LEGGE 18 dicembre 2025, n. 190
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge rafforza controlli e sanzioni sugli enti locali, introduce misure per trasparenza e concorrenza nei servizi pubblici e nei trasporti regionali, disciplina la ricarica elettrica e aggiorna norme su cosmetici e biocidi. Riorganizza inoltre la Fondazione Enea Tech e Biomedical e il relativo finanziamento. Alcune disposizioni hanno scadenze 2026; molte norme sono modifiche permanenti a testi vigenti.
Interventi su servizi pubblici locali, trasporti, ricarica elettrica, cosmetici/biocidi e fondazione per il trasferimento tecnologico
Interventi su controlli degli enti locali, trasporti, ricarica elettrica, cosmetici/biocidi e trasferimento tecnologico
La legge introduce modifiche eterogenee a diversi testi normativi vigenti, con l’obiettivo di rafforzare vigilanza, trasparenza, concorrenza e coordinamento istituzionale. Interviene sia su servizi pubblici locali e trasporti regionali, sia su settori regolati come ricarica elettrica, cosmetici, biocidi e trasferimento tecnologico.
Servizi pubblici locali: rafforzamento della vigilanza e misure correttive
Nella ricognizione sui servizi affidati, l’ente locale deve individuare le possibili cause dell’andamento negativo di ciascun servizio. Se emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall’attività del gestore, l’ente adotta un atto di indirizzo allegato alla ricognizione e impone al gestore di predisporre entro tre mesi un piano correttivo.
Il piano deve includere un cronoprogramma di azioni per:
- ripristino e miglioramento della qualità del servizio;
- efficientamento dei costi;
- ripianamento di eventuali perdite.
Atto di indirizzo e piano vanno trasmessi all’ANAC, che li pubblica sul portale telematico previsto dalla disciplina di settore. L’AGCM svolge un monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull’efficacia delle misure correttive, presentando annualmente una relazione al Governo e alle Camere.
L’andamento si considera insoddisfacente quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- perdite significative negli ultimi due esercizi, tali da compromettere l’equilibrio economico-finanziario;
- risultati gestionali significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali;
- almeno due indicatori di qualità del servizio risultano significativamente inferiori agli indicatori e ai livelli minimi individuati dalla disciplina vigente.
In caso di grave inadempimento del gestore nell’attuazione del piano, si applica la disciplina sanzionatoria richiamata dalla norma.
Sanzioni per gli enti locali
L’ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal testo unico sulle società partecipate nei casi di:
- mancata adozione della relazione prevista per la ricognizione;
- mancata pubblicazione della relazione sul sito istituzionale dell’ente affidante;
- mancata adozione dell’atto di indirizzo in caso di andamento insoddisfacente.
Se la relazione è incompleta al punto da non consentire una compiuta valutazione, l’ANAC assegna un termine perentorio per le integrazioni, non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione.
Infrastrutture di ricarica elettrica
Le procedure comunali per l’autorizzazione delle infrastrutture di ricarica devono essere strutturate in modo da favorire, a parità di condizioni, la pluralità dei soggetti attivi sul territorio comunale.
In presenza di richieste comparabili, il comune deve dare priorità alle istanze provenienti da soggetti che detengono meno del 40% del totale delle infrastrutture di ricarica installate o già autorizzate all’installazione nel territorio comunale.
Trasporto pubblico regionale: applicazione della disciplina sui servizi pubblici locali
Agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico regionale ferroviario e su gomma si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 201 del 2022 richiamate dalla norma, in particolare quelle in materia di affidamento, trasparenza e controlli.
Trasporto ferroviario regionale: calendari delle gare e trasparenza
Le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome devono trasmettere all’Osservatorio competente i calendari delle procedure ad evidenza pubblica programmate per i servizi ferroviari regionali relativi ai contratti in scadenza. I calendari sono trasmessi entro il 31 maggio di ogni anno, contestualmente alle attestazioni previste dalla disciplina vigente, secondo un modello definito con decreto direttoriale ministeriale.
I calendari sono pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i due mesi successivi. In prima applicazione devono evidenziare gli affidamenti programmati fino al 2033; gli aggiornamenti avvengono poi con le comunicazioni annuali.
Le medesime sanzioni previste per la mancata o ritardata trasmissione delle attestazioni si applicano anche in caso di omessa o tardiva trasmissione dei calendari, nonché per incompletezza del loro contenuto.
Linee guida dell’Autorità di regolazione dei trasporti
Entro il 31 dicembre 2026 l’Autorità di regolazione dei trasporti deve adottare specifiche linee guida per i servizi di trasporto pubblico regionale, finalizzate a migliorare la qualità dell’affidamento e redatte nel rispetto del regolamento (CE) n. 1370/2007.
Per questa finalità, l’Autorità deve avviare una consultazione pubblica entro il 30 giugno 2026.
Aeroporti minori
Per semplificare gli oneri amministrativi dei gestori di aeroporti minori, la soglia dimensionale rilevante passa da “pari o inferiore al milione” a “inferiore a 5 milioni”.
Cosmetici: nuove fattispecie e sanzioni
La disciplina sanzionatoria sui cosmetici viene estesa e aggiornata. È punito anche l’impiego professionale di un cosmetico in modalità difformi dalle indicazioni di ეტichettatura, quando ne derivi un pericolo per la salute.
