Deliberazione n. 316 del 23/05/2024
Provvedimento del 23 maggio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica tre provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited e Twitter International Company. I provvedimenti erano stati emessi a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a contenuti audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, potenzialmente oggetto di diffusione senza consenso sulle piattaforme indicate. Le misure urgenti hanno imposto l’adozione immediata di cautele per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la conservazione, per finalità probatorie e per dodici mesi, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica di provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook/Meta, TikTok e X per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato tre provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited e Twitter International Company, nell’ambito di una segnalazione relativa al rischio di diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti riconducibili al c.d. revenge porn.
Contesto normativo e origine del procedimento
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. La stessa norma prevede che l’Autorità decida entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Attività istruttoria e adozione delle misure urgenti
Ricevuta la segnalazione protocollata presso l’Ufficio del Garante, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, ha verificato la compatibilità della segnalazione con la previsione normativa e ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 211, 212 e 213 del 15 maggio 2024.
Le misure urgenti hanno disposto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited e Twitter International Company di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale segnalato, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, solo per finalità probatorie, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica del Garante
Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza adottati in data 15 maggio 2024. La ratifica conferma le misure immediate finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne, ove necessario, la sola conservazione probatoria in forma non direttamente identificabile.
Esito finale
Il procedimento si conclude con la ratifica dei provvedimenti urgenti, senza indicazione di sanzioni pecuniarie o ulteriori prescrizioni oltre a quelle già impartite in sede d’urgenza.
Punti principali
Origine della segnalazione
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, TikTok e X per il rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso.
Provvedimenti d’urgenza del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in data 15 maggio 2024 le determinazioni nn. 211, 212 e 213, ingiungendo ai gestori delle piattaforme di impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizioni sulla conservazione del materiale
Alle stesse società è stato prescritto di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro solo ai fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, adottando misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e comunicando tempestivamente tali misure al Garante.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente, confermandone gli effetti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited e Twitter International Company.
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