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Legge

L.R. Valle d'Aosta 2/2009

Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 (Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 70 e 15 luglio 1985, n. 43).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 2/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale aggiorna la disciplina delle provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati contenuta nella l.r. 10/2003, sostituendo alcune disposizioni e adeguando la copertura finanziaria. L’efficacia è prevista dal 1° gennaio 2009. La spesa è quantificata in 152.000 euro annui a decorrere dal 2009.

Modifiche alla disciplina delle provvidenze per nefropatici cronici e trapiantati

Modifiche alla disciplina delle provvidenze per nefropatici cronici e trapiantati

La legge regionale della Valle d’Aosta interviene sulla l.r. 9 aprile 2003, n. 10, che disciplina le provvidenze economiche a favore dei nefropatici cronici e dei trapiantati. Il provvedimento aggiorna la normativa previgente, sostituendo alcune disposizioni e rivedendo la copertura finanziaria.

Ambito e contenuto delle modifiche

La legge modifica la disciplina già vigente sulle provvidenze economiche destinate ai soggetti nefropatici cronici e trapiantati. Nel testo consolidato risultano sostituiti:

  • il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 10/2003;
  • l’articolo 4 della l.r. 10/2003;
  • l’articolo 5 della l.r. 10/2003.

Il contenuto puntuale delle nuove formulazioni non è riportato nel testo fornito, ma l’effetto normativo è quello di aggiornare la disciplina originaria delle prestazioni economiche in favore dei destinatari indicati.

Disposizioni finanziarie

L’onere derivante dall’applicazione della legge è valutato in 152.000 euro annui a decorrere dal 2009. La copertura è assicurata nel bilancio regionale per l’anno finanziario 2009 e nel bilancio pluriennale 2009/2011, nell’ambito dell’obiettivo programmatico 2.2.3.03 relativo ad assistenza sociale e beneficenza pubblica, tramite il Fondo regionale per le politiche sociali istituito presso il capitolo 61310.

Per l’attuazione della legge, la Giunta regionale può apportare, con propria deliberazione e su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le necessarie variazioni di bilancio.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2009. La copertura finanziaria è espressamente riferita agli anni a decorrere dal 2009.

Valutazione di attualità

Il provvedimento non risulta deprecato in sé, poiché modifica una disciplina di prestazioni economiche potenzialmente ancora rilevante; tuttavia, dal solo testo fornito non emerge alcuna scadenza o limitazione temporale delle provvidenze oltre la decorrenza finanziaria indicata.

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