Messaggio numero 1360 del 28-03-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce come calcolare e denunciare la contribuzione correlata per i lavoratori in esodo ex art. 4 L. 92/2012, distinguendo tra disciplina applicabile fino al 30 aprile 2015 e quella dal 1° maggio 2015, e introducendo una specifica causale Uniemens per le decorrenze pensionistiche inframese.
Contribuzione correlata per la prestazione di esodo ex art. 4 L. 92/2012 e valorizzazione Uniemens
Contribuzione correlata per la prestazione di esodo ex art. 4 L. 92/2012
Il documento disciplina la determinazione e l’esposizione della contribuzione correlata dovuta dal datore di lavoro per i lavoratori che accedono alla prestazione di esodo prevista dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. La finalità è quella di assicurare il corretto accredito della contribuzione figurativa nel periodo intercorrente tra l’esodo e la maturazione della pensione.
Quadro normativo di riferimento
La prestazione di esodo può essere attivata tramite accordi tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello aziendale, in favore di lavoratori prossimi al pensionamento entro i successivi 48 mesi. La prestazione è erogata dall’INPS ed è interamente finanziata dal datore di lavoro. Per tutto il periodo di erogazione, il datore di lavoro è tenuto anche al versamento della contribuzione figurativa correlata.
Criteri di calcolo della retribuzione imponibile
La circolare n. 119/2013 ha chiarito, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che la retribuzione su cui commisurare i contributi correlati deve essere determinata con gli stessi criteri previsti per l’Aspi dall’articolo 2, commi 6 e 10, della legge n. 92/2012. Pertanto:
- si prende a riferimento la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni;
- tale retribuzione comprende gli elementi continuativi e non continuativi e le mensilità aggiuntive;
- nel calcolo sono considerate tutte le settimane, siano esse interamente o parzialmente retribuite;
- restano escluse solo le settimane interamente non retribuite.
Regime applicabile dal 1° maggio 2015
Il Ministero ha precisato che la disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 22/2015 si applica ai lavoratori per i quali i datori di lavoro presentino domanda di esodo ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 92/2012 a decorrere dal 1° maggio 2015. In tale ipotesi, la retribuzione imponibile ai fini previdenziali va considerata con riferimento agli ultimi quattro anni, sempre includendo gli elementi continuativi e non continuativi e le mensilità aggiuntive.
Algoritmo di calcolo per lavoratori in part time
L’Istituto ha predisposto un apposito algoritmo per valorizzare correttamente la contribuzione correlata quando il lavoratore, nel biennio o quadriennio di riferimento precedente la cessazione, abbia svolto attività anche in regime di part time, pure per un periodo breve. L’algoritmo serve a determinare la media delle retribuzioni dei due o quattro anni precedenti e a rapportarla correttamente alle settimane utili da accreditare.
Se nel periodo di riferimento il lavoratore ha fruito di part time, l’algoritmo determina il valore delle settimane utili da assegnare mensilmente all’intero periodo oggetto di contribuzione correlata. Se invece l’intero biennio o quadriennio è stato lavorato solo a tempo pieno, le settimane utili coincidono con le settimane di diritto e non si applica alcuna riduzione della misura.
Indicazioni per la denuncia Uniemens
Nell’esposizione della contribuzione correlata nei flussi mensili Uniemens, i datori di lavoro non devono valorizzare le settimane utili né le coperture settimanali riferite ai lavoratori in prestazione di esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012, poiché il calcolo avviene tramite l’algoritmo dell’Istituto.
Devono invece essere obbligatoriamente indicati i seguenti valori negli appositi elementi:
- il codice “T” oppure “V”, a seconda che la domanda di esodo sia stata presentata prima o dopo il 1° maggio 2015;
- il medesimo valore già inserito nel flusso relativo all’ultimo mese di attività lavorativa precedente la cessazione del rapporto di lavoro.
Causale specifica per decorrenza pensionistica inframese
Per consentire il corretto accredito delle settimane di contribuzione correlata nei casi in cui la decorrenza della pensione cada all’interno del mese, come per i lavoratori ferrovieri e postali, è stata introdotta una nuova causale con codice 5. La causale ha il seguente significato: cessazione della fruizione della prestazione di esodo ex art. 4, commi da 1 a 7-ter, legge n. 92/2012, per soggetti con decorrenza inframese del trattamento pensionistico.
Nel relativo campo il datore di lavoro deve indicare la data di cessazione della prestazione di esodo.
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