L.R. Marche 9/2002
Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Marche, interventi in materia di cooperazione internazionale, cultura della pace, diritti umani e solidarietà, prevedendo piano triennale e annuale, un comitato consultivo, un registro delle associazioni e iniziative di emergenza. Contiene anche norme transitorie e finanziarie per il solo anno 2002, oggi prive di rilievo operativo.
Promozione dei diritti umani, della pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale nelle Marche
Promozione dei diritti umani, della cultura di pace e della cooperazione internazionale nelle Marche
La legge regionale marchigiana definisce un quadro organico di interventi per la pace, i diritti umani, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale. La disciplina è rivolta al territorio della Regione Marche e opera nel rispetto delle competenze statali in materia di politica estera e rapporti internazionali.
Finalità e principi ispiratori
La Regione riconosce nella solidarietà e nella cooperazione internazionale strumenti essenziali per la pace e per lo sviluppo umano. L’azione regionale è orientata alla tutela della vita umana, ai bisogni primari, all’autosufficienza alimentare, alla lotta alla povertà e all’emarginazione, alla promozione della democrazia e dei diritti civili e politici, nonché alla valorizzazione delle risorse umane nei paesi in via di sviluppo e in quelli a economia in transizione.
Tipologie di intervento e modalità di azione
La normativa distingue quattro grandi ambiti di intervento:
- collaborazione e partenariato internazionale;
- cooperazione internazionale;
- promozione della cultura della pace e dei diritti umani;
- interventi di emergenza e solidarietà internazionale.
La Regione coordina, promuove e sostiene le iniziative dei soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale, nell’ambito del piano triennale. Può inoltre partecipare a iniziative promosse da altre Regioni italiane e stipulare intese con enti territoriali di altri Stati, nel rispetto della normativa statale.
Collaborazione e partenariato internazionale
Questa area comprende iniziative e progetti finalizzati allo sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali attraverso accordi tra istituzioni di Stati diversi. La Regione, in particolare:
- sostiene associazioni europee tra Regioni e collabora con organizzazioni internazionali impegnate per pace e diritti umani;
- promuove gemellaggi con paesi in via di sviluppo e con economie in transizione, anche tra paesi UE orientati a tali finalità;
- sostiene progetti e programmi dell’Unione Europea e di organizzazioni internazionali;
- sottoscrive intese e accordi di collaborazione con governi e istituzioni locali, nel rispetto delle norme nazionali ed europee.
Cooperazione internazionale
La cooperazione con i paesi in via di sviluppo è orientata al rafforzamento dei diritti civili, politici e del lavoro, allo sviluppo sostenibile, alla ricostruzione dopo calamità e conflitti armati e alla tutela dei diritti fondamentali della persona. La Regione sostiene la cooperazione decentrata e le ONG, favorendo la partecipazione di tutti i soggetti della società marchigiana ai programmi coerenti con la cooperazione governativa, europea e internazionale. Sono valorizzati il coordinamento tra iniziative e la programmazione per paese o area di intervento. Le azioni progettuali possono riguardare, tra l’altro:
- studi, fornitura di attrezzature e servizi, progettazione e realizzazione di impianti e infrastrutture, anche sanitarie;
- impiego di personale qualificato per assistenza tecnica, amministrazione, gestione, valutazione e monitoraggio;
- formazione professionale e promozione sociale, anche per favorire il rientro nei paesi di origine;
- sostegno a progetti delle ONG;
- commercio equo e solidale;
- microcredito per lo sviluppo locale;
- azioni per migliorare la condizione di donne, bambini e disabili.
Promozione della cultura della pace e dei diritti umani
La Regione promuove iniziative di informazione, sensibilizzazione ed educazione sui temi della pace e dei diritti umani. Gli interventi possono includere:
- seminari, formazione e produzione di materiali rivolti anche ai giovani;
- ricerche su pace, cooperazione internazionale e diritti fondamentali, con diffusione nelle scuole;
- programmi educativi su cultura di pace, solidarietà, sviluppo equo e sostenibile, interculturalità e tutela delle identità culturali;
- iniziative per la tutela dei diritti umani e della pari dignità dei cittadini, anche mediante strutture dedicate con gli enti locali.
Interventi di emergenza e solidarietà internazionale
La Regione destina una parte delle risorse a interventi urgenti in caso di conflitti armati, calamità, siccità, carestie o carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni. Può fornire beni, attrezzature e personale specializzato, volontario o messo a disposizione da soggetti pubblici e privati. Nei casi di particolare gravità che richiedano assistenza medica e sanitaria immediata, può concedere finanziamenti ad associazioni di comprovata esperienza. Le modalità attuative e di erogazione sono determinate dalla Giunta sulla base delle risorse del piano annuale.
Personale impiegato negli interventi
Il personale regionale e quello delle Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale impegnato negli interventi previsti può essere collocato in aspettativa senza assegni, con mantenimento dei benefici di anzianità e con oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione di appartenenza, salvo rimborso da parte dell’interessato della quota di sua spettanza. La legge prevede inoltre aspettative retribuite, secondo criteri della Giunta, per personale tecnico regionale e personale medico e infermieristico delle aziende sanitarie e dell’INRCA impegnato negli interventi di cooperazione e solidarietà:
- massimo 30 giorni per anno solare;
- cumulabili fino a 90 giorni in un triennio.
Programmazione: piano triennale
La Giunta regionale predispone il piano triennale delle attività, sentito il Comitato per la cooperazione e la solidarietà internazionale, e il Consiglio regionale lo approva. Il piano contiene:
- analisi dell’evoluzione del quadro internazionale;
- analisi della situazione dei paesi e delle aree interessate;
- obiettivi generali e priorità con indicazione delle risorse;
- progetti di interesse regionale attuati direttamente dalla Regione e quelli affidabili ai soggetti promotori;
- criteri di riparto delle risorse tra le diverse tipologie di intervento. Il piano è trasmesso ai competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri secondo la legislazione vigente.
Programmazione: piano annuale e decorrenza degli interventi
Il piano triennale è attuato tramite un piano annuale approvato dalla Giunta, sentito il Comitato e previo parere conforme della competente Commissione consiliare, entro il 30 settembre di ogni anno. Il piano annuale individua:
- priorità geografiche e tematiche;
- programmi statali e comunitari a cui partecipare e iniziative in collaborazione con altre Regioni;
- ripartizione delle risorse finanziarie;
- risorse per gli interventi di emergenza;
- criteri di valutazione e modalità di presentazione dei progetti;
- verifica delle attività già avviate o concluse. Le modifiche al piano seguono la stessa procedura. Gli atti sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri. Gli interventi del piano annuale possono essere avviati solo dopo 30 giorni dalla comunicazione; per gli interventi di emergenza il termine scende a 10 giorni se lo stato di emergenza è dichiarato dal Governo italiano o da organismi internazionali di cui l’Italia fa parte.
Soggetti promotori
Sono riconosciuti e sostenuti come soggetti promotori:
- enti locali singoli o associati;
- organizzazioni non governative;
- associazioni iscritte nel registro regionale;
- università e istituzioni scolastiche;
- enti pubblici e privati;
- istituti di ricerca;
- organizzazioni sindacali;
- imprese e cooperative con sede nella Regione.
Comitato per la cooperazione e la solidarietà internazionale
Presso la Giunta è istituito un Comitato consultivo, composto da rappresentanti istituzionali, del mondo accademico, scolastico, associativo, delle ONG, delle imprese e delle organizzazioni sindacali. Il Comitato resta in carica per la legislatura ed è presieduto dal Presidente della Giunta o da un suo delegato. Le designazioni devono pervenire entro 60 giorni dalla richiesta; scaduto il termine, si procede comunque alla nomina con eventuale integrazione successiva. Il Comitato è convocato dal presidente, delibera a maggioranza e si riunisce almeno due volte l’anno. La partecipazione è gratuita, salvo rimborso spese.
