Cassazione Civile, Ordinanza n. 07005/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La vicenda origina da una serie di procedure concorsuali avviate da una società debitrice prima dinanzi al Tribunale di Roma e poi dinanzi al Tribunale di Milano. La ricorrente aveva ricevuto incarichi professionali per redigere attività di due diligence contabile finalizzate alla predisposizione di una domanda di concordato preventivo presentata inizialmente a Roma e, secondo la sua prospettazione, poi utilizzata anche nella successiva domanda di concordato presentata a Milano. Dopo la dichiarazione di fallimento della debitrice, la professionista ha chiesto l’ammissione al passivo in prededuzione del compenso residuo. Il credito è stato invece ammesso in chirografo, sul rilievo che la prestazione era riferita alla procedura di concordato promossa a Roma, procedura che non era mai stata aperta. Con l’opposizione allo stato passivo e poi con il ricorso per cassazione, la professionista ha sostenuto che vi fosse un unico percorso concorsuale sostanziale, relativo alla medesima crisi d’impresa, e che la prestazione avesse comunque giovato anche alla domanda di concordato proposta a Milano; ha quindi denunciato la violazione dell’art. 111, comma 2, l.fall., lamentando un approccio eccessivamente formalistico e chiedendo il riconoscimento della prededuzione nel successivo fallimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto conforme a un orientamento ormai consolidato il principio secondo cui la prededuzione funzionale nel fallimento successivo e consecutivo al concordato preventivo spetta solo se la procedura di concordato sia stata effettivamente aperta, ancorché poi non andata a buon fine. Nel caso concreto, la prima domanda di concordato presentata a Roma non era sfociata nell’apertura della procedura, essendo stata rigettata per incompetenza territoriale senza trasmissione al giudice competente; inoltre, il fallimento era seguito a una diversa e ulteriore domanda di concordato presentata a Milano, accompagnata da una nuova due diligence, nella quale il precedente elaborato era stato solo assunto come riferimento con aggiornamenti e rettifiche. Per tali ragioni la Corte ha escluso il necessario nesso di stretta conseguenzialità procedurale e di funzionalità concreta richiesto per la prededucibilità. Nessuna statuizione sulle spese, per difetto di difese della procedura intimata; disposto anche l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 2, l.fall.
La prededuzione è riconoscibile solo ai crediti sorti in funzione di una specifica procedura concorsuale che sia stata effettivamente aperta e che sia poi sfociata nel fallimento successivo e consecutivo; non basta l’utilità generica rispetto alla medesima crisi d’impresa.
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la questione è già risolta da un orientamento nomofilattico consolidato e la censura non offre elementi idonei a superarlo.
art. 161 l.fall.
La prestazione professionale può essere valutata come funzionale alla procedura concordataria, ma tale funzionalità assume rilievo ai fini della prededuzione solo nel quadro della procedura effettivamente aperta.
art. 163 l.fall.
L’ammissione al concordato costituisce il presupposto che completa il nesso funzionale tra attività professionale e procedura, necessario per il riconoscimento della prededuzione.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La prededuzione del credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso al concordato preventivo presuppone uno stretto nesso di consequenzialità procedurale: il concordato deve essere stato aperto, anche se poi non ha avuto esito positivo.
- L’unità sostanziale della crisi d’impresa non è sufficiente, da sola, a fondare la prededuzione; occorre anche la continuità funzionale tra la prestazione professionale e la specifica procedura concorsuale sfociata nel fallimento.
- Se una prima domanda di concordato non è stata aperta e una successiva domanda è stata proposta in un diverso procedimento con nuova attività istruttoria o nuova due diligence, il credito relativo alla prima prestazione non può essere automaticamente attratto in prededuzione nel fallimento successivo.
- La valutazione della funzionalità della prestazione professionale va compiuta in concreto ed ex ante, ma sempre all’interno della procedura concordataria effettivamente ammessa.
- Quando la questione di diritto è coperta da un consolidato orientamento delle Sezioni Unite, il ricorso che riproponga la stessa tesi senza offrire argomenti nuovi è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c.
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