Messaggio numero 1444 del 31-03-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce la differenza tra Unità operativa e Unità produttiva, disciplina la loro valorizzazione nella procedura di iscrizione e variazione azienda e nel flusso UniEmens, e indica gli obblighi decorrenti da gennaio 2016 e marzo 2017. Fornisce inoltre criteri per l’individuazione delle unità produttive, precisazioni sui cantieri e alcuni esempi applicativi.
Indicazioni operative su Unità operativa e Unità produttiva nel flusso UniEmens
Unità operativa e Unità produttiva: disciplina e finalità
Il documento fornisce istruzioni amministrative in materia di anagrafica aziendale e UniEmens, alla luce delle circolari n. 9/2017 e n. 56/2017. Lo scopo è chiarire la distinzione tra "Unità operativa" e "Unità produttiva", nonché le modalità di censimento e valorizzazione dei relativi elementi nei flussi contributivi.
Unità operativa: definizione e obblighi di compilazione
L’Unità operativa è definita come il luogo in cui si svolge stabilmente l’attività lavorativa di uno o più dipendenti, oppure come la sezione produttiva aziendale avente caratteristiche di omogeneità. La sua compilazione nel flusso UniEmens è divenuta obbligatoria:
- dal gennaio 2011, solo se l’azienda aveva costituito Unità operative;
- dal gennaio 2016, anche in assenza di Unità operative.
In quest’ultimo caso, se è presente la sola sede principale di lavoro, coincidente o meno con la sede legale, l’elemento va comunque valorizzato con il valore "0". Se presso la sede legale non si svolge alcuna prestazione di lavoro subordinato, essa non costituisce né sede principale di lavoro né Unità operativa.
Unità produttiva: definizione, requisiti e ambito
La nozione di Unità produttiva, introdotta dal decreto legislativo n. 148/2015 nel quadro della riforma degli ammortizzatori sociali, rileva in particolare ai fini delle prestazioni di integrazione salariale, con riferimento alla Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e ai Fondi di solidarietà.
Costituisce Unità produttiva lo stabilimento o la struttura destinata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi che presenti congiuntamente i seguenti requisiti:
- autonomia finanziaria o tecnico-funzionale, intesa come plesso organizzativo dotato di una fisionomia distinta e di un proprio riparto di risorse, idoneo a compiere in autonomia le scelte organizzative più adatte alle proprie caratteristiche;
- idoneità a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso, e quindi svolgimento, in tutto o in parte, della produzione di beni o servizi dell’azienda, non limitandosi a funzioni meramente strumentali;
- presenza di maestranze adibite in via continuativa.
Per i cantieri edilizi e affini, compresi quelli relativi all’impiantistica industriale, è inoltre richiamato il criterio secondo cui il limite minimo di durata dell’appalto, ai fini della qualificazione come Unità produttiva, è fissato in un mese.
Obbligo di compilazione dell’elemento Unità produttiva nel flusso UniEmens
La compilazione dell’elemento "Unità produttiva" è obbligatoria a partire dalle denunce contributive di competenza marzo 2017, anche in assenza di unità produttive. Anche in tal caso, se è presente la sola sede principale di lavoro, coincidente o meno con la sede legale, il valore da indicare nel flusso UniEmens è "0".
Rapporto tra Unità operativa e Unità produttiva
Il documento evidenzia che i due elementi hanno significati diversi e possono coesistere oppure non coincidere. In concreto:
- un medesimo plesso può essere contemporaneamente Unità operativa e Unità produttiva, come nel caso della sede principale di lavoro, identificata con il codice "0";
- un plesso può essere Unità operativa, in quanto luogo di svolgimento stabile dell’attività lavorativa, ma non Unità produttiva, se non possiede i requisiti richiesti per quest’ultima qualificazione.
Censimento delle sedi di lavoro nella procedura aziendale
Nella prassi amministrativa ogni sede di lavoro è numerata progressivamente tramite la Procedura di iscrizione e variazione azienda:
- con il valore "0" si identifica la sede di lavoro principale, coincidente o meno con la sede legale;
- con i valori successivi, da "1" in avanti, si identificano le ulteriori sedi di lavoro diverse dalla principale.
L’elemento distintivo tra le sedi è costituito dalle informazioni di ubicazione, quali indirizzo, località e provincia. La codifica della sede principale avviene automaticamente tramite la procedura; tale sede, codice "0", coincide sia con l’Unità operativa sia con l’Unità produttiva.
Le sedi diverse da quella principale devono invece essere censite dall’azienda tramite la procedura medesima. Ogni nuova sede, una volta censita, costituisce sempre Unità operativa; la procedura consente poi di autocertificare se essa possieda anche i requisiti per essere registrata come Unità produttiva.
Evoluzione della procedura e adempimenti transitori
L’Istituto sta realizzando sviluppi della Procedura di iscrizione e variazione azienda per attribuire automaticamente il codice dell’Unità operativa a ogni sede di lavoro diversa da quella principale. Dopo l’immatricolazione della nuova sede, l’azienda dovrà quindi soltanto verificare la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione anche come Unità produttiva e, se del caso, selezionare l’apposito campo e rilasciare telematicamente l’autocertificazione.
Fino al rilascio della nuova funzionalità, previsto entro la metà del successivo mese di aprile, le aziende che iscrivono una nuova sede di lavoro devono:
- selezionare l’opzione Unità operativa;
- se ricorrono i presupposti, selezionare anche l’opzione Unità produttiva.
Esempi applicativi riportati nel documento
Il documento propone tre casi esemplificativi per chiarire la compilazione dei codici nel flusso UniEmens:
- azienda con unica sede di lavoro: lavoratore presso la sede principale = 0 / 0;
- azienda con sede principale e una unità che è al tempo stesso Unità operativa e Unità produttiva: lavoratore presso la sede principale = 0 / 0; lavoratore presso l’unità = 1 / 1;
- azienda con sede principale e una unità che è solo Unità operativa: lavoratore presso la sede principale = 0 / 0; lavoratore presso l’unità = 1 / 0.
Rivalutazione delle Unità operative censite nel 2017
All’inizio del 2017, per agevolare gli adempimenti aziendali e la gestione senza soluzione di continuità dei trattamenti CIG, a tutte le Unità operative già censite in anagrafica aziende è stato attribuito anche il significato di Unità produttiva.
Le aziende devono pertanto rivalutare, in base al proprio assetto organizzativo, la correttezza di tale attribuzione e, se necessario, apportare le modifiche opportune, cessando le Unità produttive o le Unità operative che non presentano i requisiti amministrativi richiamati nel documento.
Effetti sulla gestione degli ammortizzatori sociali
La relazione univoca tra Unità operativa, prima di marzo 2017, e Unità produttiva, dal marzo 2017, è finalizzata a facilitare la corretta gestione dei trattamenti CIG. In particolare, tale struttura agevola il calcolo della durata delle sospensioni lavorative e la verifica dei requisiti per l’accesso alle prestazioni previste dalla nuova normativa sugli ammortizzatori sociali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 31 mar 2017Messaggio numero 1446 del 31-03-2017
- Messaggio · 29 mar 2017Messaggio numero 1412 del 29-03-2017
- Messaggio · 28 mar 2017Messaggio numero 1360 del 28-03-2017
- Messaggio · 28 mar 2017Messaggio numero 1366 del 28-03-2017
- Messaggio · 5 apr 2017Messaggio numero 1518 del 05-04-2017
- Messaggio · 5 apr 2017Messaggio numero 1503 del 05-04-2017
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →