Circolare numero 89 del 15-4-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra alcuni interventi legislativi collegati alle agevolazioni sanzionatorie dell’art. 4 del D.L. n. 6/1993, come convertito dalla L. n. 63/1993, e fornisce chiarimenti operativi su periodi regolarizzabili, rateizzazione, contratti di formazione e lavoro, decadenza da sgravi contributivi, enti locali dissestati e sanatoria per indebita percezione di prestazioni pensionistiche. Vengono anche aggiornate istruzioni precedenti, ritenute superate in parte qua, e precisati termini, condizioni e limiti applicativi delle varie misure.
Chiarimenti su regolarizzazioni contributive agevolate, rateazione, contratti di formazione e lavoro, decadenza da sgravi e sanatorie
Agevolazioni sanzionatorie e regolarizzazioni contributive
La circolare fornisce chiarimenti applicativi su una serie di disposizioni legislative recenti collegate alle agevolazioni sanzionatorie previste dall’art. 4 del D.L. n. 6/1993, convertito con modificazioni dalla L. n. 63/1993. L’intervento mira a uniformare i comportamenti delle sedi e a superare precedenti istruzioni non più coerenti con il nuovo assetto normativo.
Periodi contributivi regolarizzabili
Per i soggetti già iscritti, la regolarizzazione agevolata può riguardare soltanto i periodi contributivi conclusi alla data di entrata in vigore del D.L. n. 6/1993. In termini operativi, ciò significa che sono sanabili i periodi fino a tutto dicembre 1992.
Pagamento rateale dei debiti superiori a lire cinque milioni
Quanto alla possibilità di versamento in tre rate nei casi di importo superiore a lire cinque milioni, la circolare precisa che la situazione debitoria deve essere considerata separatamente per ciascun ente creditore, in quanto i rapporti assicurativi sono disciplinati da normative diverse. Ai fini del calcolo della soglia, rileva l’importo effettivamente dovuto per contributi e/o per sanzioni civili ridotte.
Contratti di formazione e lavoro
L’art. 5, comma 2-bis, della L. n. 75/1993 estende la regolarizzazione contributiva agevolata anche ai contributi e ai premi dovuti fino al 31 dicembre 1990 per i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro stipulati ai sensi della L. n. 863/1984. Il beneficio opera solo sul piano contributivo: restano fermi, infatti, il necessario rispetto delle procedure e degli impegni formativi, che devono essere stati adempiuti nei tempi prescritti per il corretto riconoscimento del contratto.
Decadenza dagli sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali
La circolare evidenzia che le nuove sanatorie introdotte dalla L. n. 63/1993 e dalla L. n. 75/1993 non contengono, diversamente da precedenti condoni, una previsione espressa che escluda l’applicazione delle norme sulla decadenza dai benefici contributivi di cui all’art. 6, commi 9 e 10, della L. n. 389/1989.
Successivamente, il D.L. n. 71/1993 interviene sulla materia sostituendo il comma 10 dell’art. 6 del D.L. n. 338/1989. La nuova formulazione stabilisce che:
- le disposizioni del comma 9 operano per una durata pari ai periodi di inosservanza di anche una sola delle condizioni previste, aumentati del 50 per cento;
- nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 9, la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta.
La disciplina si applica dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 71/1993 e si estende anche ai periodi anteriori, purché il datore di lavoro adempia alle condizioni di cui alle lettere b) e c) entro il termine perentorio di sessanta giorni assegnato dall’INPS.
La circolare ricorda inoltre il contenuto delle fattispecie:
- la lettera b) riguarda i lavoratori denunciati con orari o giornate inferiori a quelli effettivi oppure con retribuzioni inferiori a quelle previste;
- la lettera c) concerne i lavoratori retribuiti con importi inferiori a quelli stabiliti;
- la lettera a), relativa all’omessa denuncia di lavoratori agli istituti previdenziali, non consente alcuna sanatoria per i periodi pregressi.
Enti locali dissestati e debiti verso enti previdenziali
Con la L. n. 68/1993, di conversione del D.L. n. 8/1993, vengono disciplinati alcuni profili del risanamento finanziario degli enti locali dissestati. In particolare, dalla data della deliberazione di dissesto i debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazioni monetarie o altri accessori; inoltre, il giudice dichiara estinte le procedure esecutive pendenti, previa liquidazione dell’importo dovuto per capitale, accessori e spese, e non possono essere promosse nuove azioni esecutive.
