L.R. Marche 16/2002
Modifiche alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 concernente: "Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale aggiorna la disciplina delle indennità spettanti agli amministratori di enti pubblici regionali e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’amministrazione regionale. Le nuove misure decorrono dal 1° gennaio 2002 e sostituiscono le precedenti tabelle e alcune disposizioni della l.r. 20/1984; viene anche abrogata una norma collegata della l.r. 44/1997.
Modifiche alle indennità di amministratori e componenti di commissioni regionali
Modifiche alla disciplina delle indennità regionali
La legge regionale interviene sulla disciplina già contenuta nella l.r. 2 agosto 1984, n. 20, relativa alle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale. Il provvedimento aggiorna importi e regole applicative, incidendo su più parti del testo previgente.
Ambito delle modifiche
L’intervento non detta una disciplina autonoma completa, ma modifica il quadro normativo della l.r. 20/1984. In particolare:
- sostituisce le tabelle “A” e “B” allegate alla legge del 1984 con nuove tabelle allegate alla legge del 2002;
- introduce l’art. 2-bis nella l.r. 20/1984;
- sostituisce il primo comma dell’art. 4 della l.r. 20/1984;
- aggiunge un comma all’art. 4 della medesima legge;
- sostituisce il secondo comma dell’art. 5 della l.r. 20/1984;
- abroga il comma 2 dell’art. 80 della l.r. 22 luglio 1997, n. 44.
Effetti sulla disciplina delle indennità
La disciplina sostanziale risultante è quella derivante dal testo della l.r. 20/1984 come modificato dalla presente legge e dalle nuove tabelle allegate. Il contenuto analitico delle singole indennità non è riportato nel testo fornito, ma il provvedimento opera un aggiornamento degli importi e delle regole collegate, con effetti sui destinatari già individuati dalla normativa previgente.
Decorrenza
Le indennità previste dalla legge spettano a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale data costituisce il limite temporale di applicazione espressamente indicato nel testo per il riconoscimento delle nuove misure.
Regime transitorio e rilievo pratico
La legge ha natura modificativa e si innesta su una disciplina risalente; il suo contenuto è dunque utile soprattutto come testo consolidato della l.r. 20/1984. Non emergono nel testo fornito ulteriori regole transitorie o limiti temporali diversi dalla decorrenza del 1° gennaio 2002.
Obsolescenza
L’atto non appare, di per sé, interamente privo di utilità, perché modifica una disciplina storica ancora ricostruibile nel testo consolidato. Tuttavia, la sua rilevanza pratica è oggi limitata al rinvio al testo vigente consolidato e alla ricostruzione degli effetti a partire dal 1° gennaio 2002.
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