Circolare numero 62 del 29-04-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti su quattro profili delle prestazioni economiche di maternità. In primo luogo, ridefinisce i requisiti per l’assegno di maternità dello Stato in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, sia nell’ipotesi di tutela previdenziale in essere sia in quella di perdita del diritto a prestazioni previdenziali/assistenziali. Poi precisa che l’avvio di una nuova attività lavorativa durante il congedo parentale comporta la perdita dell’indennità e il recupero delle somme indebitamente corrisposte. Inoltre, aggiorna le istruzioni sul calcolo del congedo obbligatorio in caso di parto prematuro e interdizione prorogata. Infine, chiarisce che i certificati redatti da medici convenzionati con il SSN devono essere accettati ai fini del T.U. maternità/paternità.
Prestazioni economiche di maternità: chiarimenti su Gestione Separata, congedo parentale, parto prematuro e certificazioni mediche
Prestazioni economiche di maternità - chiarimenti applicativi
La circolare interviene su alcuni aspetti applicativi delle prestazioni economiche di maternità, fornendo precisazioni in materia di assegno di maternità dello Stato, congedo parentale, parto prematuro con interdizione prorogata e documentazione sanitaria. Le istruzioni si collegano al D.Lgs. 151/2001 e a precedenti circolari e messaggi dell’Istituto.
Assegno di maternità dello Stato per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata
Per effetto dell’estensione del congedo di maternità alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, la circolare chiarisce che anche la disciplina dell’assegno di maternità dello Stato deve essere applicata tenendo conto di tale tutela. In particolare, nella fattispecie di cui all’art. 75, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 151/2001, la lavoratrice iscritta alla Gestione Separata può ottenere l’assegno a quota differenziale solo se:
- ha diritto all’indennità di maternità a carico della Gestione Separata, per effetto dell’accredito di 3 mesi di contribuzione effettiva nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo obbligatorio ordinario o anticipato/prorogato;
- possiede, inoltre, 3 mesi di contribuzione per maternità maturati anche in gestioni diverse nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi antecedenti la data dell’evento (parto o ingresso del minore adottato/affidato in famiglia anagrafica).
L’assegno spetta solo se il trattamento economico di maternità già spettante o corrisposto alla lavoratrice è inferiore all’importo dell’assegno stesso. Nel trattamento economico da confrontare rientrano sia l’indennità del periodo ordinario di congedo obbligatorio, sia quella relativa agli eventuali periodi di interdizione anticipata o prorogata disposti dai servizi ispettivi della DPL ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 151/2001. La quota differenziale si determina sottraendo dall’importo dell’assegno, vigente alla data del parto o dell’ingresso in famiglia, il complessivo dei trattamenti economici di maternità percepiti o spettanti.
Nella diversa ipotesi di cui all’art. 75, comma 1, lett. b), la circolare precisa che, per le iscritte alla Gestione Separata, i “tre mesi di attività lavorativa” corrispondono a tre mesi di contribuzione effettiva con aliquota maggiorata dello 0,72%, dovuta dal 7 novembre 2007 in sostituzione della precedente aliquota dello 0,50%. In questo caso l’assegno spetta se:
- risultano versati 3 mesi di contribuzione effettiva;
- la lavoratrice ha fruito, a seguito di tale attività, di una prestazione tra quelle considerate dalla circolare n. 143/2001, cioè malattia, maternità o degenza ospedaliera;
- tra l’ultimo giorno di fruizione di tale prestazione e la data del parto o dell’ingresso in famiglia non sia trascorso un periodo superiore alla durata della prestazione stessa, e comunque non superiore a 9 mesi.
Per gli aspetti non espressamente trattati, la circolare rinvia alla circolare n. 143/2001.