Per i distributori, si applica una sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro se:
- non effettuano le verifiche richieste;
- pur avendo avuto conoscenza di fatti specifici che fanno presumere determinate irregolarità, non adempiono ai conseguenti obblighi;
- non rispettano gli ulteriori obblighi previsti dalla disciplina europea richiamata.
La stessa sanzione si applica a chi, fuori dai casi penalmente rilevanti, impiega professionalmente un cosmetico con modalità difformi dalle indicazioni in etichetta.
Sono inoltre previste nuove fattispecie penali per la persona responsabile che immette sul mercato cosmetici con etichettature fuorvianti su attività biocida o terapeutica/profilattica non compatibili con la definizione di prodotto cosmetico. Le pene variano, a seconda del caso, da arresto fino a tre mesi o fino a un anno, con ammenda da 1.000 a 5.000 euro.
Biocidi e presidi medico-chirurgici
La disciplina sui biocidi viene inasprita. È punito anche l’utilizzatore non professionale né industriale che impiega un prodotto biocida autorizzato in violazione delle condizioni d’uso, oppure un prodotto non autorizzato, quando ne derivi pericolo di contaminazione per persone, specie animali non bersaglio o ambiente.
Le stesse regole sanzionatorie già previste in varie disposizioni vengono convertite, in più casi, da ammenda a sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
È prevista una analoga fattispecie per i presidi medico-chirurgici: è punito l’utilizzatore non professionale né industriale che li impieghi in violazione delle condizioni autorizzate o utilizzi prodotti non autorizzati, con pericolo di contaminazione.
Abrogazione di disposizioni regolamentari
Sono abrogate alcune lettere dell’articolo 1, comma 1, del regolamento approvato con DPR n. 392 del 1998.
Accordi contrattuali sanitari e continuità assistenziale
La revisione prevista dalla legge n. 193 del 2024 deve considerare, nel rispetto della concorrenza, anche l’esigenza di garantire la continuità assistenziale in base alla tipologia e fragilità del paziente o assistito.
La valutazione deve essere differenziata con procedure ad evidenza pubblica tra:
- rinnovo;
- nuove richieste di stipula degli accordi contrattuali.
Trasferimento tecnologico: indirizzo strategico e finanziamento
Per favorire trasferimento tecnologico e trasformazione tecnologica delle filiere produttive nazionali, la legge prevede un sistema coordinato di indirizzo, finanziamento e monitoraggio.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’università e della ricerca devono elaborare congiuntamente, sentita la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, un atto di indirizzo strategico entro il 30 giugno 2026 e poi ogni tre anni. La proposta è sottoposta a consultazione pubblica e approvata con decreto dei due Ministri.
In attuazione dell’atto di indirizzo:
- la Fondazione Enea Tech e Biomedical è ridenominata Fondazione Tech e Biomedical;
- le somme giacenti nel conto di tesoreria dell’ENEA destinate al Fondo per il trasferimento tecnologico, disponibili alla data di entrata in vigore della legge, sono trasferite alla nuova Fondazione fino al limite di 250 milioni di euro;
- possono concorrere al perseguimento dell’obiettivo tutte le fondazioni previste dalla legge con competenze connesse o accessorie, i centri di competenza ad alta specializzazione e l’ente nazionale di ricerca e sperimentazione richiamato dalla norma.
I soggetti interessati possono presentare progettualità alla Fondazione, che valuta fattibilità e coerenza strategica e propone al Ministero l’assegnazione del budget nei limiti delle risorse disponibili. L’erogazione avviene per stati di avanzamento, sulla base di una convenzione che prevede la revoca immediata delle risorse in caso di inadempimento.
La Fondazione verifica annualmente i risultati dei progetti e gli obiettivi di performance, tenendo conto, ove possibile, della qualità della ricerca, dei risultati del trasferimento tecnologico, del numero di spin-off e di criteri di managerialità e premialità nella ripartizione delle risorse per gli anni successivi. La relazione annuale è trasmessa ai Ministeri competenti e alle altre amministrazioni interessate.
Riorganizzazione della Fondazione Tech e Biomedical
Con la nuova denominazione, ogni richiamo normativo alla precedente Fondazione deve intendersi riferito alla Fondazione Tech e Biomedical.
Gli organi di governo sono riorganizzati come segue:
- presidente designato dal Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’università e della ricerca;
- consiglio direttivo composto dal presidente e da tre membri nominati su proposta dei Ministri competenti;
- collegio dei revisori composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati rispettivamente dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del made in Italy e dal Ministro della salute.
Le nomine avvengono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli organi precedenti decadono alla data di entrata in vigore della legge e restano in carica per la sola ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi.
Lo statuto deve prevedere strutture dedicate per l’attuazione dei programmi. Viene inoltre abrogato il comma 4 dell’articolo 42 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Società tra professionisti
Per le società tra professionisti, il numero dei soci professionisti o, in alternativa, la partecipazione al capitale dei professionisti deve assicurare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, secondo il modello societario prescelto.
Non rilevano patti sociali o parasociali contrari a tale regola. Se la condizione viene meno, si determina lo scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale competente procede alla cancellazione dall’albo, salvo che la società ripristini la condizione entro sei mesi. Restano salve le discipline speciali di singole professioni.
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