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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6864/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano avvisi di accertamento (IRES/IRPEF/IVA/IRAP relat. anno 2007) con cui l'Agenzia aveva disconosciuto la deducibilità di costi per €129.000 e la detraibilità dell'IVA per €25.800 ritenendo le operazioni con la ditta Diffusione Nazionale di Fumagalli Maria Sonia inesistenti (fornitore 'cartiera'). L'accertamento societario fu poi imputato ai soci ex art. 5 TUIR. In Cassazione furono proposti quattro motivi: (1) illegittimo raddoppio dei termini per l'accertamento perché la denuncia penale sarebbe stata tardiva/archiviata; (2) inesatta notifica del questionario e degli atti alla società estinta; (3) errata ripartizione dell'onere della prova (i ricorrenti sostenevano che l'Ufficio non avesse provato l'inesistenza delle operazioni); (4) violazione del contraddittorio preventivo (art.12 L.212/2000) per mancata redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il primo motivo solo nella parte in cui ha ritenuto illegittima l'applicazione del c.d. raddoppio dei termini in materia di IRAP (tale raddoppio non è applicabile all'IRAP perché le relative violazioni non sono punite penalmente). Ha invece respinto il resto dei motivi: ha ritenuto valida la notifica agli ex soci in quanto la cancellazione della società dal registro determina effetti successori e responsabilità dei soci; ha confermato che l'Amministrazione ha fornito presunzioni gravi, precise e concordanti circa l'inesistenza delle operazioni e che, una volta posto tale quadro, l'onere di provare l'effettiva esecuzione grava sui contribuenti; ha escluso l'applicabilità delle garanzie del contraddittorio ante actum perché l'accertamento è stato svolto 'a tavolino' e non mediante accesso/visita fiscale. Conseguentemente la sentenza della C.T.R. è stata cassata limitatamente alla parte che aveva applicato il raddoppio dei termini in relazione all'IRAP e la causa è stata rinviata alla C.T.R. della Lombardia in diversa composizione per nuovo giudizio; le altre parti della sentenza impugnata sono state confermate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 43

    "in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione"

    La Corte ricorda che, per il periodo ratione temporis, il raddoppio dei termini si applica quando ricorre l'obbligo di denuncia (anche indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia), ma tale principio non opera per IRAP poiché le violazioni IRAP non sono punite penalmente.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 5

    Norma utilizzata per imputare ai soci il maggior reddito della società (trasparenza o imputazione ai soci per società di persone), come base dell'accertamento diretto nei confronti dei soci.

  • Codice civile - art. 2312

    Richiamato per il principio secondo cui gli ex soci rispondono delle obbligazioni sociali (in particolare dopo estinzione/cancellazione), giustificando la validità della notifica agli ex soci.

  • Codice civile - art. 2495

    Usato per fondare il principio successorio: la società estinta mantiene rapporti giuridici trasferiti sui soci, giustificando la legittimazione passiva dei soci per atti relativi a periodi d'imposta in cui la società esisteva.

  • Codice civile - art. 2697

    Richiama la regola sull'onere della prova: la Corte conferma che, una volta che l'Amministrazione fiscale dimostri l'inesistenza mediante presunzioni gravi, spetta al contribuente provare l'effettiva esecuzione delle operazioni.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente) - art. 7

    Citata insieme all'art. 2697 per questioni di onere della prova; non ha determinato un'accoglimento delle doglianze dei ricorrenti.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente) - art. 12

    Riguarda il contraddittorio preventivo; la Corte ha ritenuto non applicabile l'art.12 perché l'accertamento è stato effettuato a tavolino (assenza di accessi/visite), quindi non sussisteva obbligo di processo verbale di chiusura tale da far decorrere i termini speciali.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 52

    Richiamato per distinguere le fattispecie di verifica con accesso/controllo (per le quali operano garanzie procedurali) dall'accertamento 'a tavolino', quest'ultimo privo delle stesse garanzie.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - artt. 4 e 8

    Norme penali (dichiarazione infedele e emissione di fatture per operazioni inesistenti) il cui potenziale riconoscimento giustifica l'obbligo di denuncia e, per il periodo ratione temporis, il raddoppio dei termini per l'accertamento (ma non applicabile all'IRAP).

  • D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 - art. 2

    Modifica normativa richiedente, per i periodi successivi, la presentazione della denuncia entro i termini ordinari; la Corte osserva tuttavia che per avvisi notificati prima dell'entrata in vigore la disciplina previgente (favor del raddoppio) è salva.

  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - art. 1, comma 132

    Richiamata nella catena normativa che ha modificato il regime del raddoppio dei termini; la Corte sottolinea la rilevanza della disposizione transitoria che conserva gli effetti degli avvisi già notificati.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 65, comma 4

    Richiamato analogicamente per sostenere la validità della notifica agli eredi/successori e, per estensione, agli ex soci successori della società estinta.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione fiscale produce elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti sull'inesistenza di operazioni (es. fatture da 'cartiera'), l'onere di provare l'effettiva esecuzione grava sui contribuenti; la mera fattura formale non è di per sé sufficiente.
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese non esclude la legittimità di notifiche agli ex soci: sussiste un effetto successorio che può rendere i soci destinatari validi di atti relativi a periodi in cui la società esisteva.
  • Per accertamenti 'a tavolino' non si applicano le garanzie previste per verifiche con accesso/visita; l'assenza del processo verbale di chiusura non invalida automaticamente l'avviso se non è stato svolto un controllo ispettivo.
  • Il raddoppio dei termini per l'accertamento (art.43 DPR 600/1973, come modificato) opera, per il periodo ratione temporis considerato, quando sussiste l'obbligo di denuncia per reati fiscali anche se la denuncia è tardiva o l'azione penale è già stata archiviata; tuttavia il raddoppio non è applicabile all'IRAP poiché le violazioni IRAP non sono punite penalmente.
  • Negli avvisi notificati prima dell'entrata in vigore delle modifiche normative (d.lgs.128/2015 e legge 208/2015) restano salvi gli effetti del regime previgente riguardo al raddoppio dei termini; valutare sempre la decorrenza temporale delle modifiche legislative.
  • In caso di contestazione di operazioni con fornitori sospetti, è essenziale per il contribuente produrre documentazione idonea e circostanziata (contratti, prove dell'effettiva prestazione, corrispondenza, elementi probatori esterni) per superare le presunzioni dell'Ufficio.

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