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Messaggio

Messaggio numero 1412 del 29-03-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che, dal 1° gennaio 2017, i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, alle categorie equiparate e ai familiari superstiti sono esenti da IRPEF nei limiti previsti dalla legge di stabilità 2017. Indica inoltre le modalità operative: applicazione d’ufficio per i casi già noti all’INPS, possibilità di istanza telematica per gli altri e permanenza della tassazione sulla c.d. doppia annualità.

Esenzione IRPEF per pensioni di vittime del dovere e familiari superstiti

Esenzione fiscale per i trattamenti pensionistici delle vittime del dovere

Il documento fornisce indicazioni operative sull’applicazione dell’esenzione dall’imposta sui redditi per i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, alle categorie equiparate e ai loro familiari superstiti. La disciplina deriva dall’art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che richiama i benefici fiscali previsti da altre normative speciali.

Quadro normativo di riferimento

La disposizione richiamata prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 232 del 2016, ai trattamenti pensionistici in favore dei soggetti indicati si applichino i benefici fiscali di cui:

  • all’art. 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407;
  • all’art. 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206.

Il documento richiama inoltre:

  • la legge 13 agosto 1980, n. 466;
  • la legge 20 ottobre 1990, n. 302;
  • l’art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Soggetti destinatari dell’esenzione

Dal 1° gennaio 2017 risultano esenti dall’imposta sui redditi i trattamenti pensionistici spettanti:

  • alle vittime del dovere;
  • alle categorie equiparate alle vittime del dovere, come individuate dai commi 563 e 564 della legge n. 266 del 2005;
  • ai familiari superstiti, limitatamente alle prestazioni che trovano giustificazione nel suddetto evento.

Resta esclusa dall’esenzione la pensione diretta spettante ai familiari quando il relativo diritto sia autonomo rispetto a quello del de cuius, vittima del dovere o equiparato.

Ambito oggettivo dell’agevolazione

L’esenzione si applica solo ai trattamenti pensionistici erogati in favore dell’interessato in conseguenza dei fatti ed eventi previsti dalle norme richiamate, per i quali sia stato certificato lo status di vittima del dovere o equiparato.

Il documento precisa che, poiché la norma fa riferimento ai soli "trattamenti pensionistici", la c.d. "doppia annualità" prevista dall’art. 5, commi 1 e 5, della legge n. 206 del 2004, pur estesa dal 1° gennaio 2008 alle vittime del dovere e della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti, resta soggetta a imposizione fiscale.

Profili procedurali e applicazione d’ufficio

Per i soggetti per i quali le informazioni risultavano già disponibili presso l’Istituto, l’esenzione delle ritenute a titolo di IRPEF e dell’acconto dell’addizionale comunale è stata applicata d’ufficio sui ratei pensionistici in pagamento nel mese di aprile 2017.

Sulla rata successiva di maggio 2017 verrà effettuato il rimborso:

  • delle ritenute IRPEF già applicate sui ratei di pensione a decorrere da gennaio 2017;
  • dell’acconto dell’addizionale comunale trattenuto nel mese di marzo.

Per i soggetti non individuati d’ufficio, è possibile presentare istanza all’Istituto. In tal caso, l’esenzione sarà applicata dal primo rateo utile, con successivo rimborso delle ritenute fiscali già applicate sui ratei di pensione dal mese di gennaio 2017.

Presentazione dell’istanza

Possono presentare domanda alla sede INPS territorialmente competente:

  • le vittime del dovere (feriti);
  • le categorie equiparate alle vittime del dovere;
  • i loro familiari superstiti.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica:

  • tramite intermediari abilitati;
  • oppure direttamente dall’interessato, accedendo alla sezione dei servizi online del sito www.inps.it.

Per l’accesso è necessario essere in possesso di uno dei seguenti strumenti:

  • SPID;
  • PIN dispositivo rilasciato dall’INPS;
  • Carta Nazionale dei Servizi.

Il modello di domanda, uguale per i pensionati di tutte le gestioni, richiede tra l’altro:

  • l’indicazione della prestazione su cui effettuare l’esenzione;
  • la compilazione di una dichiarazione di responsabilità con gli estremi del provvedimento di riconoscimento dello status.

Adempimenti delle sedi INPS

Il documento precisa che:

  • la modalità di gestione delle ricostituzioni da parte della sede sarà illustrata con successivo messaggio;
  • le sedi dovranno acquisire in webdom le domande già presentate.

Decorrenza e limiti temporali degli effetti

L’esenzione opera dal 1° gennaio 2017 per i trattamenti pensionistici rientranti nell’ambito della norma. Per le ritenute già applicate sui ratei dal gennaio 2017 è previsto il successivo recupero tramite rimborso, secondo le modalità indicate dall’Istituto.

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