Incompatibilità tra congedo parentale e nuova attività lavorativa
La circolare affronta il caso del lavoratore dipendente che, durante il congedo parentale di cui agli artt. 32 e seguenti del D.Lgs. 151/2001, inizi una nuova attività lavorativa. In applicazione del parere ministeriale richiamato, il congedo parentale è considerato uno strumento finalizzato alla cura del bambino e non può essere utilizzato per svolgere una nuova attività lavorativa.
Ne consegue che:
- il lavoratore che intraprenda un’attività dipendente, parasubordinata o autonoma durante il congedo parentale perde il diritto all’indennità;
- se l’indennità è già stata erogata, la somma deve essere recuperata ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. 1026/1976;
- le sedi devono respingere la domanda di prestazione e attivare il recupero secondo le modalità ordinarie;
- la medesima incompatibilità opera anche nei periodi di congedo parentale non indennizzabili per superamento dei limiti temporali o reddituali previsti dagli artt. 32 e 34 del D.Lgs. 151/2001, con conseguente esclusione della copertura figurativa per i periodi impropriamente fruiti.
La circolare precisa che la reiezione e l’eventuale recupero devono limitarsi ai soli periodi nei quali risulti accertato il contemporaneo svolgimento della nuova attività lavorativa. Viene inoltre distinta l’ipotesi del nuovo lavoro da quella dei plurimi rapporti di lavoro a tempo parziale orizzontale: in tale ultimo caso il lavoratore non inizia una nuova attività, ma prosegue rapporti già in essere, potendo fruire del congedo in relazione a uno solo di essi.
Per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata aventi diritto al congedo parentale, cioè lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi presso la P.A. e titolari di assegno di ricerca, nonché per le lavoratrici autonome, non è consentita né la prosecuzione dell’attività né l’avvio di una nuova attività nel periodo di percezione dell’indennità; in caso contrario, il trattamento indebitamente concesso va recuperato.
Parto prematuro e interdizione prorogata
Sulla base delle indicazioni ministeriali, la circolare modifica le istruzioni in caso di parto prematuro per le lavoratrici già autorizzate all’interdizione prorogata dal lavoro fino a 7 mesi dopo il parto ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 151/2001. I giorni di congedo obbligatorio non goduti prima del parto devono essere sommati al termine del periodo di proroga, con effetto sulla durata complessiva del congedo post partum e del relativo trattamento economico.
Le precedenti istruzioni contenute alla lettera d) della circolare n. 45/2000 devono pertanto considerarsi superate.
Certificati medici e medici convenzionati con il SSN
La circolare affronta infine il tema della documentazione amministrativa e chiarisce il regime dei certificati medici redatti da medici convenzionati con il SSN. L’art. 76 del D.Lgs. 151/2001 prevede che i certificati del Testo Unico maternità/paternità siano rilasciati dai medici del SSN e che, se redatti da medici diversi, l’istituto o il datore di lavoro possano accettarli o richiedere la regolarizzazione.
A seguito del chiarimento ministeriale, i medici convenzionati devono essere ricompresi tra i medici del SSN ai fini del Testo Unico. Pertanto:
- i certificati redatti da medici convenzionati devono essere accettati dall’Istituto e dal datore di lavoro;
- sono validi i certificati con indicazione della data presunta del parto rilasciati da medici curanti di medicina generale convenzionati o da ginecologi convenzionati con il SSN, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 151/2001;
- la certificazione della malattia connessa a puerperio, analogamente a quanto previsto per la flessibilità, deve essere rilasciata da uno specialista del SSN o convenzionato;
- resta ferma la facoltà di accettare o chiedere regolarizzazione per i certificati redatti da medici privati non convenzionati o da medici dipendenti da strutture private non convenzionate.
Per individuare quali strutture possano considerarsi convenzionate, la circolare rinvia alle precisazioni già fornite con la circolare n. 32 del 3 marzo 2006.
