Circolare numero 61 del 22-04-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la nuova operazione RED per le campagne 2010 e 2011, conseguente alle modifiche normative che hanno trasferito all’Amministrazione finanziaria e alle altre pubbliche amministrazioni l’obbligo di fornire all’INPS i dati reddituali. Vengono quindi disdette le precedenti convenzioni 2009-2011 e introdotte nuove convenzioni biennali con professionisti e associazioni abilitate, anche tramite sottoscrizione a livello periferico presso le sedi INPS. Sono indicati i requisiti dei professionisti, le modalità di stipula, l’uso del certificato digitale Entratel per autenticazione e firma, le modalità operative del portale e l’obbligo di marca da bollo.
Convenzione per la trasmissione dei modelli RED 2009 e 2010 tramite sistema Web con certificato digitale
Convenzione per la trasmissione dei modelli RED 2009 e 2010 con sistema Web e certificato digitale
La circolare disciplina la nuova fase della gestione delle dichiarazioni reddituali RED per le campagne 2010 e 2011, conseguente alle modifiche normative intervenute in materia di acquisizione dei dati reddituali da parte dell’INPS. Vengono ridefinite le convenzioni con i soggetti abilitati alla trasmissione, con particolare attenzione all’uso del certificato digitale e alle modalità operative presso le strutture territoriali dell’Istituto.
Quadro normativo e superamento delle precedenti convenzioni
L’INPS richiama l’art. 15, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha posto in capo all’Amministrazione finanziaria e alle altre amministrazioni pubbliche l’obbligo di fornire all’Istituto e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria i dati reddituali dell’intestatario della prestazione e, se necessario, dei componenti del nucleo familiare.
In ragione di tale innovazione, sono state disdette tutte le convenzioni con gli intermediari abilitati per gli anni 2009-2011 stipulate ai sensi della determinazione del Commissario straordinario 19 novembre 2008, n. 79. Contestualmente, con determinazione n. 40 del 18 febbraio 2010, è stata avviata la nuova operazione RED per le campagne 2010 e 2011, con caratteristiche diverse dalle precedenti.
Finalità della nuova operazione RED e soggetti interessati
Con le campagne RED 2010 e 2011 l’INPS richiede ai beneficiari di prestazioni previdenziali e/o assistenziali collegate al reddito la comunicazione della situazione reddituale relativa, rispettivamente, agli anni 2009 e 2010.
La circolare individua i soggetti che devono effettivamente comunicare i redditi, ossia coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni:
- variazione della situazione reddituale rispetto all’anno precedente, con redditi non dichiarati all’Agenzia delle entrate per qualsivoglia ipotesi prevista dall’ordinamento giuridico e fiscale;
- situazione reddituale invariata rispetto a quella già comunicata per l’anno precedente, ma con redditi non dichiarati all’Agenzia delle entrate per qualsivoglia ipotesi prevista dall’ordinamento giuridico e fiscale;
- assenza di redditi oltre la pensione.
Convenzioni con professionisti e associazioni professionali
Il Commissario straordinario ha disposto la stipula di convenzioni di durata biennale, valide per le campagne RED 2010 e 2011 e relative alla verifica dei redditi dei pensionati per gli anni 2009 e 2010, con i soggetti abilitati per legge alla certificazione del reddito.
È stata inoltre autorizzata la possibilità per i Direttori delle sedi di sottoscrivere, a livello periferico, le convenzioni con i professionisti abilitati. Le convenzioni per l’invio telematico dei modelli RED possono essere sottoscritte centralmente dai CAF e da alcune associazioni professionali nazionali, che devono trasmettere alla D.C.S.I.T. l’elenco dei propri iscritti per l’abilitazione.
Le associazioni professionali indicate sono:
- Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro;
- Istituto Nazionale Revisori Contabili;
- Associazione Nazionale Commercialisti;
- per i Consulenti Tributari: ANCIT, ANCOT, INT e LAPET.
I professionisti che fanno riferimento a tali associazioni devono contattarle per l’inserimento nelle liste degli abilitati; in alternativa, possono stipulare convenzioni singole presso le Direzioni provinciali o subprovinciali INPS territorialmente competenti.
Requisiti richiesti al professionista
Il professionista che intende stipulare la convenzione con l’INPS deve possedere contemporaneamente:
- abilitazione alla certificazione del reddito;
- iscrizione nel Registro delle chiavi pubbliche degli utenti del “fisco telematico” del Dipartimento delle Entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- certificato digitale valido emesso dal Dipartimento delle Entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze oppure, ai soli fini della trasmissione e firma digitale, da una delle Autorità di Certificazione indicate: InfoCamere, Actalis, Postecom, CNIPA.
La circolare specifica che la sussistenza di tali requisiti deve essere verificata dai Direttori provinciali e subprovinciali al momento della stipula della convenzione.
Certificato digitale, autenticazione e firma
Il Dipartimento delle Entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso disponibile un sistema di firma digitale e autenticazione tramite certificato, adattato anche allo standard PKCS12 su richiesta dell’Istituto.
Le operazioni di autenticazione e firma sono effettuate con il certificato digitale del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tuttavia, in fase di stipula della convenzione, deve essere dichiarato esclusivamente il certificato digitale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, cioè il certificato “Entratel”. Tale certificato è indicato come l’unico che garantisce l’autenticazione per l’accesso al sistema.
La circolare raccomanda che, al momento della stipula, il professionista venga informato chiaramente che il certificato dichiarato e utilizzato per l’accesso è quello che consente l’autenticazione al sistema.
