Ordinanza n. 2028/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro l’atto amministrativo relativo al mancato riconoscimento di un titolo formativo conseguito in Spagna quale titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno in Italia
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha proposto appello, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado. L’Amministrazione ha contestato la decisione del TAR, sostenendo la legittimità dell’atto amministrativo che aveva ritenuto non valido l’attestato formativo presentato dall’interessata quale titolo di abilitazione per l’accesso alla formazione regolamentata di insegnante di sostegno in Spagna e, quindi, quale titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno in Italia. È stata inoltre valorizzata la differenza tra la formazione italiana relativa alla specializzazione sul sostegno e il percorso formativo conseguito in Spagna, oggetto della richiesta di riconoscimento.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto l’appello assistito da fumus boni iuris, poiché l’atto amministrativo impugnato aveva adeguatamente approfondito sia la non validità dell’attestato formativo prodotto sia la differenza tra i due percorsi formativi, all’esito di una specifica comparazione. Ha ravvisato anche il periculum in mora, ritenendo necessario evitare un inutile dispendio di attività amministrativa e mantenere integra la situazione fino alla decisione definitiva, in considerazione del pregiudizio alla corretta attribuzione delle funzioni di insegnamento e dell’alterazione della concorrenza rispetto ai docenti correttamente abilitati. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l’esecutività della sentenza del TAR, rinviando gli ulteriori approfondimenti all’udienza pubblica di merito. Le spese della fase cautelare sono state dichiarate nulle.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Consente la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata in appello quando ricorrono i presupposti cautelari.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere disposta quando, a una sommaria cognizione, l’appello appaia fondato e sussista il rischio di un pregiudizio derivante dall’esecuzione della sentenza prima della definizione del merito.
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo formativo conseguito all’estero, l’Amministrazione può negare il riconoscimento quando abbia verificato la non validità del titolo e abbia svolto una specifica comparazione tra il percorso formativo estero e quello nazionale corrispondente.
- Il periculum in mora può essere ravvisato nella necessità di evitare un inutile dispendio di attività amministrativa e di preservare l’integrità della situazione fino alla decisione definitiva, soprattutto quando l’esecuzione della sentenza incida sulla corretta attribuzione di funzioni di insegnamento e sulla parità concorrenziale tra docenti abilitati.
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