Cassazione Civile, Ordinanza n. 07074/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2016, con cui l'Ufficio recuperava maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni, perché disconosceva costi e detrazione IVA derivanti da fatture per acquisto e noleggio di beni strumentali emesse da una società ritenuta cartiera nell'ambito di una rete societaria ricondotta a un dominus comune. La contribuente deduceva in cassazione quattro motivi: (1) vizio di motivazione e mancato esame di fatti decisivi, sostenendo l'effettiva operatività delle società emittenti; (2) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e delle norme sull'accertamento tributario, per erronea applicazione delle presunzioni e dell'onere della prova; (3) ulteriore violazione delle stesse norme e travisamento dei fatti, insistendo sull'asserita mancanza di prova dell'inesistenza delle operazioni e della catena di cessioni dei beni; (4) violazione dell'art. 109 TUIR, sostenendo che non fosse chiara la natura dell'inesistenza e che, comunque, l'Ufficio non avesse assolto il proprio onere probatorio. L'Agenzia resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque manifestamente infondato, perché colpito dal limite della doppia conforme e perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione effettiva e non apparente. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, rilevando difetto di specificità e autosufficienza, oltre alla tendenza a sollecitare una rivalutazione del merito; nel merito, ha affermato che l'Ufficio aveva assolto l'onere di provare, anche per presunzioni, l'inesistenza oggettiva delle operazioni, mentre la contribuente non aveva fornito prova contraria idonea, non potendo limitarsi alla produzione delle fatture o a richiamare scritture e pagamenti. Ha infine ritenuto manifestamente infondato il quarto motivo, perché, una volta accertata l'oggettiva inesistenza delle operazioni, i relativi costi sono indeducibili per difetto di inerenza, salvo prova dell'effettività delle operazioni che nella specie mancava. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione denunciato, ma la Corte ha escluso che la sentenza impugnata fosse carente o apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo sul vizio motivazionale è stato ritenuto inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme e per la mancata deduzione di un fatto storico decisivo.
art. 348-ter c.p.c.
La doppia conforme di merito impedisce di proporre in cassazione il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti indicati dalla norma.
art. 115 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente, ma non è stata ravvisata alcuna violazione, essendo la censura in realtà diretta a sollecitare un nuovo giudizio di merito.
art. 2697 c.c.
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare l'inesistenza dell'operazione anche per presunzioni; poi il contribuente ha l'onere della prova contraria dell'effettività.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni sono ammesse come base dell'accertamento dell'inesistenza delle operazioni, se gravi, precise e concordanti.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata per l'accertamento induttivo; la Corte ha ritenuto che l'applicazione da parte del giudice di merito fosse corretta.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in tema di accertamento IVA; la Corte ha confermato la tenuta dell'impostazione probatoria dell'Ufficio.
art. 109 TUIR
I costi documentati da fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti sono indeducibili per difetto di inerenza, salvo prova dell'effettiva esecuzione delle operazioni.
D.Lgs. n. 446 del 1997
Richiamato insieme all'art. 109 TUIR nella parte in cui la Corte afferma che la sola regolarità formale non basta a rendere deducibili i costi.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La Corte ha disposto le conseguenze sanzionatorie e la condanna alle spese, ritenendo il ricorso infondato nei termini indicati dalla procedura camerale.
art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Richiamato per la definizione anticipata e per la regolazione delle conseguenze processuali della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In caso di doppia conforme di merito, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c., salvo specifica deduzione dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- La motivazione è censurabile solo se mancante, apparente o meramente assertiva: una sentenza che ricostruisca gli indizi e li collochi in un quadro logico coerente supera il minimo costituzionale della motivazione.
- Nelle controversie su operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere l'onere probatorio anche mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; spetta poi al contribuente fornire prova contraria dell'effettiva esistenza delle operazioni.
- La prova contraria del contribuente non può risolversi nella sola esibizione delle fatture o nella regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, se il quadro fattuale complessivo è incompatibile con l'effettività dell'operazione.
- Quando sia accertata l'oggettiva inesistenza dell'operazione, i costi documentati dalle relative fatture sono indeducibili per difetto di inerenza, salvo dimostrazione dell'effettiva esecuzione della prestazione o cessione.
- Le censure che si limitano a contestare la valutazione delle prove o a chiedere una nuova rivalutazione del merito sono inammissibili in cassazione se non individuano specifici errori di diritto o omissioni decisive.
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