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Legge

L.R. Marche 10/2002

Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso.

Normativa regionaleL.R. Marche 10/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge marchigiana disciplina prevenzione e riduzione dell’inquinamento luminoso, impone un regolamento tecnico regionale e assegna ai Comuni compiti di adeguamento, vigilanza e sanzione. Prevede contributi regionali per l’adeguamento degli impianti pubblici, norme transitorie e tecniche per i nuovi e vecchi impianti. Molti obblighi iniziali erano legati ai primi anni dall’entrata in vigore.

Misure regionali per il risparmio energetico e il contenimento dell’inquinamento luminoso

Misure per la riduzione dell’inquinamento luminoso e il risparmio energetico

La legge della Regione Marche stabilisce un quadro organico per contenere l’inquinamento luminoso e i consumi energetici degli impianti di illuminazione esterna, con particolare attenzione alla tutela ambientale e alle attività di ricerca e divulgazione astronomica.

Finalità e definizione dell’inquinamento luminoso

La Regione persegue la riduzione dell’inquinamento luminoso sul territorio regionale e dei consumi energetici connessi, per conservare e valorizzare l’ambiente e tutelare gli osservatori astronomici. È considerata inquinamento luminoso ogni irradiazione di luce artificiale che si disperda oltre le aree funzionalmente dedicate, soprattutto se orientata sopra la linea dell’orizzonte.

Competenze della Regione

La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, tra cui:

  • adozione del regolamento regionale di prevenzione e riduzione dell’inquinamento luminoso;
  • tenuta e aggiornamento dell’elenco degli osservatori astronomici e astrofisici e individuazione delle relative zone di protezione;
  • concessione di contributi ai Comuni per l’adeguamento degli impianti pubblici esistenti;
  • divulgazione delle problematiche e delle regole in materia.

Competenze dei Comuni

I Comuni devono adeguare gli strumenti urbanistici ed edilizi e applicare operativamente la disciplina regionale. In particolare:

  • integrano il regolamento edilizio secondo il regolamento regionale;
  • adeguano progettazione, installazione e gestione degli impianti esterni alle prescrizioni tecniche;
  • effettuano controlli periodici sugli impianti e vigilano sul rispetto delle misure;
  • applicano le sanzioni amministrative;
  • verificano la conformità dei nuovi impianti in sede di titolo edilizio o denuncia di inizio attività;
  • individuano e monitorano i siti con forte inquinamento luminoso, con priorità di bonifica;
  • individuano gli apparecchi pericolosi per la viabilità e dispongono interventi immediati;
  • definiscono le deroghe per fari costieri, carceri, caserme, impianti sportivi temporanei e sicurezza del traffico aereo;
  • individuano i beni monumentali per i quali gli interventi di risanamento possono essere realizzati in deroga.

Regolamento regionale e criteri tecnici

La Regione adotta un regolamento che disciplina sia la propria attività sia quella dei Comuni. Il regolamento deve definire:

  • requisiti tecnici per progettazione, installazione e gestione degli impianti pubblici e privati, non meno restrittivi dell’allegato B;
  • tipologie di impianti, compresi quelli pubblicitari, soggetti ad autorizzazione comunale;
  • modalità e termini di adeguamento degli impianti esistenti;
  • termini per l’adeguamento dei regolamenti edilizi comunali;
  • criteri e misure per le zone di particolare protezione degli osservatori e delle aree protette;
  • provvedimenti per favorire il risparmio di energia elettrica.

Programmazione comunale dell’illuminazione

In sede di adozione del piano regolatore generale, i Comuni devono predisporre uno specifico strumento di programmazione dell’illuminazione pubblica. Tutti i capitolati relativi all’illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alla legge; per impianti di particolare complessità tecnica i Comuni possono derogare ai prezzi del prezziario regionale fino al 30% con motivata relazione.

Registro degli osservatori e zone di protezione

Presso il servizio competente della Giunta regionale è istituito il registro degli osservatori astronomici e astrofisici statali, pubblici o privati che svolgono ricerca o divulgazione nel territorio regionale, distinti in professionali e non professionali. Il registro è aggiornato con deliberazione della Giunta e pubblicato nel B.U.R.

La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, individua cartograficamente le zone di particolare protezione degli osservatori e delle aree naturali protette del PTRAP. In prima applicazione, tali zone coincidono con raggi di 30 km per gli osservatori professionali, 10 km per i non professionali e 5 km dai confini delle aree protette.

Contributi regionali ai Comuni

La Regione concede contributi per l’adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna ai criteri tecnici del regolamento, entro il limite massimo del 50% della spesa ammissibile e comunque non oltre 15.000 euro per intervento.

La priorità è assegnata ai Comuni:

  • ricadenti nelle zone di particolare protezione degli osservatori;
  • ricadenti nelle aree naturali protette;
  • con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

La Giunta stabilisce modalità di presentazione dei progetti e criteri di concessione. In prima applicazione, le domande sono presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. dei criteri di priorità; per gli anni successivi il termine è il 30 giugno.

Informazione e divulgazione

La Regione promuove campagne promozionali, convegni, seminari e altre iniziative divulgative, anche in collaborazione con Comuni, operatori del settore, osservatori astronomici e associazioni di astrofili.

Poteri sostitutivi

Se i Comuni ritardano o omettono atti obbligatori previsti dalla legge, il difensore civico regionale assegna un termine per provvedere; se l’inadempimento persiste, nomina un commissario ad acta. Questa disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale.

Sanzioni amministrative

Il mancato adeguamento degli impianti esistenti ai requisiti tecnici entro i termini fissati comporta, previa diffida a provvedere entro 60 giorni, una sanzione da 260 a 1.030 euro, senza pregiudizio dell’obbligo di adeguamento.

La sanzione si applica anche:

  • ai nuovi impianti installati prima dell’entrata in vigore del regolamento regionale;
  • dal 90º giorno successivo all’entrata in vigore del regolamento, alle installazioni o modifiche non conformi ai criteri tecnici.

I proventi delle sanzioni devono essere impiegati prioritariamente per adeguare gli impianti pubblici.

Disciplina transitoria e disposizioni finali

Fino all’entrata in vigore del regolamento regionale si applicano le prescrizioni tecniche dell’allegato B per i nuovi impianti pubblici e privati. Nelle zone di particolare protezione, nel periodo transitorio, i Comuni promuovono l’adeguamento degli impianti ai criteri tecnici dell’allegato B sentiti gli organismi competenti e le associazioni di astrofili.

Disposizioni tecniche per gli impianti di illuminazione

L’allegato B detta prescrizioni dettagliate per varie tipologie di impianti. In sintesi:

  • per strade, parcheggi, svincoli, porti, impianti sportivi e grandi aree, è vietata l’emissione verso l’alto e la luminanza media deve restare entro i livelli minimi di sicurezza, o al massimo 1 cd/m² se mancano norme specifiche;
  • per facciate di edifici comuni, l’illuminazione deve essere dall’alto verso il basso, contenuta entro il perimetro dell’edificio, con spegnimento o riduzione di potenza almeno del 30% entro le ore 24;
  • per facciate di edifici e monumenti di valore artistico sono previste deroghe limitate nel tempo, previa autorizzazione comunale, e in alcuni casi è consentita illuminazione dal basso entro limiti di luminanza;
  • per monumenti a sagoma irregolare è previsto un limite al flusso verso l’emisfero superiore e lo spegnimento o riduzione di potenza entro le ore 24;
  • le insegne pubblicitarie non necessarie di notte devono essere spente entro le ore 24 o alla chiusura dell’attività; è vietato l’uso di fasci roteanti o fissi a fini pubblicitari;
  • gli impianti sportivi e le grandi aree devono essere progettati per evitare dispersioni luminose;
  • i produttori e fornitori devono certificare la conformità degli apparecchi alla legge;
  • gli impianti indicati devono essere dotati di dispositivi di riduzione dei consumi almeno del 30% entro le ore 24 e di lampade con rapporto lm/W non inferiore a 90.

Nelle zone di particolare protezione si applicano regole più rigorose, tra cui divieto di illuminazione dal basso per edifici non monumentali, spegnimento entro le ore 24 per facciate e insegne, e obblighi di schermatura o sostituzione per gli apparecchi molto inquinanti già esistenti. Gli apparecchi non conformi ai criteri tecnici del regolamento devono essere adattati, sostituiti o uniformati entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge.

Profili finanziari

Per l’anno 2002 è autorizzata una spesa di 260.000 euro per i contributi ai Comuni; per gli anni successivi la spesa è rimessa alle leggi finanziarie annuali. La copertura è prevista mediante fondi regionali e, per gli esercizi successivi, con parte del gettito dei tributi propri regionali. È istituito il relativo capitolo di bilancio per i contributi agli enti locali.

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