Sentenza del 16/05/2016 n. 1289 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
TARSU - rifiuti speciali non assimilati - imballaggi terziari - esenzione - non consegue - art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/93 - regolamento comunale - applicabilità - consegue - riduzione percentuale - è dovuta. TARSU - esenzione - art. 62, d.lgs. n. 507/93 - riduzione - regolamento comunale - avviamento al recupero dei rifiuti - soggetti autorizzati - d.lgs. n. 22/77 - formulario - onere della prova - operatore economico - sussiste. TARSU - quantificazione tassa - denuncia locali ed aree tassabili - art. 70, d.lgs. n. 507/93 - onere di informazione - aree esenti dalla complessiva superficie imponibile - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava l'applicazione della TARSU sui locali destinati a magazzino, sostenendo che gli imballaggi terziari e gli altri rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani dovessero beneficiare dell'esenzione. La controversia riguardava anche la possibilità di applicare una riduzione tariffaria prevista dal regolamento comunale, l'effettivo avvio dei rifiuti al recupero mediante soggetti autorizzati e la delimitazione delle aree escluse dalla superficie imponibile.
La decisione
La pretesa di esenzione totale non è stata accolta. Il divieto per i Comuni di assimilare gli imballaggi terziari ai rifiuti urbani non comporta automaticamente l'esenzione dalla TARSU. Se nei medesimi locali sono prodotti sia rifiuti speciali non assimilati sia rifiuti assimilati, non opera l'esclusione integrale dalla tassa; può invece applicarsi la riduzione percentuale prevista dal regolamento comunale. Nel caso esaminato, ai residui di imballaggio terziario prodotti nelle aree di magazzino spettava la riduzione regolamentare. Tuttavia, il contribuente deve provare l'effettivo conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati mediante formulari di identificazione o documentazione equivalente e deve comunicare al Comune, oltre a presentare la denuncia, l'esistenza e la delimitazione delle aree escluse dalla superficie imponibile.
Norme richiamate
Art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. n. 507/1993
La tassa è rapportata alle superfici dei locali occupati e detenuti; è esclusa dalla tassa la parte di superficie in cui si formano esclusivamente rifiuti speciali. Se sono prodotti anche rifiuti assimilati, può essere prevista una riduzione percentuale.
I rifiuti speciali non assimilati, compresi gli imballaggi terziari, non determinano automaticamente l'esenzione totale. L'esclusione riguarda soltanto le aree in cui si formano esclusivamente rifiuti speciali; in caso di produzione congiunta di rifiuti speciali e assimilati, opera eventualmente la riduzione prevista dal regolamento comunale.
Art. 70, d.lgs. n. 507/1993
Obbligo di denuncia dei locali e delle aree tassabili.
Il contribuente deve indicare anche le aree che non concorrono alla superficie imponibile, specificandone esistenza e delimitazione.
Art. 21, comma 2, d.lgs. n. 22/1997
Il recupero dei rifiuti deve essere effettuato tramite soggetti autorizzati e documentato secondo la disciplina vigente.
Regolamento comunale TARSU
La riduzione percentuale della tassa è applicabile solo se prevista dal regolamento comunale e se il contribuente dimostra i presupposti richiesti.
D.lgs. n. 152/2006, artt. 195 e 238
Le disposizioni confermano la disciplina della gestione dei rifiuti e della relativa imposizione, nel quadro normativo successivo alla disciplina previgente.
Art. 14, comma 46, d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011
Norma richiamata nel quadro della successione delle discipline sulla tassazione dei rifiuti.
Cassazione, sentenze nn. 4766/2004, 17703/2004, 17932/2004, 2495/2005, 13086/2006, 18030/2006, 12773/2009, 17599/2009, 775/2011, 2202/2011, 9731/2011, 30719/2011, 627/2012, 5377/2012, 11500/2012, 14145/2013, 9731/2015, 11638/2015, 25020/2015, 25913/2015 e 4792/2016
La giurisprudenza richiamata valorizza l'esclusione limitata alle aree in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali, la possibilità di riduzioni regolamentari e l'onere del contribuente di provare sia la tipologia dei rifiuti sia il loro corretto avvio al recupero.
Massime di principio
- Gli imballaggi terziari non assimilabili ai rifiuti urbani non sono automaticamente esenti dalla TARSU: occorre verificare la concreta destinazione delle superfici e la presenza di altri rifiuti assimilati.
- L'esenzione totale è normalmente riconoscibile solo per le aree in cui, per struttura e destinazione, si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati.
- Quando nella stessa area sono prodotti rifiuti speciali e rifiuti assimilati, la conseguenza ordinaria è una riduzione percentuale, non l'esenzione integrale, purché il regolamento comunale la preveda.
- Il contribuente che chiede esenzione o riduzione deve conservare e produrre formulari, ricevute e attestazioni che dimostrino il conferimento a operatori autorizzati e l'effettivo avvio al recupero.
- È necessario indicare nella denuncia TARSU le aree non imponibili e descriverne con precisione localizzazione, superficie e destinazione; il Comune non è tenuto a ricostruirle autonomamente.
- La verifica deve essere condotta caso per caso, confrontando la disciplina applicabile ratione temporis con il regolamento comunale vigente nel periodo d'imposta.
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