volumi fino a esaurimento.
Dichiarazione doganale e unità supplementari
Per i prodotti per i quali l’allegato prevede un’unità supplementare diversa dal peso, la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica deve indicare il quantitativo esatto importato utilizzando l’unità supplementare prevista. La previsione risponde a esigenze di chiarezza e di corretta amministrazione del contingente.
Esclusioni e condizioni particolari
Il regolamento precisa che non si applica a miscele, preparati o prodotti composti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati. Inoltre, per i prodotti soggetti a destinazione particolare, la sospensione dei dazi è subordinata al controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. In un’ipotesi specifica, la nota dell’allegato esclude dalla sospensione le imprese di vendita al minuto e di ristorazione.
Abrogazione del regolamento precedente
Il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 1388/2013, che aveva disciplinato il precedente sistema di contingenti tariffari autonomi. La sostituzione integrale è giustificata dal frequente aggiornamento del regime e dall’adeguamento della nomenclatura combinata introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2022. La scelta di applicazione retrodatata alla data d’inizio dell’anno è motivata dall’esigenza di evitare interruzioni nel regime dei contingenti tariffari. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Apertura dei contingenti tariffari autonomi
L’articolo 1, paragrafo 1, apre contingenti tariffari autonomi dell’Unione per i prodotti agricoli e industriali elencati nell’allegato. L’obiettivo è consentire importazioni a condizioni preferenziali quando la produzione unionale è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell’industria utilizzatrice.
Sospensione dei dazi doganali entro i volumi contingentali
L’articolo 1, paragrafo 2, dispone la sospensione, per i periodi contingentali, dei dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013, alle aliquote di dazio contingentali e nei limiti dei volumi indicati nell’allegato.
Esclusione di miscele e preparati complessi
L’articolo 1, paragrafo 3, esclude dall’applicazione del regime le miscele, i preparati o i prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell’allegato.
Gestione amministrativa dei contingenti
L’articolo 2 prevede che i contingenti siano gestiti dalla Commissione secondo gli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, cioè secondo il sistema che garantisce uguaglianza e continuità di accesso e segue l’ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica.
Indicazione delle unità supplementari in dichiarazione
L’articolo 3 stabilisce che, quando l’allegato prevede unità supplementari, nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica deve essere indicato il quantitativo esatto importato usando l’unità supplementare fissata per quel prodotto.
Abrogazione del precedente regolamento
L’articolo 4 abroga il regolamento (UE) n. 1388/2013, sostituito integralmente dal nuovo testo anche per l’aggiornamento della nomenclatura combinata operato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832.
Entrata in vigore e decorrenza dell’applicazione
L’articolo 5 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applichi dal 1° gennaio 2022. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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