Punti principali
Assegno di maternità dello Stato per iscritte alla Gestione Separata
Per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, il diritto all’indennità di maternità a carico della gestione richiede 3 mesi di contribuzione effettiva nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo obbligatorio. Ai fini dell’assegno di maternità dello Stato, nella fattispecie della donna che ha già una tutela previdenziale, occorrono anche 3 mesi di contribuzione per maternità, anche in gestioni diverse, nel periodo tra i 18 e i 9 mesi antecedenti l’evento. L’assegno spetta solo per la quota differenziale, quando il trattamento economico di maternità già spettante o corrisposto è inferiore all’importo dell’assegno; nel calcolo vanno inclusi sia il congedo ordinario sia gli eventuali periodi di interdizione anticipata o prorogata. Nella diversa ipotesi di perdita del diritto a prestazioni previdenziali/assistenziali, per la Gestione Separata i tre mesi di attività lavorativa corrispondono a tre mesi di contribuzione effettiva con aliquota maggiorata dello 0,72% dal 7 novembre 2007. In tale caso sono richiesti: tre mesi di contribuzione effettiva, la fruizione di una prestazione tra malattia, maternità o degenza ospedaliera e il rispetto del termine massimo di distanza temporale tra fine della prestazione e parto/ingresso in famiglia, non superiore alla durata della prestazione e comunque entro 9 mesi.
Nuova attività lavorativa durante il congedo parentale
Il lavoratore dipendente che, durante il congedo parentale, intraprenda una nuova attività lavorativa non ha diritto all’indennità per congedo parentale e deve restituire quanto indebitamente percepito. Le sedi devono respingere la domanda e attivare il recupero delle somme se il beneficio è già in corso di erogazione. La stessa incompatibilità opera anche quando il congedo parentale non è indennizzabile per superamento dei limiti temporali o reddituali, perché in tal caso non può essere riconosciuta la copertura figurativa per i periodi impropriamente utilizzati. La circolare distingue questa ipotesi dai casi di più rapporti di lavoro a tempo parziale orizzontale, nei quali il lavoratore prosegue rapporti già esistenti e non intraprende una nuova attività. Per i soggetti iscritti alla Gestione Separata con diritto al congedo parentale, nonché per le lavoratrici autonome, non è ammessa né la prosecuzione né l’inizio di una nuova attività durante la fruizione dell’indennità.
Parto prematuro e interdizione prorogata
In caso di parto prematuro e di interdizione prorogata dal lavoro disposta dai servizi ispettivi della DPL fino a 7 mesi dopo il parto, i giorni di congedo obbligatorio non goduti prima del parto devono essere aggiunti al termine del periodo di proroga. Ne deriva un congedo post partum complessivamente più lungo e un corrispondente trattamento economico più esteso. Le istruzioni precedenti contenute nella lettera d) della circolare n. 45/2000 sono superate.
Certificati medici redatti da medici convenzionati con il SSN
La circolare recepisce il chiarimento ministeriale secondo cui, ai fini del Testo Unico maternità/paternità, i medici convenzionati con il SSN devono essere considerati compresi tra i medici del SSN. Di conseguenza, i certificati da essi redatti sono equivalenti a quelli rilasciati da strutture pubbliche e devono essere accettati dall’Istituto e dal datore di lavoro. Sono quindi validi, in particolare, i certificati con data presunta del parto rilasciati da medici curanti di medicina generale convenzionati o da ginecologi convenzionati con il SSN. È inoltre precisato che la certificazione della malattia connessa a puerperio deve provenire da uno specialista del SSN o convenzionato; resta invece ferma la facoltà di accettare o chiedere regolarizzazione per i certificati redatti da medici privati non convenzionati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 30 apr 2010Circolare numero 6 del 30/04/2010
- Circolare · 5 mag 2010Circolare numero 7 del 05/05/2010
- Circolare · 22 apr 2010Circolare numero 61 del 22-04-2010
- Circolare · 11 mag 2010Circolare numero 63 del 11-05-2010
- Circolare · 16 apr 2010Circolare numero 60 del 16-04-2010
- Circolare · 13 mag 2010Circolare numero 64 del 13-05-2010
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →