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Legge

L.R. Valle d'Aosta 5/2009

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego regionale

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 5/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Valle d’Aosta n. 5/2009 disciplina assenze per malattia, esonero dal servizio, collocamento a riposo e trattenimento in servizio del personale regionale e degli enti del comparto unico. La parte sull’assenza per malattia è stata poi dichiarata incostituzionale e abrogata; anche gli articoli su riposo d’ufficio e trattenimento in servizio sono stati abrogati nel 2010. Restano rilevanti soprattutto le regole transitorie sull’esonero, limitate agli anni 2009-2011.

Disposizioni urgenti sul pubblico impiego regionale valdostano: malattia, esonero e quiescenza

Disposizioni urgenti sul pubblico impiego regionale valdostano

La legge regionale disciplina, per la Valle d’Aosta, alcune misure urgenti in materia di assenze per malattia, esonero dal servizio, collocamento a riposo e trattenimento in servizio del personale dell’Amministrazione regionale, degli enti locali valdostani e degli altri enti del comparto unico regionale. Il testo consolidato va letto tenendo conto che più disposizioni sono state successivamente eliminate dall’ordinamento.

Ambito di applicazione e finalità

La legge è adottata per concorrere agli obiettivi complessivi di finanza pubblica e si applica al personale:

  • dell’Amministrazione regionale;
  • degli enti locali valdostani;
  • degli altri enti richiamati dalla disciplina regionale sul personale del comparto unico.

L’intervento riguarda in particolare la gestione delle assenze per malattia e gli istituti di fine servizio, con effetti circoscritti al territorio regionale.

Disciplina delle assenze per malattia

La disciplina originaria sulle assenze per malattia prevedeva la possibilità di controlli anche in caso di un solo giorno di assenza e, comunque, sempre in caso di assenza continuativa di almeno dieci giorni. Stabiliva inoltre fasce orarie per le visite mediche di controllo e la riduzione del trattamento economico nei primi cinque giorni di assenza, con esclusioni per infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital e patologie gravi con terapie salvavita.

Questa disciplina non è più operativa: l’articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo ed è stato successivamente abrogato.

Esonero dal servizio

Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso la Regione poteva chiedere l’esonero dal servizio nel triennio precedente la maturazione dell’anzianità contributiva massima di 40 anni. La domanda andava presentata improrogabilmente entro il 1° marzo di ciascun anno, purché entro l’anno solare fosse raggiunto il requisito minimo contributivo. La richiesta era irrevocabile.

L’amministrazione aveva facoltà di accogliere la domanda in relazione alle proprie esigenze funzionali, con priorità per il personale interessato da processi di riorganizzazione o razionalizzazione.

Trattamento economico durante l’esonero

Durante il periodo di esonero spettava un trattamento economico temporaneo pari al 50% di quello complessivamente goduto al momento del collocamento in esonero, con riferimento alle competenze fisse e accessorie. Tale percentuale saliva al 70% se il dipendente svolgeva in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, documentata e certificata, presso ONLUS, associazioni di promozione sociale, ONG di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo o altri enti/soggetti presso cui operino volontari.

Il contratto collettivo regionale di lavoro doveva definire le voci retributive fisse e accessorie utili al calcolo del trattamento temporaneo. Fino al collocamento a riposo del personale in esonero, gli importi posti a carico del fondo unico aziendale non potevano essere destinati a nuove finalità.

Cumulo con redditi e limiti all’attività lavorativa

Il trattamento economico temporaneo era cumulabile con altri redditi derivanti da attività lavorative autonome o da collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, ma solo previa autorizzazione dell’amministrazione.

Restava comunque vietato svolgere attività lavorative che potessero arrecare pregiudizio all’amministrazione.

Effetti sul trattamento di quiescenza e sulle assunzioni

All’atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il dipendente aveva diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

La Regione poteva procedere ad assunzioni anticipate, nei limiti delle economie effettivamente derivanti dall’esonero dal servizio; tali assunzioni dovevano poi essere computate in riduzione rispetto a quelle consentite nell’anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in esonero.

Estensione agli altri enti del comparto unico

Misure analoghe potevano essere adottate dagli altri enti del comparto unico regionale, nel rispetto delle procedure e delle regole previste per l’esonero, entro i limiti dei rispettivi bilanci e del patto di stabilità.

Collocamento a riposo d’ufficio e trattenimento in servizio

La disciplina originaria prevedeva il collocamento a riposo d’ufficio al compimento dei 65 anni o al raggiungimento di 40 anni di anzianità contributiva, con decorrenza dalla prima data utile per il pensionamento e con preavviso di almeno sei mesi.

Era inoltre previsto il trattenimento in servizio, su richiesta dell’ente o del dipendente, in presenza di specifiche condizioni e nei limiti temporali indicati, con regole transitorie per il 2009 e salvezza dei trattenimenti già in essere o già disposti entro il 28 febbraio 2009.

Anche questa disciplina è stata successivamente abrogata e non è più operativa.

Regime attuale e rilevanza pratica

Nel testo consolidato risultano oggi sostanzialmente rilevanti solo le disposizioni sull’esonero dal servizio, ma esse sono riferite esclusivamente agli anni 2009-2011 e quindi hanno esaurito la loro efficacia pratica. Le norme sull’assenza per malattia, sul collocamento a riposo d’ufficio e sul trattenimento in servizio non sono più applicabili.

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