Sentenza del 27/03/2015 n. 6225 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 1999, contestando ai fini IRPEG e IRAP la deduzione di costi relativi a fatture emesse dalla A. s.r.l., dante causa della ricorrente, per un importo di L. 70.517.000. La contribuente sosteneva che le fatture riguardassero il rimborso di costi originariamente sostenuti dalla cedente in relazione a commesse oggetto di cessione e quindi inerenti ai ricavi conseguiti dalla cessionaria. La CTR aveva invece ritenuto non plausibile la cessione dei contratti di appalto e valide le presunzioni dell'Ufficio. In Cassazione la contribuente ha contestato, tra l'altro, l'omessa e contraddittoria valutazione dell'effettività, sostenimento e inerenza dei costi in capo alla cessionaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo e il secondo motivo, ritenendo valide la motivazione sintetica della sentenza d'appello e la decisione implicita sulla nullità della sentenza di primo grado. Ha però accolto il quinto motivo, rilevando che la CTR aveva valutato l'inerenza dei costi con riferimento alla cedente e non alla contribuente, senza verificare se i costi fossero effettivi, realmente sostenuti dalla cessionaria e riferibili a beni o prestazioni produttivi di ricavi per essa. La motivazione della CTR è stata inoltre ritenuta contraddittoria e fondata anche su circostanze estranee alla controversia, come le penali della cedente. La Corte ha precisato che la cessione di un contratto non impedisce alle parti di prevedere il rimborso di costi sostenuti dalla cedente in funzione delle prestazioni cedute; tali costi possono essere inerenti per la cessionaria se collegati ai ricavi da essa conseguiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Toscana, che dovrà riesaminare la controversia e liquidare le spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36
La sentenza tributaria deve contenere gli elementi essenziali dello svolgimento del processo e una motivazione sufficiente; l'omissione determina nullità solo quando impedisce di comprendere i fatti e le ragioni della decisione.
Codice di procedura civile, art. 132
La mancanza o incompletezza delle conclusioni delle parti non comporta automaticamente la nullità della sentenza, salvo che abbia inciso concretamente sulla decisione o sulla motivazione.
Codice di procedura civile, art. 110
Consente la prosecuzione del processo da parte del successore universale, applicabile anche nel giudizio di cassazione, purché l'intervento sia effettuato in forma idonea e portato a conoscenza della controparte.
Codice di procedura civile, artt. 353 e 354
Al di fuori dei casi tassativi previsti da tali disposizioni, il giudice d'appello non rimette la causa al primo giudice per una nullità della sentenza, ma decide direttamente il merito.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3, 4 e 5
Disciplina i motivi del ricorso per cassazione relativi alla violazione di legge, alla nullità della sentenza o del procedimento e ai vizi della motivazione nei limiti applicabili.
Art. 111 della Costituzione
Richiede che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati; la motivazione è apparente solo quando è talmente generica o contraddittoria da non consentire di comprendere il percorso decisionale.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla deducibilità dei costi, l'inerenza deve essere valutata con riferimento al soggetto che sostiene il costo e deduce fiscalmente la relativa spesa, non a un'altra società coinvolta nell'operazione.
- Il contribuente deve dimostrare l'effettività del costo, il suo concreto sostenimento e il collegamento con ricavi o attività produttive di reddito; l'Amministrazione può fondare l'accertamento su presunzioni, ma queste devono essere valutate in modo coerente e specifico.
- La cessione di un contratto o di una commessa non esclude accordi accessori di rimborso tra cedente e cessionario. Un costo rimborsato può essere inerente se è collegato alle prestazioni cedute e ai ricavi incassati dal cessionario.
- Una motivazione giudiziaria sintetica non è automaticamente nulla: occorre che sia comunque possibile individuare i fatti esaminati e le ragioni della decisione. La nullità ricorre quando la motivazione è assente, apparente o radicalmente contraddittoria.
- Il giudice deve esaminare le circostanze effettivamente controverse e riferibili alla parte interessata; il richiamo a costi, penali o condotte di un soggetto diverso non può sostituire la verifica della posizione fiscale del contribuente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 mar 2015Sentenza del 27/03/2015 n. 15 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 27 mar 2015Sentenza del 27/03/2015 n. 111 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
- Sentenza · 27 mar 2015Sentenza del 27/03/2015 n. 134 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 27 mar 2015Sentenza del 27/03/2015 n. 306 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 27 mar 2015Sentenza del 27/03/2015 n. 367 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 27 mar 2015Sentenza del 27/03/2015 n. 368 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →