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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13240/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (istante)

La controversia

La controversia riguarda un'opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 contro il decreto che aveva dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo civile presupposto iniziato con ricorso dell'8 maggio 2018 dinanzi al Tribunale di Napoli e definito in unico grado il 7 giugno 2023. La Corte d'appello di Napoli ha ritenuto che, benché il giudizio fosse stato introdotto nelle forme del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., l'ordinanza di mutamento del rito ai sensi dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c. avesse fatto venir meno la natura sommaria del processo, rendendo quindi necessario esperire anche il diverso rimedio preventivo dell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c., almeno sei mesi prima del maturare del termine di ragionevole durata di cui all'art. 2, comma 2-bis, l. n. 89/2001. Con il primo motivo di ricorso la parte istante ha denunciato violazione degli artt. 1-bis, 1-ter, comma 1, 2, comma 1, l. n. 89/2001, degli artt. 11, 12 e 14 disp. prel. c.c. e degli artt. 3, 24 e 111 Cost., sostenendo che i rimedi preventivi previsti dall'art. 1-ter sono tra loro alternativi e che, avendo già introdotto validamente il giudizio presupposto con il rito sommario, non vi era alcun onere di proporre un secondo rimedio dopo la conversione del rito. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 91 c.p.c., 13, comma 10, l. n. 247/2012 e 2, comma 2, d.m. n. 55/2014, lamentando che la Corte d'appello avesse liquidato in favore del Ministero anche le spese forfettarie del 15%, ritenute spettanti solo agli avvocati e non all'Avvocatura dello Stato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto l'assunto della Corte d'appello secondo cui, una volta mutato il rito da sommario a ordinario, il processo presupposto rientra tra le cause per le quali il rimedio preventivo è l'istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c.; ha quindi escluso che il solo iniziale ricorso ex art. 702-bis c.p.c. bastasse a soddisfare il presupposto di ammissibilità della domanda di equa riparazione. Ha invece accolto il secondo motivo, cassando il decreto limitatamente alla statuizione sulle spese nella parte in cui aveva riconosciuto al Ministero il rimborso forfettario del 15% sugli onorari, e ha deciso nel merito sostituendo tale statuizione con la condanna al pagamento, in favore del Ministero, delle spese prenotate a debito. Il ricorso è stato dunque accolto solo in parte, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1-bis l. 24 marzo 2001, n. 89

    La domanda di equa riparazione è inammissibile se non sono stati esperiti i rimedi preventivi previsti dall'art. 1-ter.

  • art. 1-ter l. 24 marzo 2001, n. 89

    "costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione..."; "Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione... costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies"

    I rimedi preventivi sono funzionali ad accelerare effettivamente il processo; se il rito sommario viene meno per mutamento del rito, il processo rientra tra le cause per le quali è necessario l'ulteriore rimedio dell'istanza ex art. 281-sexies c.p.c.

  • art. 2, comma 1, l. 24 marzo 2001, n. 89

    "È inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi"

    Il mancato esperimento del rimedio preventivo comporta l'inammissibilità della domanda di equa riparazione.

  • art. 2, comma 2-bis, l. 24 marzo 2001, n. 89

    Serve a individuare il termine rispetto al quale il rimedio preventivo deve essere proposto almeno sei mesi prima.

  • art. 702-bis c.p.c.

    La proposizione iniziale del giudizio nelle forme del procedimento sommario può integrare rimedio preventivo solo se il processo conserva effettivamente tale modello.

  • art. 702-ter, comma 3, c.p.c.

    Il mutamento del rito da sommario a ordinario fa venir meno il modello sommario e sposta il processo nell'alveo delle cause per cui è richiesto il rimedio ex art. 281-sexies c.p.c.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    Costituisce rimedio preventivo effettivo nelle cause che non si svolgono con rito sommario; la sua effettività dipende dalla potenziale idoneità ad accelerare la decisione.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria della parte.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La Corte, accolto il motivo sulle spese, ha cassato la statuizione e deciso nel merito sostituendola con la corretta regolazione delle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di condanna alle spese di lite.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato come ipotesi eccezionale di distrazione delle spese in favore del difensore.

  • art. 13, comma 10, l. 31 dicembre 2012, n. 247

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la liquidazione del rimborso forfettario delle spese generali.

  • art. 2, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato dalla ricorrente in tema di parametri di liquidazione delle spese.

  • art. 158 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Nel processo con parte pubblica opera il regime della prenotazione a debito delle spese, che va applicato al posto del rimborso forfettario liquidato alla parte vittoriosa.

  • art. 6 § 1 CEDU

    È richiamato per il principio per cui gli Stati devono organizzare il sistema giudiziario in modo da garantire la ragionevole durata del processo; il rimedio preventivo deve essere effettivo e acceleratorio.

  • art. 13 CEDU

    È richiamato in relazione all'effettività dei ricorsi contro l'eccessiva durata del processo.

  • artt. 11, 12 e 14 disp. prel. c.c.

    Richiamati dalla parte ricorrente a sostegno dell'interpretazione della disciplina dei rimedi preventivi.

  • artt. 3, 24 e 111 Cost.

    Richiamati dalla parte ricorrente a sostegno della censura di illegittimità/irragionevolezza della soluzione seguita dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità della domanda di equa riparazione, il rimedio preventivo deve essere non meramente formale ma concretamente idoneo ad accelerare la decisione del processo presupposto.
  • Nel processo civile, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione può costituire rimedio preventivo solo finché il processo conserva effettivamente tale modello; se il rito viene mutato in ordinario, il giudizio rientra tra le cause per le quali il rimedio preventivo è l'istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
  • Il mutamento del rito da sommario a ordinario fa sorgere l'onere di attivare, nei tempi previsti dalla legge Pinto, il diverso rimedio preventivo applicabile al nuovo assetto processuale, senza che la precedente introduzione del giudizio nel rito sommario esoneri la parte.
  • La sanzione di inammissibilità della domanda di equa riparazione opera quando la parte non ha tempestivamente esperito il rimedio preventivo effettivo richiesto dalla disciplina vigente.
  • Nel processo in cui è parte un'amministrazione pubblica, la condanna alle spese deve rispettare il regime della prenotazione a debito; non va riconosciuto alla parte pubblica il rimborso forfettario del 15% sugli onorari come se fosse dovuto alla controparte privata.
  • Se la Corte di cassazione accoglie solo la censura relativa alle spese, può cassare il decreto nei limiti del motivo accolto e decidere nel merito sulle spese stesse ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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