Ordinanza del 07/03/2017 n. 5627 - Corte di Cassazione
Tariffa rifiuti -Natura di entrata tributaria - Esenzione IVA - Termine prescrizione decennale -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società affidataria del servizio rifiuti, confermando che la TIA-1, disciplinata dall’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, ha natura tributaria e non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi. Pertanto, l’IVA non è dovuta. La domanda dell’utente per la restituzione della sola quota IVA indebitamente fatturata è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., e non al termine breve previsto dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. L’esenzione IVA opera anche quando l’accertamento e la riscossione siano affidati a una società privata, se questa agisce per conto del Comune esercitando prerogative autoritative. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Esenzione IVA sulla TIA-1 e prescrizione decennale dell’azione di restituzione dell’IVA indebitamente addebitata
Esenzione IVA sulla TIA-1 e prescrizione decennale dell’azione restitutoria
La pronuncia riguarda la legittimità dell’applicazione dell’IVA sulle bollette relative alla tariffa di igiene ambientale (TIA-1) e il termine di prescrizione applicabile alla richiesta degli utenti di restituzione della quota IVA indebitamente addebitata. La Corte di cassazione ha confermato la decisione del Tribunale di Genova, rigettando il ricorso della società affidataria del servizio di smaltimento dei rifiuti.
Fatti e oggetto della controversia
Il Giudice di Pace aveva condannato A. M. s.p.a. a restituire a dieci utenti complessivi Euro 625,00, corrispondenti all’IVA applicata sulle bollette relative alla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti negli anni 2006-2009. Il Tribunale di Genova, con sentenza del 5 dicembre 2013, n. 3766, aveva rigettato l’appello della società, ritenendo che le somme versate a titolo di TARSU e TIA non fossero assoggettabili a IVA in ragione della loro natura tributaria.
La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, sostenendo, tra l’altro, che:
- la pretesa restitutoria fosse soggetta al termine breve di prescrizione di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.;
- la tariffa costituisse il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA;
- l’esenzione prevista dall’art. 13 della direttiva 2006/112/CE non fosse applicabile a una società di capitali priva della natura di ente pubblico;
- l’obbligo di rivalsa IVA rendesse legittimo l’addebito dell’imposta agli utenti.
Natura della TIA-1
La Corte precisa che la controversia riguarda la TIA-1, introdotta dall’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e non la diversa TIA, denominata tariffa integrata ambientale, prevista dall’art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
La TIA-1, così come la TARSU, presenta natura tributaria e non negoziale. Il prelievo è imposto nell’ambito di un servizio pubblico generale e non costituisce il corrispettivo di una prestazione resa individualmente all’utente. Manca quindi un rapporto sinallagmatico tra servizio e pagamento.
La Corte richiama in particolare:
- la sentenza della Corte costituzionale n. 238/2009;
- l’ordinanza della Corte costituzionale n. 64/2010;
- la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 5078 del 15 marzo 2016.
Da tali pronunce emerge che il prelievo è dovuto anche in assenza di una specifica controprestazione individuale e che la sua entità non è commisurata ai rifiuti effettivamente prodotti e smaltiti dal singolo utente. La tariffa è determinata sulla base di criteri autoritativi e forfetari, tra cui la quantità complessiva dei rifiuti prodotti dal Comune, la superficie dell’utenza, il numero dei componenti del nucleo familiare e i coefficienti di potenziale produzione collegati alla destinazione degli immobili.
Esclusione dell’IVA
Ai sensi dell’art. 2, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112/CE, sono soggette a IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo. Secondo la giurisprudenza unionale, la prestazione onerosa richiede:
- un rapporto giuridico tra prestatore e utente;
- uno scambio di prestazioni reciproche;
- un compenso avente natura di controvalore effettivo del servizio;
- un nesso diretto tra servizio prestato e pagamento ricevuto.
Nel caso della TIA-1 tali condizioni non sussistono. L’obbligo di pagamento deriva dalla legge e dall’esercizio di poteri pubblici, non dalla libera stipulazione di un contratto. Inoltre, il pagamento non rappresenta il controvalore diretto di una prestazione individualmente richiesta o utilizzata dall’utente.
La Corte esclude pertanto che la tariffa possa essere qualificata come corrispettivo imponibile ai fini IVA. L’IVA applicata sulle bollette costituisce un importo privo di valido titolo giustificativo e deve essere restituita agli utenti, limitatamente alla quota corrispondente all’imposta indebitamente fatturata.
La conclusione è coerente con la sentenza della Corte costituzionale n. 238/2009, secondo cui l’assenza di un nesso diretto tra servizio ed entità del prelievo esclude il rapporto sinallagmatico necessario per l’assoggettamento a IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 633/1972.
Irrilevanza delle disposizioni sull’aliquota agevolata e sulla base imponibile
La società aveva richiamato l’art. 78, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE, relativo all’inclusione nella base imponibile di imposte, dazi, tasse e prelievi, nonché la voce n. 18 dell’Allegato III della medesima direttiva, che prevede l’aliquota agevolata per alcuni servizi di pulizia delle strade, rimozione dei rifiuti domestici e trattamento dei residui.
