Ordinanza del 09/03/2017 n. 313 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fideiussione - Caratteristiche - Tutela adeguata dell'Amministrazione finanziaria - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sospensione non può essere concessa sulla base della semplice fotocopia di una fideiussione rilasciata da una società assicuratrice di un altro Stato membro UE, se il documento è firmato in bianco e non indica né la somma garantita né l’identità dei garanti. Tale garanzia non tutela adeguatamente l’Amministrazione finanziaria, anche per le difficoltà di escussione di una società estera.
Misure cautelari: inidoneità di una fideiussione estera incompleta a garantire il credito tributario
Inidoneità della fideiussione ai fini della sospensione
Il documento riguarda le misure cautelari e stabilisce che la sospensione non può essere concessa quando la garanzia prodotta non assicura in modo adeguato il recupero del credito dell’Amministrazione finanziaria.
Caratteristiche della garanzia valutata
È ritenuta insufficiente una semplice fotocopia di una fideiussione emessa da una società assicuratrice con sede in un altro Stato membro dell’Unione europea. L’inidoneità deriva, in particolare, dalle seguenti caratteristiche:
- il documento è una fotocopia;
- la fideiussione è stata firmata in bianco;
- non è indicata la somma garantita;
- non è identificata la persona o i soggetti garanti.
Tutela degli interessi dell’Amministrazione finanziaria
La fideiussione deve offrire una garanzia concreta e verificabile del recupero del credito tributario. Un documento privo degli elementi essenziali dell’obbligazione di garanzia non consente di determinare con certezza l’ammontare garantito né i soggetti obbligati, e pertanto non assicura una tutela adeguata dell’Amministrazione finanziaria.
Rilevanza della sede estera della società assicuratrice
La valutazione negativa tiene conto anche delle possibili difficoltà connesse all’escussione di una società assicuratrice estera. La localizzazione della garante in un altro Stato membro dell’Unione europea può rendere più complesso e incerto l’esercizio dei diritti dell’Amministrazione, rafforzando l’inidoneità della garanzia quando questa è già incompleta e priva delle necessarie indicazioni.
Principio applicabile
Ai fini della concessione della sospensione, la garanzia fideiussoria deve essere completa, determinata e concretamente escutibile. La mera produzione di una fotocopia di una fideiussione firmata in bianco, priva dell’importo garantito e dell’identità dei garanti, non soddisfa tali requisiti e non consente la sospensione.
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