Modalità operative per le strutture INPS e portale convenzioni
Chi stipula la convenzione per conto dell’Istituto deve verificare, tramite le procedure rese disponibili, la validità dei certificati. Poiché il Portale delle Convenzioni è in fase di reingegnerizzazione, nella prima fase i Direttori delle sedi provinciali e subprovinciali utilizzeranno ancora il certificato digitale INPS su smart card o floppy disk; successivamente accederanno direttamente tramite Access Manager.
La procedura prevede la stampa personalizzata della convenzione una volta confermati o acquisiti e verificati i dati necessari alla stipula. Una copia della convenzione deve essere consegnata al professionista firmatario.
Studio associato, istruzioni online e marca da bollo
Nel caso di più professionisti associati nello stesso studio, la convenzione deve essere stipulata dal rappresentante dello studio, che dichiara il proprio certificato “Entratel”. Gli associati possono poi chiedere l’aggiunta di autorizzazioni alla convenzione già stipulata, dichiarando i propri certificati “Entratel”.
Il professionista deve essere informato che le modalità di accesso e firma sono disponibili sul sito internet dell’INPS, nella sezione “Servizi Online”, poi “Servizi in Convenzione” e quindi “Accesso ai Servizi in Convenzione”. La circolare indica inoltre che nella pagina web dell’applicazione sono disponibili le “Istruzioni per la configurazione del sistema” e la sezione “Risoluzione problemi”, con le informazioni necessarie per lo scarico e l’installazione dei programmi client e con le risposte ad alcuni quesiti ricorrenti.
Infine, resta fermo l’obbligo per il professionista firmatario della convenzione presso la struttura territoriale INPS di apporre una marca da bollo di 14,62 euro ogni quattro facciate dell’originale della convenzione, che rimane custodito dalla struttura stessa.
Indicazioni conclusive
La circolare invita i Direttori a fornire, ove richiesta, copia della stessa. Il contenuto complessivo mira a regolamentare il passaggio al nuovo sistema RED, chiarendo soggetti abilitati, requisiti, modalità di stipula, uso del certificato digitale e adempimenti formali connessi alla convenzione.
Punti principali
Nuova operazione RED e superamento delle vecchie convenzioni
A seguito dell’art. 15, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, l’INPS ha dovuto disdire le convenzioni stipulate ai sensi della determinazione commissariale n. 79 del 19 novembre 2008. Con la determinazione n. 40 del 18 febbraio 2010 è stata avviata la nuova operazione RED per le campagne 2010 e 2011, con raccolta delle dichiarazioni reddituali relative agli anni 2009 e 2010.
Soggetti tenuti alla comunicazione dei redditi
Devono comunicare i redditi all’INPS i beneficiari di prestazioni previdenziali e/o assistenziali collegate al reddito proprio o del nucleo familiare, quando ricorra una delle seguenti situazioni: variazione della situazione reddituale rispetto all’anno precedente con redditi non dichiarati all’Agenzia delle entrate; situazione reddituale invariata ma con redditi non dichiarati all’Agenzia delle entrate; assenza di redditi oltre la pensione.
Convenzioni con professionisti e associazioni
Le convenzioni per la trasmissione telematica dei modelli RED hanno durata biennale, per le campagne 2010 e 2011. Esse possono essere stipulate centralmente dai CAF e da alcune associazioni professionali nazionali, che trasmettono l’elenco degli iscritti alla D.C.S.I.T. per l’abilitazione, oppure singolarmente presso le Direzioni provinciali o subprovinciali INPS competenti.
Associazioni professionali abilitate
Sono indicate come associazioni professionali nazionali di riferimento: Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Istituto Nazionale Revisori Contabili, Associazione Nazionale Commercialisti e, per i Consulenti Tributari, ANCIT, ANCOT, INT e LAPET.
Requisiti del professionista e verifica da parte dell’INPS
Il professionista che intende stipulare la convenzione deve essere abilitato alla certificazione del reddito, iscritto nel Registro delle chiavi pubbliche degli utenti del fisco telematico e in possesso di un certificato digitale valido. La validità dei requisiti deve essere verificata dai Direttori provinciali e subprovinciali al momento della stipula.
Certificato digitale e modalità di accesso
Per autenticazione e firma viene utilizzato il certificato digitale del Ministero dell’Economia e delle Finanze; sono ammessi, ai soli fini di trasmissione e firma digitale, anche certificati rilasciati da InfoCamere, Actalis, Postecom e CNIPA. In fase di stipula deve essere dichiarato esclusivamente il certificato digitale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, cioè il certificato Entratel, che è l’unico a garantire l’autenticazione per l’accesso al sistema.
Profili organizzativi e portale delle convenzioni
Poiché il Portale delle Convenzioni è in fase di reingegnerizzazione, nella prima fase i Direttori delle sedi provinciali e subprovinciali utilizzeranno il certificato digitale INPS su smart card o floppy disk, per poi accedere direttamente tramite Access Manager. Il professionista riceve copia della convenzione e viene indirizzato alle istruzioni pubblicate sul sito INPS nella sezione Servizi Online > Servizi in Convenzione > Accesso ai Servizi in Convenzione.
Studio associato, stampa della convenzione e marca da bollo
Se più professionisti sono associati nello stesso studio, la convenzione è stipulata dal rappresentante dello studio con il proprio certificato Entratel; gli altri associati possono ottenere autorizzazioni aggiuntive dichiarando i propri certificati Entratel. La procedura prevede la stampa personalizzata della convenzione dopo la verifica dei dati. Il professionista firmatario deve apporre una marca da bollo di 14,62 euro ogni quattro facciate dell’originale della convenzione, custodito dalla struttura territoriale INPS.
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