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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33572/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dal diniego di iscrizione nella White List opposto da una Prefettura sulla base di un'informativa antimafia ritenuta ostativa, fondata sul ruolo attribuito a un soggetto collegato alla gestione del consorzio e su elementi indiziari di contiguità con ambienti criminali. Il T.A.R. aveva accolto in parte il ricorso del consorzio, annullando il provvedimento prefettizio e gli atti consequenziali; il Consiglio di Stato, invece, su appello dell'amministrazione, aveva riformato la decisione e respinto sia il ricorso originario sia i motivi aggiunti. In Cassazione il consorzio ha proposto tre motivi, tutti sotto il profilo dei limiti esterni della giurisdizione: ha sostenuto che il Consiglio di Stato avrebbe deciso nonostante l'esistenza di giudicato interno e senza esaminare tutte le eccezioni di inammissibilità dell'appello, avrebbe impropriamente applicato la ragione più liquida per eludere questioni preliminari di rito e avrebbe fondato la decisione su fatti asseritamente non dedotti o smentiti da provvedimenti penali, così invadendo la sfera riservata all'amministrazione o ad altra giurisdizione e negando tutela effettiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le doglianze, pur prospettate come violazioni dei limiti esterni della giurisdizione, in realtà mirassero a censurare errori di giudizio del Consiglio di Stato nell'apprezzamento della motivazione prefettizia, nella verifica del giudicato interno e nella valutazione degli indizi di infiltrazione mafiosa. Tali censure, secondo la Corte, non integrano difetto assoluto o relativo di giurisdizione ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost. e degli artt. 362 c.p.c. e 110 c.p.a., ma soltanto errores in iudicando o in procedendo estranei al sindacato della Cassazione. Il ricorso è quindi stato respinto in rito, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 84 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    comma 4, lett. a); comma 4, lett. d)

    richiamato quale base normativa dell'informativa antimafia; la censura del ricorrente sosteneva che il giudice amministrativo avesse mutato il fondamento della misura, ma la Corte ha escluso che tale profilo attenga ai limiti esterni della giurisdizione

  • art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    richiamato come disposizione relativa all'informativa antimafia ostativa posta a fondamento del provvedimento prefettizio

  • art. 111, comma 8, Cost.

    il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione, intesa in senso restrittivo

  • art. 362, comma 1, c.p.c.

    consente il ricorso alle Sezioni Unite solo per motivi inerenti alla giurisdizione, non per contestare errori di merito o processuali del giudice speciale

  • art. 110 c.p.a.

    concorre a delimitare il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha disciplinato la trattazione camerale del ricorso

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    base per la condanna alle spese del giudizio di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

  • art. 267 TFUE

    richiamato in relazione al rinvio pregiudiziale svolto in altro precedente sulla compatibilità dell'interpretazione interna dei motivi inerenti alla giurisdizione con il diritto UE

  • art. 4, par. 3, TUE

    richiamato nella ricostruzione della sentenza della Corte di giustizia UE sul rapporto tra diritto interno e tutela giurisdizionale

  • art. 19, par. 1, TUE

    richiamato nella ricostruzione della sentenza della Corte di giustizia UE

  • art. 1, parr. 1 e 3, direttiva 89/665/CEE

    richiamato nella ricostruzione della sentenza della Corte di giustizia UE sul sistema dei rimedi in materia di appalti pubblici

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato come parametro interpretativo della Corte di giustizia UE in tema di effettività della tutela

  • art. 103 Cost.

    richiamato nelle censure del ricorrente a sostegno dell'asserito sconfinamento del giudice amministrativo

  • art. 113 Cost.

    richiamato nelle censure del ricorrente a sostegno della violazione del diritto di tutela giurisdizionale

  • art. 24 Cost.

    richiamato nelle censure del ricorrente in relazione al preteso diniego di giustizia

  • art. 111 Cost.

    richiamato nelle censure del ricorrente e nella motivazione delle Sezioni Unite sul perimetro del controllo di giurisdizione

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile solo se deduce un effettivo difetto di giurisdizione; non è consentito trasformarlo in un ulteriore grado di merito o di controllo degli errores in iudicando o in procedendo.
  • Non integra violazione dei limiti esterni della giurisdizione il fatto che il giudice amministrativo valuti la sufficienza della motivazione di un'informativa antimafia o la plausibilità degli indizi posti a base del provvedimento prefettizio, poiché si tratta di sindacato di legittimità e non di sostituzione del giudice all'amministrazione.
  • La dedotta erronea applicazione o interpretazione del giudicato interno, così come la pretesa omessa considerazione di eccezioni processuali nel giudizio di appello, attiene alla correttezza dell'esercizio della funzione giurisdizionale e non ai limiti esterni della giurisdizione.
  • La violazione del diritto dell'Unione europea, anche se prospettata come grave o tale da incidere sull'effettività della tutela, non è di per sé motivo inerente alla giurisdizione ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., salvo che il giudice abbia negato in assoluto la propria cognizione su una domanda astrattamente giustiziabile.
  • Il sindacato della Cassazione sulle sentenze del giudice amministrativo non può estendersi alle ipotesi di asserito "cattivo esercizio" della giurisdizione, perché altrimenti si eliderebbe la distinzione tra limiti interni ed esterni e si trasformerebbe il controllo in un improprio riesame del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

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