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Legge

L.R. Valle d'Aosta 1/2009

Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 1/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale dispone, per la Valle d'Aosta, misure straordinarie e urgenti contro la crisi economico-finanziaria: sostegni ai Consorzi fidi, sospensione di rate di mutui agevolati e leasing, aiuti alla previdenza complementare, bonus energia ed esenzioni tariffarie per il 2009. Parte della disciplina è temporanea o riferita a periodi 2009-2011; l’art. 8 è stato abrogato.

Misure straordinarie anti-crisi per famiglie e imprese in Valle d'Aosta

Misure straordinarie anti-crisi per famiglie e imprese in Valle d'Aosta

La legge regionale interviene in via urgente per fronteggiare la crisi economico-finanziaria, con misure rivolte sia alle famiglie sia alle imprese operanti nel territorio della Valle d'Aosta. La disciplina è in larga parte temporanea e concentrata sull’anno 2009, con alcune misure estese al triennio 2009/2011.

Interventi a favore delle imprese e dei Consorzi garanzia fidi

Per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, la Regione prevede un sostegno finanziario tramite i Consorzi garanzia fidi. Per le operazioni di investimento effettuate nel 2009 da imprese operanti in settori diversi da quelli esclusi dalla normativa richiamata, l’intervento regionale può arrivare fino al 75% del tasso medio annuo di riferimento.

Le risorse già erogate ai Consorzi e non ancora destinate alle imprese, per un importo complessivo di 4.970.120 euro, confluiscono in un apposito fondo rischi da utilizzare esclusivamente per:

  • integrare, fino al massimo del 25% del finanziamento concesso, la garanzia già prestata sui finanziamenti in essere alla data di entrata in vigore della legge, quando l’impresa ottenga la sospensione temporanea delle rate e la conseguente proroga del mutuo;
  • concedere o integrare garanzie fideiussorie per nuovi finanziamenti a favore di PMI.

Le imprese interessate alla sospensione delle rate potevano presentare richiesta entro tre anni dall’entrata in vigore della legge. Le agevolazioni sono concesse in regime de minimis; se ciò non è possibile, sono comunque ammesse a condizione che l’impresa sostenga i relativi oneri finanziari secondo le regole sugli aiuti di Stato richiamate dalla legge. La Giunta regionale può inoltre incrementare le risorse dei fondi rischi e disciplinare le modalità attuative.

Sospensione delle rate di mutui agevolati e leasing

La Giunta regionale è autorizzata a sospendere il pagamento delle rate dei mutui agevolati stipulati al 28 febbraio 2009 tramite Finaosta S.p.A. e in scadenza dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010, senza interessi di mora né oneri aggiuntivi. La sospensione comporta la proroga di durata del mutuo e delle garanzie per un periodo pari alla sospensione stessa.

La sospensione si applica anche:

  • ai mutuatari già inadempienti al 28 febbraio 2009, purché non sia iniziato il procedimento esecutivo per l’escussione delle garanzie;
  • ai mutui stipulati con banche convenzionate a valere sui fondi di rotazione regionali previsti dalla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33;
  • alle operazioni di leasing.

La domanda di sospensione andava presentata a Finaosta S.p.A. o alle banche convenzionate entro specifiche scadenze: entro il 28 febbraio 2009 per le rate di marzo e aprile 2009, ed entro il 30 aprile 2009 per le rate successive. Per le imprese, la misura opera in regime de minimis; in mancanza dei requisiti, la sospensione resta possibile con oneri finanziari a carico dell’impresa richiedente. La Giunta regionale definisce ulteriori modalità attuative.

Leggi regionali interessate dalla sospensione dei mutui

La sospensione volontaria delle rate riguarda i mutui agevolati contratti a valere su numerose leggi regionali in materia di fondi di rotazione, sviluppo industriale e artigiano, turismo, energia, agricoltura, impianti a fune, edilizia, termalismo, agriturismo e altri interventi economici regionali.

Sostegno alla previdenza complementare e ai versamenti volontari

Per il triennio 2009/2011 la Regione sostiene finanziariamente i versamenti a favore degli aderenti agli strumenti previdenziali regionali che si trovino in condizioni di difficoltà, tra cui disoccupazione, mobilità, cassa integrazione, malattia prolungata e congedo parentale. È inoltre previsto il sostegno ai versamenti volontari, anche per soggetti non aderenti agli strumenti previdenziali regionali, nei tre anni antecedenti il raggiungimento dei requisiti pensionistici, se in particolari situazioni di bisogno o difficoltà.

La Giunta regionale definisce requisiti soggettivi ulteriori e modalità di erogazione degli interventi.

Misure a favore delle famiglie meno abbienti

Per l’anno 2009 i nuclei familiari residenti in Valle d’Aosta con requisiti di reddito fissati dalla Giunta regionale possono ottenere un bonus straordinario di 300 euro, destinato all’acquisto di prodotti energetici per il riscaldamento dell’abitazione principale.

Per il solo anno 2009, gli stessi nuclei familiari possono beneficiare anche dell’esenzione:

  • dalla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  • dalle tariffe dei servizi pubblici erogati dagli enti locali della Valle d’Aosta.

Le modalità di attuazione sono demandate a deliberazioni della Giunta regionale; per le esenzioni tariffarie è richiesta l’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

Interventi sul contenimento dei costi dell’energia elettrica

L’articolo dedicato agli interventi regionali per il contenimento dei costi dell’energia elettrica è stato successivamente abrogato. La disciplina originaria prevedeva l’estensione degli aiuti per gli anni 2008 e 2009 e alcune deroghe tecniche, ma non è più vigente.

Disposizioni finanziarie

L’onere complessivo per il bilancio regionale, relativo agli interventi sui Consorzi fidi, ai bonus per le famiglie e ad altre misure previste, è quantificato in 6 milioni di euro per il 2009.

La copertura finanziaria è assicurata mediante:

  • utilizzo di stanziamenti già iscritti nel bilancio regionale e nel bilancio pluriennale 2009/2011;
  • impiego di fondi globali correnti e di investimento;
  • copertura della minore entrata derivante dalla cancellazione del credito collegato alle somme non destinate ai contributi in conto interessi;
  • finanziamento dell’onere relativo alle misure previdenziali tramite il fondo di dotazione presso Servizi previdenziali Valle d’Aosta S.p.A.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. Le somme del fondo di cui all’articolo 42bis della legge regionale n. 90/1989 sono destinate prioritariamente a ulteriori finanziamenti degli interventi previsti dalla legge.

Entrata in vigore e profilo temporale

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Molte misure sono riferite al solo anno 2009 o al triennio 2009/2011, e una parte della disciplina risulta oggi superata o non più applicabile; la legge, però, è stata successivamente riattivata dopo una sospensione disposta per il 2015.

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