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Circolare

Circolare numero 88 del 15-4-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, per l’anno 1993, le aliquote e i contributi dovuti nel settore agricolo per gli operai dipendenti e per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Vengono recepite le variazioni introdotte dalla normativa del 1992, in particolare l’aumento della quota lavoratore per l’I.V.S., l’aliquota aggiuntiva dell’1% oltre la prima fascia pensionabile, le misure del Servizio Sanitario Nazionale e le agevolazioni per zone montane, svantaggiate e Mezzogiorno. Sono inoltre confermate o richiamate le misure di contributo per Tbc, ex E.N.A.O.L.I., maternità e fondo di garanzia del TFR, con specifiche distinzioni tra le diverse categorie di lavoratori agricoli.

Aliquote contributive 1993 per operai agricoli dipendenti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Aliquote contributive agricole per il 1993

La circolare definisce le aliquote contributive applicabili per l’anno 1993 ai lavoratori agricoli dipendenti e ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Il documento aggiorna le misure in funzione delle modifiche legislative intervenute nel 1992 e richiama le riduzioni e gli esoneri previsti per specifiche aree territoriali.

Operai agricoli dipendenti: contribuzione I.V.S. e basi di calcolo

Per gli operai agricoli dipendenti, dal 1° gennaio 1993 il contributo dovuto al F.P.L.D. è fissato al 15,77%, comprensivo delle quote già note per asili nido e assistenza malattia ai pensionati. La quota a carico dei lavoratori aumenta al 4,84% in conseguenza dell’incremento di 0,2 punti percentuali previsto dalla normativa richiamata.

La circolare precisa inoltre che, per effetto dell’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, si applica un’aliquota aggiuntiva dell’1% sulla parte di retribuzione eccedente L. 53.475.000, corrispondente alla prima fascia di retribuzione pensionabile per il 1993. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato, il minimale giornaliero da assoggettare a contribuzione è pari a L. 48.730; resta comunque fermo il principio per cui la retribuzione imponibile non può essere inferiore ai minimi derivanti da leggi, regolamenti e contratti collettivi applicabili.

Operai agricoli dipendenti: altri contributi e agevolazioni

Per il 1993 le aziende del settore agricolo non operanti nel Mezzogiorno sono esonerate dal versamento del contributo per l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi nella misura dello 0,11% e del contributo ex E.N.A.O.L.I. nella misura dello 0,01%. Di fatto, tali aziende beneficiano dell’esonero totale per queste voci.

Il contributo al Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto, dovuto dagli operai agricoli a tempo indeterminato, resta fissato allo 0,20%.

Malattia, maternità e contributo al Servizio Sanitario Nazionale

L’art. 6, comma 11, della legge n. 438/1992 fissa, dal 1° gennaio 1993, il contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale al 10,60%, con ripartizione tra 9,60% a carico del datore di lavoro e 1% a carico del lavoratore per i redditi fino a 40 milioni annui. Per i datori di lavoro agricolo non operanti nel Mezzogiorno continua ad applicarsi la riduzione di 5,50 punti percentuali prevista dal D.L. n. 18/1991, con aliquota effettiva datoriale pari al 4,10%; la quota del lavoratore passa dallo 0,90% all’1%.

La circolare evidenzia che sono esclusi da tali benefici i datori di lavoro che fruiscono delle particolari riduzioni contributive richiamate per le zone montane, svantaggiate e per i territori del Mezzogiorno.

Sempre per effetto della legge n. 438/1992, il contributo di solidarietà sulla quota di retribuzione imponibile eccedente 40 milioni e fino a 100 milioni annui è elevato al 4,60%, di cui 3,80% a carico del datore di lavoro e 0,80% a carico del lavoratore. Restano invariati il contributo per le prestazioni economiche di malattia, pari allo 0,683%, e quello per le indennità economiche di maternità, pari allo 0,80%.

Agevolazioni per zone montane, svantaggiate e Mezzogiorno

Per le imprese agricole con terreni in comuni montani o in zone svantaggiate, la legge n. 67/1988 prevede una riduzione delle aliquote contributive dovute per il personale dipendente, sia a tempo determinato sia indeterminato. Le aliquote vigenti sono ridotte:

  • al 15% per le aziende montane di tutto il territorio nazionale;
  • al 20% per le aziende in zone svantaggiate del Mezzogiorno;
  • al 40% per le aziende in zone svantaggiate del Centro-Nord.

Per i datori di lavoro agricolo del Mezzogiorno che non usufruiscono delle agevolazioni sopra indicate continua a operare la riduzione del 60% di tutti i contributi previdenziali e assistenziali, per un periodo di 10 anni decorrente dall’1 gennaio 1987, con onere a carico dello Stato.

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: I.V.S. e contributo addizionale

Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni il calcolo dei contributi I.V.S. continua a basarsi sulla classificazione aziendale nelle quattro fasce di reddito della tabella D della legge n. 233/1990 e sull’applicazione dell’aliquota al reddito convenzionale individuale.

Per il 1993 le aliquote di base non subiscono variazioni:

  • 14% per la generalità delle imprese, ridotta all’11,50% per i soggetti con meno di 21 anni;
  • 11% per le imprese ubicate in territori montani o zone svantaggiate, ridotta al 6,50% per i giovani under 21.

Tuttavia, poiché la riduzione del contributo aggiuntivo per le pensioni ai superstiti è limitata al solo 1992, nel 1993 tale contributo torna al 2%, con conseguente aumento delle aliquote complessive al 16%, 13,50%, 13% e 8,50% secondo la fascia applicabile. Il contributo addizionale previsto dall’art. 17 della legge n. 160/1975 è quantificato in L. 760 per giornata.

