Sentenza n. 2406/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 268/25 del Tribunale di Como- Sezione Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente e ai relativi importi
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza n. 268/25 del Tribunale di Como – Sezione Lavoro. La sentenza, passata in giudicato, aveva accertato il diritto di un ricorrente alla carta docente per l’anno scolastico 2022/2023 e dell’altro per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, condannando il Ministero a mettere a disposizione le carte e a corrispondere i relativi importi. I ricorrenti hanno dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto all’obbligo risultante dal titolo esecutivo e hanno chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione. Il ricorso è stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito senza contestare la mancata ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni e l’inadempimento dell’Amministrazione. Ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero e lo ha condannato a dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione, su istanza di parte, o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per l’eventuale inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli un termine di ulteriori sessanta giorni decorrenti dall’investitura diretta da parte del creditore. Il commissario potrà adottare, direttamente o tramite funzionario delegato sotto la propria responsabilità, gli atti necessari all’esecuzione, anche avvalendosi delle strutture organizzative competenti. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, poiché l’attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro per spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza, diretta a ottenere l’esecuzione del giudicato e l’adozione degli atti necessari all’attuazione del titolo.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il ricorso in ottemperanza nei confronti di un’amministrazione può essere proposto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni decorrente dalla notificazione della sentenza quale titolo esecutivo.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale sulla quale si fondava il diritto alla carta docente già accertato con la sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale posto in esecuzione è passato in giudicato, il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è decorso e l’Amministrazione è rimasta inadempiente agli obblighi risultanti dal titolo.
- Quando il giudicato impone all’Amministrazione obblighi puntuali e l’inadempimento risulta documentato e non contestato, il giudice amministrativo deve ordinare l’integrale esecuzione del titolo entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, disciplinandone i poteri, il termine di intervento e le modalità di attivazione da parte del creditore.
- Non è dovuto uno specifico compenso al commissario ad acta quando l’attività di esecuzione del giudicato rientra nei suoi compiti istituzionali.
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