Con l’art. 21-bis vengono poi introdotte rilevanti novità per la regolarizzazione debitoria verso enti previdenziali e assistenziali, collegate alle agevolazioni contributive dell’art. 4, comma 5, del D.L. n. 6/1993. In particolare:
- per gli enti locali che abbiano deliberato il dissesto, il termine del 31 marzo 1993 per la regolarizzazione è differito a 120 giorni dalla pubblicazione in G.U. dell’estratto della deliberazione di dissesto;
- la prima rata semestrale di contributi o premi è differita all’ultimo giorno del mese successivo a quello dell’erogazione del mutuo per il ripiano del disavanzo pregresso da parte della Cassa depositi e prestiti;
- le altre due rate semestrali sono differite alla scadenza del primo e del secondo semestre dalla data di scadenza della prima rata;
- per gli enti locali che abbiano già ottenuto l’approvazione del piano di risanamento ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/1989, ma non ancora il decreto di autorizzazione alla contrazione del mutuo, si applicano i medesimi termini della precedente disciplina.
La circolare precisa che tali modifiche comportano anche il differimento del termine per la presentazione delle domande di condono e dei termini di pagamento delle rate nelle ipotesi considerate.
Sanatoria per indebita percezione di maggiorazioni o pensione sociale
L’art. 4, comma 4-bis, del D.L. n. 6/1993 estende la sanatoria già prevista per altre ipotesi anche ai casi di indebita percezione della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici o dell’aumento della pensione sociale. La disciplina riguarda le pene pecuniarie pari a cinque volte le somme indebitamente riscosse.
La circolare ritiene che la sanatoria si applichi soltanto alle pene pecuniarie non ancora corrisposte alla data del 19 marzo 1993 e soltanto con riferimento ai casi di denuncia spontanea o di accertamento dell’indebita percezione avvenuti entro il termine previsto dalla norma richiamata. Sono quindi esclusi gli indebiti collocati temporalmente oltre tale termine.
Resta fermo che la sanatoria incide solo sulla sanzione pecuniaria e non sulle somme indebitamente percepite, che devono comunque essere recuperate dalle sedi competenti.
Punti principali
Periodi regolarizzabili per i soggetti già iscritti
Per i soggetti già iscritti, i periodi contributivi regolarizzabili in forma agevolata sono quelli conclusi alla data di entrata in vigore del D.L. n. 6/1993, quindi fino a tutto il mese di dicembre 1992.
Pagamento rateale oltre lire cinque milioni
La possibilità di pagamento in tre rate, per importi superiori a lire cinque milioni, va valutata separatamente per ciascun ente creditore. Inoltre, ai fini del superamento della soglia di lire cinque milioni, occorre considerare l’effettivo importo dovuto per contributi e/o sanzioni civili ridotte.
Contratti di formazione e lavoro e regolarizzazione agevolata
L’art. 5, comma 2-bis, della L. n. 75/1993 consente di includere nella regolarizzazione agevolata anche contributi e premi dovuti fino al 31.12.1990 per dipendenti assunti con contratti di formazione e lavoro ai sensi della L. n. 863/1984. Il beneficio riguarda però solo l’inadempienza contributiva, a condizione che siano stati rispettati in tempo utile le procedure e gli impegni formativi richiesti per il riconoscimento dei contratti.
Decadenza dagli sgravi contributivi e fiscalizzazione
Le sanatorie introdotte dalla L. n. 63/1993 e dalla L. n. 75/1993 non prevedono, a differenza di precedenti condoni, la non applicazione delle norme sulla decadenza dai benefici di cui all’art. 6, commi 9 e 10, della L. n. 389/1989. La materia è poi incisa dall’art. 4 del D.L. n. 71/1993, che sostituisce il comma 10 e disciplina la durata della perdita della riduzione nonché il limite massimo della perdita nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c).
Enti locali dissestati e regolarizzazione debitoria
Per gli enti locali in stato di dissesto, il termine del 31 marzo 1993 per la regolarizzazione verso gli enti previdenziali e assistenziali è differito a 120 giorni dalla pubblicazione in G.U. dell’estratto della deliberazione di dissesto. Sono inoltre differiti i termini per il versamento della prima rata semestrale e delle successive due rate, con collegamento ai tempi di erogazione del mutuo della Cassa depositi e prestiti o, per chi abbia già approvato il piano di risanamento, ai termini previsti per i casi analoghi.
Sanatoria per indebita percezione di maggiorazione o pensione sociale
La sanatoria dell’art. 4, comma 4-bis, del D.L. n. 6/1993 si estende anche alle pene pecuniarie per indebita percezione della maggiorazione sociale o dell’aumento della pensione sociale. Essa si applica alle pene non ancora corrisposte alla data del 19 marzo 1993 e ai casi di denuncia spontanea o accertamento intervenuti entro il termine già previsto dalla normativa richiamata; restano escluse le fattispecie successive. In ogni caso, le somme indebitamente percepite devono comunque essere recuperate.
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