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: malattia, maternità, Tbc ed ex E.N.A.O.L.I.

Per il 1993 il contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale dovuto dai CD/CM è pari al 5,4% per la generalità dei soggetti e al 2,70% per quelli con aziende in territori montani o zone svantaggiate, limitatamente alla fascia di reddito fino a 40 milioni annui. Per i redditi oltre 40 milioni e fino a 100 milioni annui, il contributo di solidarietà è fissato al 4,60%.

La circolare precisa che, a decorrere dal 1993, i contributi dovuti al SSN sono riscossi direttamente dall’Amministrazione finanziaria dello Stato sulla base delle regole applicabili ai tributi sul reddito.

Resta invariato il contributo annuo di maternità di L. 18.000 per ciascuna unità attiva iscritta nella gestione speciale dei CD/CM, destinato alla copertura dell’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio.

Per la Tbc, l’importo del contributo base è confermato in L. 0,65 a giornata; il contributo integrativo resta pari a L. 30 a giornata per la generalità delle aziende e a L. 0,30 a giornata per le aziende site in zone montane o svantaggiate.

Infine, il contributo per il finanziamento del soppresso E.N.A.O.L.I. rimane stabilito in L. 78 annue, corrispondenti a L. 0,50 a giornata, per ogni unità attiva iscritta nella gestione speciale.

Punti principali

Operai agricoli dipendenti: contributo I.V.S. e base imponibile

Dal 1° gennaio 1993 il contributo I.V.S. al F.P.L.D. sale dal 15,57% al 15,77%, comprensivo dello 0,10% per asili nido e dello 0,20% per l’assistenza malattia ai pensionati. La quota a carico dei lavoratori aumenta di 0,2 punti percentuali, passando dal 4,64% al 4,84%. Inoltre, per la retribuzione eccedente L. 53.475.000, si applica un’aliquota aggiuntiva dell’1% sulla parte che supera la prima fascia di retribuzione pensionabile.

Operai agricoli dipendenti: contributi Tbc, ex E.N.A.O.L.I. e fondo di garanzia

Per il 1993 le aziende agricole non operanti nel Mezzogiorno sono esonerate dal versamento del contributo Tbc per lo 0,11% e del contributo ex E.N.A.O.L.I. per lo 0,01%, con effetto di esonero totale per tali voci. Il contributo al Fondo di garanzia del TFR per gli operai a tempo indeterminato resta fissato allo 0,20%.

Operai agricoli dipendenti: malattia, maternità e contribuzione SSN

Dal 1° gennaio 1993 il contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale è fissato al 10,60%, di cui 9,60% a carico dei datori di lavoro e 1% a carico dei lavoratori per la fascia di reddito fino a 40 milioni annui. Per i datori di lavoro agricoli non operanti nel Mezzogiorno si conferma la riduzione di 5,50 punti percentuali, con aliquota datoriale effettiva pari al 4,10%; la quota lavoratore passa dallo 0,90% all’1%. Il contributo di solidarietà sulla quota eccedente 40 milioni e fino a 100 milioni annui sale al 4,60%, ripartito tra 3,80% datore di lavoro e 0,80% lavoratore. Restano confermati il contributo per le prestazioni economiche di malattia allo 0,683% e quello per le indennità economiche di maternità allo 0,80%.

Operai agricoli dipendenti: agevolazioni per zone montane, svantaggiate e Mezzogiorno

Per le imprese agricole con terreni in comuni montani o zone svantaggiate le aliquote contributive sono ridotte al 15% per le aziende montane di tutto il territorio nazionale, al 20% per le aziende in zone svantaggiate del Mezzogiorno e al 40% per le aziende in zone svantaggiate del Centro-Nord. Per i datori di lavoro agricolo del Mezzogiorno che non beneficiano di tali agevolazioni continua a operare la riduzione del 60% di tutti i contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente, con onere a carico dello Stato.

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: contributi I.V.S. e addizionale

Per il 1993 le aliquote I.V.S. non subiscono variazioni di base: restano al 14% per la generalità delle imprese e all’11% per le aziende in territori montani o zone svantaggiate, con riduzioni rispettivamente all’11,50% e al 6,50% per gli assicurati con età inferiore ai 21 anni. Tuttavia, poiché dal 1993 torna al 2% il contributo aggiuntivo previsto per le pensioni ai superstiti di iscritti deceduti anteriormente al 2 maggio 1969, le aliquote complessive salgono al 16%, 13,50%, 13% e 8,50% a seconda della fascia applicabile. Il contributo addizionale di cui all’art. 17 della legge n. 160/1975 è pari a L. 760 per giornata.

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: malattia, maternità, Tbc ed ex E.N.A.O.L.I.

Per il 1993 il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale è fissato al 5,4% per i CD/CM in generale e al 2,70% per quelli con aziende in territori montani o zone svantaggiate, per la fascia di reddito fino a 40 milioni annui; oltre tale soglia e fino a 100 milioni annui il contributo di solidarietà è pari al 4,60%. I contributi SSN sono riscossi direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Resta invariato il contributo di maternità annuo di L. 18.000 per ciascuna unità attiva iscritta nella gestione speciale. Per la Tbc, il contributo base è L. 0,65 a giornata, mentre il contributo integrativo è L. 30 a giornata per la generalità delle aziende e L. 0,30 a giornata per le aziende montane o svantaggiate. Il contributo ex E.N.A.O.L.I. resta fissato a L. 78 annue, pari a L. 0,50 a giornata, per ogni unità attiva iscritta.

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