Messaggio numero 1366 del 28-03-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra le prime istruzioni applicative della legge di bilancio 2017 che aumenta la somma aggiuntiva per alcuni pensionati e la riconosce anche a chi ha redditi tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo. Indica importi, soglie reddituali, modalità di pagamento d’ufficio e clausola di salvaguardia per l’anno 2017.
Incremento della somma aggiuntiva per pensionati ultra sessantaquattrenni e ampliamento della platea reddituale per il 2017
Incremento della somma aggiuntiva per pensionati ultra sessantaquattrenni
Il documento fornisce le prime istruzioni per l’applicazione dell’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che modifica la disciplina della somma aggiuntiva spettante ai pensionati ultra sessantaquattrenni titolari di trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria. La misura decorre dal 1 gennaio 2017 e interviene sia sull’importo del beneficio sia sulla platea dei destinatari.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina originaria è contenuta nell’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Tale norma aveva previsto una somma aggiuntiva in presenza di specifiche condizioni reddituali personali. La legge n. 232 del 2016 sostituisce la tabella A allegata al decreto-legge n. 81 del 2007 con la tabella A dell’allegato D alla stessa legge di bilancio e modifica i criteri di spettanza della somma aggiuntiva.
Nuove soglie reddituali e criteri di spettanza
La novità principale consiste nell’aumento della somma aggiuntiva per i soggetti con reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e nell’estensione del beneficio, in misura diversa, anche ai soggetti con reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il medesimo trattamento minimo.
La norma precisa che:
- per i soggetti con reddito complessivo individuale annuo non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del FPLD, spetta la misura prevista al punto 1 della tabella A;
- per i soggetti con reddito complessivo individuale annuo compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del FPLD, spetta la misura prevista al punto 2 della tabella A;
- resta ferma la disciplina del comma 2 dell’articolo 5, come riscritta dalla legge di bilancio.
Clausola di salvaguardia
Viene ridefinita la clausola di salvaguardia. In particolare, nei casi in cui il reddito complessivo individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, sia superiore:
- a 1,5 volte il trattamento minimo ma inferiore a tale limite aumentato della somma aggiuntiva spettante;
- oppure a 2 volte il trattamento minimo ma inferiore a tale limite aumentato della somma aggiuntiva spettante,
l’importo della somma aggiuntiva viene comunque corrisposto fino a concorrenza del limite maggiorato.
Valori del trattamento minimo 2017 e soglie correlate
Per l’anno 2017 il trattamento minimo è indicato nei seguenti importi:
- mensile: € 501,89;
- annuale: € 6.524,27;
- annuale moltiplicato per 1,5: € 9.786,86;
- annuale moltiplicato per 2: € 13.049,14.
Questi valori costituiscono il parametro per verificare l’accesso alle diverse misure della somma aggiuntiva.
Importi della somma aggiuntiva per l’anno 2017
La tabella riportata nel documento distingue gli importi in funzione del livello di reddito e degli anni di contribuzione, differenziando tra lavoratori dipendenti e autonomi.
Per redditi fino a 1,5 volte il trattamento minimo, gli importi 2017 sono:
- fino a 15 anni di contribuzione per i lavoratori dipendenti / fino a 18 anni per gli autonomi: € 437;
- oltre 15 fino a 25 anni / oltre 18 fino a 28 anni: € 546;
- oltre 25 anni / oltre 28 anni: € 655.
Per redditi da 1,5 a 2 volte il trattamento minimo, gli importi 2017 sono:
- fino a 15 anni di contribuzione per i lavoratori dipendenti / fino a 18 anni per gli autonomi: € 336;
- oltre 15 fino a 25 anni / oltre 18 fino a 28 anni: € 420;
- oltre 25 anni / oltre 28 anni: € 504.
Modalità di pagamento e decorrenza
Il pagamento è effettuato d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni, unitamente al rateo di pensione di luglio 2017. Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico nel secondo semestre del 2017, il pagamento avviene con il rateo di dicembre 2017.
Erogazione provvisoria e verifiche successive
Il beneficio è riconosciuto in via provvisoria sulla base dei redditi presunti. La spettanza sarà poi verificata quando saranno disponibili le informazioni consuntivate dei redditi:
- dell’anno 2016, per le erogazioni ordinarie;
- dell’anno 2017, nel caso di prima concessione.
Richiamo alle istruzioni precedenti
Per gli aspetti non innovati dal presente intervento, il documento rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 119 del 2007 e, per la gestione pubblica, con la circolare n. 26 del 2007, oltre che con i messaggi annualmente pubblicati.
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