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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04850/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso articolava due motivi: (1) tardività della costituzione di parte civile nell'interesse di Oronzo Cisternino, deducendo violazione delle norme sul termine per la costituzione di parte civile in udienza preliminare (art. 79 e art. 421 c.p.p.) e vizio di motivazione della corte territoriale che aveva ritenuto ammissibile la costituzione intervenuta il 03/04/2014; (2) nullità del decreto che dispone il giudizio in relazione alle contestazioni suppletive (tra cui il reato previsto dall'art. 388 c.p.), per violazione delle garanzie difensive e per avere la Corte d'appello erroneamente riconosciuto l'unicità del disegno criminoso e la continuazione tra reati ontologicamente diversi e commessi in periodo temporale dilatato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile Oronzo Cisternino, perché la costituzione di parte civile si era verificata dopo la conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti (termine tassativo). Ha invece rigettato il secondo motivo, confermando che le contestazioni suppletive erano legittime e che le condotte contestate rientravano in un unico disegno criminoso (riconoscimento della continuazione). Il ricorso è rigettato nel resto. Sono state inoltre condannate le spese processuali a carico dell'imputato per euro 3.686,00 in favore del Comune di Castellana Grotte.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 85-bis

    "Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 79 e, limitatamente alla persona offesa, dell'articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto."

    Norma transitoria che stabilisce che per i procedimenti nei quali gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti erano già ultimati alla data di entrata in vigore della riforma, continuano ad applicarsi le regole previgenti (quindi la disciplina sul termine per la costituzione di parte civile già vigente).

  • art. 79 cod. proc. pen.

    La costituzione di parte civile è ammessa per l'udienza preliminare fino al momento in cui siano compiuti gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; il termine a pena di decadenza coincide con la conclusione di tali accertamenti, immediatamente precedente all'apertura della discussione.

  • art. 421 cod. proc. pen.

    Il giudice dichiara aperta la discussione una volta conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti: tale dichiarazione individua il termine ultimo per la costituzione di parte civile in udienza preliminare.

  • art. 80 cod. proc. pen.

    La richiesta di esclusione della parte civile deve essere proposta non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; collega la decadenza dall'esercizio di tale facoltà al medesimo termine per la costituzione della parte civile.

  • art. 423 cod. proc. pen.

    Consente al pubblico ministero di formulare contestazioni suppletive in udienza preliminare; la loro ammissibilità va valutata con riferimento al rispetto delle garanzie difensive e alla possibilità di integrazione dei termini procedurali (ma non impedisce di per sé la costituzione di parte civile se tempestiva).

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    L'avviso previsto informa le persone offese e gli interessati delle imputazioni; la Corte ha ritenuto che le condotte contestate fossero note alla parte offesa già all'atto dell'avviso, ostando all'argomento di mancata conoscenza delle imputazioni prima del 03/04/2014.

  • art. 323 cod. pen.

    Norma sostanziale citata nella sentenza d'appello: la Corte territoriale aveva assolto l'imputato dal reato per sopravvenuta depenalizzazione (il fatto non è più previsto dalla legge come reato).

  • art. 388 cod. pen.

    Norma sostanziale contestata nell'ambito delle contestazioni suppletive; la Corte ha valutato legittima la sua contestazione come parte dello stesso disegno criminoso che comprendeva anche abuso d'ufficio.

  • art. 111, comma 6 Cost. e art. 125, comma 3 Cost.

    Richiamate a fondamento dei profili di garanzia e del diritto di difesa invocati dal ricorrente; la Corte ha valutato i profili processuali relativi alla tempestività della costituzione di parte civile alla luce di tali garanzie.

  • art. 12 e art. 185 cod. proc. pen.

    Norme sul diritto di difesa e sulle formalità del decreto che dispone il giudizio: richiamate nel secondo motivo ma la Corte ha ritenuto che non sussistessero nullità in relazione alle contestazioni suppletive.

Massime di principio

  • La costituzione di parte civile in udienza preliminare è tempestiva solo se avviene prima della conclusione degli "accertamenti relativi alla costituzione delle parti"; se la costituzione interviene dopo l'avvio della discussione è tardiva e produce decadenza.
  • Nei procedimenti iniziati prima della riforma d.lgs. n. 150/2022 continuano ad applicarsi le regole previgenti: occorre verificare la data in cui sono stati ultimati gli accertamenti per capire quale disciplina sia applicabile.
  • La legittimità delle contestazioni suppletive si valuta anche alla luce della possibile riconducibilità delle condotte a un unico disegno criminoso; se le nuove contestazioni rappresentano lo sviluppo di un progetto unitario e non ledono in modo sostanziale il diritto di difesa, non sono in genere causa di nullità del decreto che dispone il giudizio.
  • La mera distanza temporale tra fatti non esclude automaticamente la continuazione; per riconoscere la continuazione occorre valutare indicatori concreti (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità e sistematicità delle condotte, programmazione delle successive condotte).
  • In fase di controllo della tempestività delle costituzioni di parte civile è essenziale esaminare i verbali d'udienza per individuare il momento esatto in cui sono stati conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti (momento decisivo a pena di decadenza).

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