La Corte ritiene tali richiami irrilevanti. Le disposizioni presuppongono comunque la sussistenza del presupposto impositivo generale, ossia una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso. La mera previsione dell’attività di smaltimento dei rifiuti tra i servizi potenzialmente agevolabili non comporta che ogni attività del settore sia automaticamente imponibile.
L’imponibilità può sussistere soltanto quando l’attività sia effettivamente svolta alle condizioni richieste dalla disciplina IVA. Nel caso esaminato, l’assenza del nesso diretto e del carattere commutativo esclude il presupposto dell’imposta.
La Corte precisa inoltre che la modifica dell’art. 4, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, introdotta dall’art. 38 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, non ha creato ex novo l’esenzione per le attività esercitate dagli enti pubblici in veste autoritativa. La modifica ha avuto funzione chiarificatrice nell’ordinamento interno rispetto a un’esenzione già prevista dall’art. 13, par. 1, della direttiva 2006/112/CE.
Esenzione soggettiva e attività affidata a società private
L’art. 13, par. 1, della direttiva 2006/112/CE esclude dall’IVA le attività esercitate dagli enti pubblici in quanto pubbliche autorità, salvo il rischio di significative distorsioni della concorrenza.
La Corte chiarisce che l’esenzione può operare anche quando il Comune affidi a un soggetto privato la gestione, l’accertamento o la riscossione del prelievo. Rileva la sostanza dell’attività esercitata e non esclusivamente la forma societaria del gestore.
In particolare, la società privata resta esente per le attività svolte per conto del Comune quando:
- accerta il prelievo;
- applica la tariffa secondo la disciplina pubblicistica;
- riscuote gli importi dagli utenti;
- agisce nell’esercizio di poteri pubblici delegati dall’ente locale.
Il soggetto attivo del prelievo resta il Comune, anche quando il regolamento comunale affidi a terzi l’accertamento, la riscossione e la legittimazione processuale. Per la TIA-1, il collegamento legislativo tra gestione del servizio e poteri di accertamento comporta che l’affidamento a terzi della gestione possa includere la delega dei relativi poteri.
La struttura autoritativa emerge inoltre dal fatto che:
- il servizio è obbligatoriamente istituito e gestito dai Comuni in regime di privativa;
- gli utenti non possono sottrarsi al pagamento dichiarando di non volersi avvalere del servizio;
- la disciplina del rapporto è fissata unilateralmente dall’ente pubblico;
- la volontà delle parti non assume rilievo sostanziale nella costituzione o nel funzionamento del rapporto.
La Corte rileva che non risultano distorsioni della concorrenza, poiché il servizio di smaltimento dei rifiuti è svolto dal Comune in regime di privativa.
Termine di prescrizione della domanda degli utenti
La domanda degli utenti è stata qualificata come azione di ripetizione dell’indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c. Il diritto restitutorio nasce dall’assenza originaria, o dal successivo venir meno, del titolo giustificativo del pagamento.
Il termine applicabile è quello ordinario decennale previsto dall’art. 2946 c.c., con decorrenza dai singoli pagamenti. Non trova applicazione il termine breve di cinque anni previsto dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., relativo agli interessi e a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente o annualmente.
La Corte distingue tra:
- il diritto della società erogatrice a ottenere periodicamente il pagamento delle somme richieste, che può astrattamente riferirsi a un rapporto di durata;
- il distinto diritto dell’utente a ripetere le somme indebitamente versate, che non è una prestazione periodica e non deriva da un rapporto contrattuale di durata.
La restituzione dell’IVA indebitamente addebitata costituisce quindi un autonomo diritto di ripetizione dell’indebito e resta soggetta alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. La natura tributaria della tariffa non modifica questa conclusione, poiché la domanda non riguarda il rimborso delle componenti propriamente tributarie della TIA, ma esclusivamente la quota aggiuntiva fatturata a titolo di IVA.
Distinzione tra rapporto tributario e rapporto restitutorio
La Corte distingue il rapporto tributario tra contribuente ed ente impositore dal rapporto privatistico tra gestore del servizio e utente.
La domanda degli utenti non è qualificata come domanda di rimborso d’imposta. Essa riguarda il maggior importo versato al gestore in forza di un titolo inesistente, vale a dire l’erronea applicazione dell’IVA sulla tariffa. Di conseguenza, la controversia non concerne il recupero dell’IVA versata dalla società all’Erario.
La società, in quanto soggetto passivo dell’IVA eventualmente versata, è l’unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso all’amministrazione finanziaria secondo la disciplina applicabile. Gli utenti, invece, possono agire nei confronti del gestore per ottenere la restituzione dell’importo indebitamente richiesto e pagato.
Esito del giudizio e conseguenze economiche
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso principale della società.
La ricorrente è stata condannata a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in:
- Euro 1.100,00 per compensi;
- spese forfettarie nella misura del 15%;
- Euro 200,00 per esborsi;
- accessori di legge.
È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228.
La decisione è stata assunta il 24 gennaio 2017 e depositata il 7 marzo 2017.
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