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Legge

L.R. Marche 12/2002

Norme sulla detenzione e sul commercio di animali esotici.

Normativa regionaleL.R. Marche 12/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina nella regione la detenzione e il commercio di animali esotici, imponendo comunicazione al Comune o autorizzazione per il commercio, controlli dell’ASL, registri, identificazione degli animali e divieti d’uso. Prevede sanzioni amministrative, sequestro in caso di violazioni e una disciplina transitoria legata all’adozione e agli aggiornamenti dell’elenco delle specie.

Detenzione e commercio di animali esotici

Norme sulla detenzione e sul commercio di animali esotici

La legge regionale disciplina, nel territorio della regione, la detenzione e il commercio di animali esotici, definendo gli obblighi per i detentori e per gli operatori commerciali, nonché i controlli sanitari e le misure sanzionatorie. Il testo si applica nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente e non riguarda giardini zoologici e circhi equestri.

Ambito di applicazione e definizione di animali esotici

Sono considerati animali esotici le specie di mammiferi, uccelli, pesci, rettili, anfibi e invertebrati non autoctoni nel territorio nazionale, oppure non insediati per naturale espansione. La disciplina si applica alle specie individuate in un elenco predisposto dalla Giunta regionale, sulla base delle indicazioni della Commissione tecnico-scientifica; l’elenco può riguardare, se necessario, anche generi e famiglie ed è di norma aggiornato annualmente e pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Commissione tecnico-scientifica

Presso la struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria è istituita una Commissione tecnico-scientifica con funzioni consultive sull’applicazione della legge. La Commissione supporta l’individuazione delle specie da inserire nell’elenco regionale e può consultare esperti di specifici gruppi zoologici quando occorra una classificazione più puntuale.

La composizione include:

  • il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria o un suo delegato;
  • un docente universitario di zoologia o etologia, esperto in vertebrati, designato dall’Unione zoologica italiana;
  • un sanitario designato congiuntamente dalle Aziende USL della regione;
  • un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni naturalistiche, protezionistiche e ambientaliste nazionali riconosciute operanti nella regione;
  • il responsabile del servizio CITES del Corpo forestale dello Stato o un suo delegato.

Ai componenti spetta il rimborso delle spese di viaggio secondo la disciplina regionale richiamata.

Comunicazione di detenzione

Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, esemplari delle specie comprese nell’elenco regionale deve presentare comunicazione al Sindaco del Comune in cui avviene la detenzione. La comunicazione deve contenere una dichiarazione sostitutiva attestante la conoscenza delle principali nozioni di zoologia, etologia e igiene necessarie al corretto governo degli animali, nonché delle prescrizioni vigenti sui requisiti strutturali e igienico-sanitari dei ricoveri e delle aree destinate agli animali.

La comunicazione va corredata della documentazione utile a identificare esattamente gli animali e a dimostrarne la legittima provenienza secondo la normativa comunitaria e statale. Devono inoltre essere comunicate la morte, l’alienazione per qualsiasi causa e le eventuali nascite degli animali detenuti. La Giunta regionale stabilisce modalità, tempi e modulistica delle comunicazioni.

Autorizzazione al commercio e controlli sanitari

Il commercio delle specie assoggettate alla legge è subordinato ad autorizzazione del Comune in cui l’attività si svolge. La domanda, che assorbe la comunicazione di detenzione, è presentata tramite il servizio veterinario del dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL competente ed è corredata da una dichiarazione sostitutiva sull’idoneità delle strutture e dei ricoveri e sulla conoscenza, da parte del commerciante, delle nozioni essenziali di zoologia, etologia e igiene.

L’autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla domanda, previo parere favorevole del dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL competente.

Il dipartimento di prevenzione effettua, entro venti giorni dalla domanda, gli accertamenti su:

  • modalità di detenzione, governo e benessere degli animali;
  • adeguatezza strutturale e igienico-sanitaria dei ricoveri e delle aree;
  • idoneità alla prevenzione di rischi e incidenti per le persone.

L’esito è comunicato al Comune. Le spese per accertamenti, sopralluoghi e attività necessarie sono a carico degli interessati secondo il tariffario vigente. La Giunta regionale definisce anche la modulistica.

Obblighi successivi, registri e identificazione

I titolari dell’autorizzazione commerciale devono tenere un registro di carico e scarico secondo le disposizioni vigenti. Le specie soggette alla legge devono inoltre essere identificate con le modalità previste dalla normativa vigente.

In caso di cessazione dell’attività, il titolare dell’autorizzazione deve denunciare l’evento al Comune entro dieci giorni, tramite il servizio veterinario dell’Azienda USL, e al momento della cessione deve rilasciare la documentazione necessaria a identificare gli animali e a provarne la legittima provenienza.

Vigilanza

La vigilanza sulle specie detenute ai sensi della legge è esercitata dal dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL competente, con attenzione alle condizioni igienico-sanitarie, alla sicurezza e al benessere degli animali, alla salvaguardia dell’incolumità delle persone e alla conformità dei ricoveri a quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione.

La vigilanza sull’osservanza della legge è svolta, per quanto di competenza, anche dal Corpo forestale dello Stato e può essere effettuata dalle guardie giurate delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali e regionali riconosciute.

Divieti specifici

È vietato utilizzare o esporre animali esotici pericolosi o in via di estinzione, appartenenti alle specie individuate dalla normativa statale e comunitaria vigente, come richiamo o attrazione in ambienti o luoghi pubblici. È inoltre vietato l’uso delle specie assoggettate alla legge da parte dei fotografi per foto ricordo.

Sequestro e trasferimento degli animali

La detenzione senza la prescritta comunicazione e il commercio senza autorizzazione comportano il sequestro degli animali da parte del Comune. Il Comune può disporre anche il trasferimento degli animali, a spese del soggetto sequestrato, presso un centro di ricovero idoneo.

Sanzioni

Le violazioni della legge sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 160 a euro 1.600. Per il procedimento sanzionatorio si applica la legge regionale richiamata in materia di sanzioni amministrative. Le sanzioni regionali si cumulano con quelle penali o amministrative statali eventualmente previste per i medesimi fatti.

Disposizioni finanziarie

Le spese connesse al rimborso dei componenti della Commissione tecnico-scientifica sono coperte, a decorrere dal 2002, mediante utilizzo delle risorse stanziate sull’unità previsionale di base indicata dalla legge.

Disposizioni transitorie e finali

La Commissione tecnico-scientifica deve essere nominata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. L’elenco delle specie assoggettate alla disciplina deve essere adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall’entrata in vigore.

I soggetti tenuti alla comunicazione di detenzione e alla domanda di autorizzazione al commercio devono provvedere entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’elenco o dei suoi aggiornamenti. Fino alla pubblicazione del primo elenco continuano ad applicarsi le norme della legge regionale precedentemente vigente, espressamente abrogata.

La nota finale indica che il comma abrogativo della legge originaria ha abrogato la l.r. 10 ottobre 1994, n. 40.

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