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Ordinanza

Ordinanza del 07/03/2017 n. 297 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris - Non rileva - Periculum in mora - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nell’istanza di sospensione cautelare il contribuente non deve dimostrare il fumus boni iuris. Il periculum in mora richiede che il pagamento sia non solo particolarmente gravoso rispetto alle capacità economiche del contribuente, ma anche idoneo a causare un danno irreparabile. Non è sufficiente richiamare genericamente l’importo della pretesa fiscale, la crisi economica o la difficoltà di accesso al credito bancario.

Misure cautelari ex art. 62-bis del d.lgs. 546/1992: insussistenza del periculum in mora

Misure cautelari e sospensione della riscossione

Il documento riguarda i presupposti dell’istanza di sospensione cautelare proposta ai sensi dell’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992, con particolare riferimento alla necessità di dimostrare il periculum in mora.

Fumus boni iuris

Nell’ambito dell’istanza di sospensione cautelare, il contribuente non è tenuto a provare il fumus boni iuris, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni dedotte contro la pretesa tributaria. Tale elemento, pertanto, non costituisce un requisito da dimostrare ai fini dell’accoglimento della richiesta cautelare.

Presupposti del periculum in mora

Il periculum in mora sussiste quando l’esecuzione della pretesa fiscale determina conseguenze particolarmente gravi per il contribuente. Non è sufficiente che il pagamento dell’imposta risulti semplicemente oneroso: occorre che esso sia, da un lato, oltremodo gravoso in rapporto alle concrete capacità economiche del contribuente e, dall’altro, tale da provocare un danno non più riparabile.

Elementi non sufficienti

La sussistenza del periculum in mora non può essere desunta in modo generico dai seguenti elementi:

  • entità della pretesa avanzata dall’Ufficio;
  • situazione generale di crisi economica;
  • mera asserzione di una difficoltà di accesso al credito bancario.

Tali circostanze, se non accompagnate dalla dimostrazione concreta della sproporzionata incidenza del pagamento sulla situazione economica del contribuente e dell’irreparabilità del danno, non sono idonee a fondare la sospensione cautelare.

Esito interpretativo

Il principio affermato è che la sospensione non può essere concessa sulla base della sola gravosità astratta o dell’importo della pretesa tributaria. Il contribuente deve rappresentare e provare una situazione specifica nella quale il pagamento comporti un sacrificio economico eccezionale e un pregiudizio irreversibile; in mancanza di tale dimostrazione, il periculum in mora deve ritenersi insussistente.

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