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Sentenza

Sentenza del 15/01/2016 n. 556 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE - Omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio - Definitività dell'atto impositivo - "Dies a quo" di decorrenza del termine di prescrizione della pretesa fiscale- Dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti hanno impugnato la cartella di pagamento sostenendo, principalmente, che la pretesa fiscale fosse prescritta, poiché la cartella era stata notificata nel 2010, oltre dieci anni dopo l'avviso di accertamento notificato nel 1998, senza atti interruttivi. Hanno inoltre contestato il merito della pretesa richiamando una sentenza penale di assoluzione e giudicati favorevoli relativi ad altre annualità e ad altri tributi. La causa tributaria originaria, dopo la cassazione con rinvio della sentenza favorevole al contribuente, non era stata riassunta entro il termine previsto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'omessa riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio determina l'estinzione del processo e rende definitivo l'avviso di accertamento. Di conseguenza, il termine di prescrizione e quello di decadenza della pretesa fiscale decorrono dalla scadenza del termine per la riassunzione, non dalla notificazione originaria dell'avviso. Nel caso concreto, tale termine scadeva il 18 gennaio 2010, mentre la cartella era stata notificata il 24 settembre 2010, sicché non era prescritta. Le ulteriori doglianze sul merito erano inammissibili perché la cartella, quale atto di riscossione, può essere contestata per vizi propri e non per vizi dell'avviso di accertamento già notificato e non più validamente impugnabile. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2

    L'omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l'estinzione del processo.

    Nel processo tributario, se la causa non viene riassunta entro il termine previsto dopo la cassazione con rinvio, il giudizio si estingue e l'atto impositivo impugnato diventa definitivo.

  • Codice civile, artt. 2943 e 2945

    Le regole generali sull'interruzione e sulla sospensione della prescrizione non comportano, in questo caso, che la decorrenza retroagisca alla notificazione dell'avviso: per la pretesa tributaria incorporata nell'atto impositivo, il termine decorre dalla scadenza del termine per la riassunzione non effettuata.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68

    La norma disciplina la riscossione durante il processo tributario e l'eventuale restituzione di somme riscosse in eccedenza; la definitività dell'atto impositivo consente all'Amministrazione di procedere alla riscossione definitiva.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 14 e 15

    Le disposizioni consentono l'iscrizione a ruolo e la riscossione delle somme dovute una volta divenuto definitivo l'atto impositivo.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3

    Ogni atto autonomamente impugnabile può essere contestato soltanto per vizi propri, salvo il caso di atti presupposti non notificati.

    La cartella di pagamento, in quanto atto della riscossione, non può essere utilizzata per rimettere in discussione il merito dell'avviso di accertamento previamente notificato e non più validamente impugnabile.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    In caso di rigetto del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una sentenza viene cassata con rinvio e il giudizio non viene riassunto entro il termine previsto, il processo si estingue e l'atto tributario originariamente impugnato diventa definitivo.
  • In tale situazione, la prescrizione e la decadenza della pretesa fiscale decorrono, in linea generale, dalla scadenza del termine per la riassunzione non effettuata, perché solo da quel momento l'Amministrazione può procedere definitivamente alla riscossione.
  • La cartella di pagamento può essere contestata per vizi propri, come errori di notifica, calcolo o iscrizione a ruolo, ma normalmente non consente di contestare nuovamente il merito dell'accertamento già notificato e divenuto definitivo.
  • Una sentenza penale favorevole o una decisione relativa ad altre annualità o ad altri tributi non produce automaticamente effetti vincolanti nel giudizio tributario, soprattutto quando il precedente atto impositivo è divenuto definitivo per mancata riassunzione.
  • Per valutare la prescrizione occorre ricostruire la sequenza degli atti: sentenza di cassazione con rinvio, termine per la riassunzione, eventuale estinzione, definitività dell'accertamento e successiva notifica della cartella.

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