Sentenza del 16/06/2015 n. 3471 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Cartella di pagamento - Avviso di ricevimento - Valenza probatoria - Omessa querela di falso - Prova piena.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che gli avvisi di ricevimento fanno piena prova dei fatti documentati, salvo che siano contestati mediante querela di falso. Una contestazione generica o formulata con strumenti diversi non è sufficiente a superarne l'efficacia probatoria. L'esito concreto del giudizio e il dispositivo non sono indicati nel testo fornito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il valore probatorio degli avvisi di ricevimento relativi alla notifica di una cartella di pagamento. La parte ricorrente contestava, in sostanza, l'efficacia probatoria degli avvisi senza proporre querela di falso, cioè lo specifico strumento processuale diretto a contestare la veridicità di un atto assistito da fede privilegiata.
Norme richiamate
Disciplina della querela di falso e dell'efficacia probatoria degli atti pubblici
Gli avvisi di ricevimento, quando attestano fatti compiuti dal pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni, sono assistiti da efficacia probatoria privilegiata e possono essere contestati quanto alla loro falsità solo tramite querela di falso.
Norme del processo tributario sulla prova
Nel processo tributario la contestazione dell'autenticità o della veridicità di un avviso di ricevimento deve essere effettuata con il mezzo processuale idoneo; una mera contestazione difensiva non elimina la piena efficacia probatoria del documento.
Massime di principio
- Quando una notifica è documentata da un avviso di ricevimento regolarmente formato, il documento può avere efficacia di prova piena sui fatti attestati dal soggetto notificatore o dal servizio postale.
- Per contestare la falsità o l'inesattezza sostanziale di un avviso di ricevimento non è sufficiente negare genericamente la ricezione o la regolarità della notifica: occorre utilizzare lo strumento processuale previsto, ossia la querela di falso, quando la contestazione riguarda fatti assistiti da fede privilegiata.
- È importante distinguere tra contestazione della falsità del documento, che richiede la querela di falso, e contestazione di altri profili della notifica, come l'inesistenza, la nullità o la mancanza di elementi formali, che possono essere dedotti con i mezzi ordinari se adeguatamente provati.
- In situazioni analoghe, la parte che intende impugnare una cartella o una notifica dovrebbe esaminare puntualmente l'avviso di ricevimento e scegliere tempestivamente il rimedio processuale coerente con il tipo di vizio dedotto.
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