Funzioni del Comitato
Il Comitato esprime pareri sul piano triennale e sul piano annuale e può avanzare proposte, suggerimenti e segnalare iniziative. I pareri devono essere resi entro:
- 60 giorni per il piano triennale;
- 30 giorni per il piano annuale. Decorso tali termini, si prescinde dal parere.
Conferenza regionale, giornata per la pace e giorno della memoria
Ogni tre anni il Consiglio e la Giunta organizzano la Conferenza regionale sulla solidarietà e la cooperazione internazionale, in occasione della “Giornata per la pace nelle Marche” del 10 dicembre. La legge individua inoltre il 27 gennaio come “Giorno della memoria”. In tali date il Consiglio regionale realizza iniziative di sensibilizzazione sui temi della pace, della solidarietà, del rifiuto della violenza, della lotta al razzismo e ai totalitarismi. L’Ufficio di Presidenza può promuovere iniziative per i giovani, anche nelle scuole, e sostenere progetti di ONG di particolare valore.
Associazione “Università per la pace”
La Regione promuove, insieme ad altri enti pubblici e privati, la costituzione dell’associazione “Università per la pace”, con sede ad Ascoli Piceno, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. L’associazione, senza scopo di lucro, è finalizzata alla ricerca, promozione e diffusione delle tematiche della pace e dei diritti umani. Lo statuto deve prevedere l’eventuale adesione di altri soggetti pubblici e privati regionali, le quote associative e le quote per il fondo di gestione. Tra le attività previste vi sono centro di documentazione, materiale didattico e informativo, programmi educativi, campagne di solidarietà, convegni, seminari e collaborazioni con centri di ricerca e reti associative. Il Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta, è autorizzato agli atti necessari per la costituzione; il Consiglio regionale nomina la rappresentanza della Regione nell’associazione.
Registro regionale delle associazioni
È istituito presso la Giunta il registro regionale delle associazioni operanti per pace, diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale. Possono iscriversi le associazioni:
- senza fini di lucro;
- con struttura democratica;
- che prevedano, come scopo esclusivo o prevalente, iniziative culturali o assistenziali in materia di diritti umani, pace, cooperazione e solidarietà internazionale;
- attive da almeno tre anni nella Regione. Le associazioni con sede legale in Regione possono presentare domanda con atto costitutivo, statuto e relazione sull’attività svolta. L’iscrizione è disposta dal dirigente competente entro 30 giorni dalla domanda.
Gruppi di coordinamento
Per favorire il coordinamento degli interventi, la programmazione per area geografica e il reperimento delle risorse finanziarie, il dirigente della struttura regionale competente convoca periodicamente gruppi di coordinamento tra i soggetti interessati a specifiche aree geografiche o tematiche.
Norme transitorie
In sede di prima applicazione, la Giunta poteva approvare il piano annuale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge anche prima dell’approvazione del piano triennale. Sempre in prima applicazione, le designazioni dei rappresentanti delle associazioni nel Comitato erano effettuate dalle associazioni iscritte nel registro alla scadenza del terzo mese dall’entrata in vigore della legge.
Abrogazioni e regime degli effetti precedenti
La legge abroga la previgente normativa regionale richiamata nelle disposizioni finali, facendo salvi fino ad esaurimento gli effetti già derivanti dall’applicazione delle leggi abrogate.
Disposizioni finanziarie
Per il solo anno 2002 è autorizzata una spesa di euro 336.213,44, coperta tramite somme rese disponibili dall’abrogazione di precedenti leggi regionali e mediante quota parte di un accantonamento di bilancio. Le somme sono iscritte nell’apposita unità previsionale di base; per gli anni successivi la spesa sarebbe stata determinata con le leggi finanziarie e coperta con entrate proprie della Regione.
Rilievo attuale della disciplina
La legge conserva un impianto ordinamentale ancora utile per la programmazione e il sostegno regionale alle attività di cooperazione, pace e solidarietà. Tuttavia le disposizioni strettamente finanziarie e transitorie riferite al 2002 hanno esaurito i loro effetti.
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