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Circolare

Circolare numero 87 del 14-4-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la sottoscrizione dell’accordo tra INPS e Federazione Nazionale Autonoma Sindacati Coltivatori Diretti (F.N.A.S.C.) aderente alla CISAL per la riscossione delle quote associative tramite trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 852/1973. Fornisce le istruzioni operative per la verifica della delega, indica la sigla da usare sui modelli, istituisce i conti contabili dedicati e disciplina i versamenti alla Federazione, comprensivi del rimborso spese e dell’IVA. Sono inoltre richiamati importo della quota associativa, periodicità dei versamenti, modalità di bonifico e regole di validità, durata e rinnovo dell’accordo.

Accordo INPS-F.N.A.S.C. CISAL per trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola e istruzioni operative-contabili

Accordo INPS-F.N.A.S.C. per trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola

La circolare disciplina l’attuazione dell’accordo stipulato il 19 dicembre 1992 tra INPS e Federazione Nazionale Autonoma Sindacati Coltivatori Diretti aderente alla CISAL per la riscossione delle quote associative degli iscritti mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Vengono fornite istruzioni operative, contabili e procedurali per gli uffici periferici e centrali dell’Istituto.

Ambito di applicazione e base normativa

L’accordo riguarda i lavoratori agricoli aventi diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione e/o al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457 e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37. La circolare precisa che l’intesa riproduce sostanzialmente lo schema già approvato con precedenti deliberazioni dell’INPS e rinvia per l’attuazione alle disposizioni operative vigenti in materia.

Requisiti della delega e controlli degli uffici

La delega sindacale deve rispettare i requisiti di validità previsti dall’art. 2 dell’accordo e riportati nel testo stampato sui modelli Prest-Agr. 21 T.P. In particolare:

  • deve essere sottoscritta dal lavoratore agricolo interessato;
  • deve recare il timbro della Federazione stipulante;
  • deve contenere la firma del rappresentante della Federazione.

Le SAP devono verificare che tutti gli elementi di sostanza e di forma siano correttamente presenti. La delega deve essere presentata contestualmente alla domanda di prestazione; quelle trasmesse successivamente non devono essere prese in considerazione. La delega si intende concessa irrevocabilmente per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e produce effetto al momento del pagamento della prestazione.

In caso di revoca, annullamento o modifica della prestazione di disoccupazione, l’organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale trattenuto sulla prestazione.

Sigla della Federazione sui modelli

La circolare stabilisce che, sulla delega per le trattenute sindacali già stampata sul modello di domanda delle prestazioni di disoccupazione agricola (mod. Prest.Agr. 21 T.P.), la Federazione deve essere indicata con la sigla F.N.A.S.C. - CISAL.

Importo della quota associativa e spese di esazione

Per ciascuna quota associativa trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola è dovuta la somma di L. 802,58, come già comunicato con circolare n. 48 del 22 febbraio 1990. Dai versamenti da corrispondere alla Federazione devono essere trattenuti:

  • il rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi sindacali;
  • l’IVA relativa a detto rimborso.

Tali importi devono essere imputati rispettivamente ai conti già esistenti GPA 24/42 e GPA 24/25.

Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Per la gestione contabile dei contributi e dei relativi versamenti sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA 25/19, per l’imputazione dei contributi sindacali di pertinenza della F.N.A.S.C. trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola;
  • GPA 18/19, per la rilevazione del debito verso la F.N.A.S.C., da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/42.

La circolare allega le variazioni al piano dei conti tipo e specifica le denominazioni complete e abbreviate dei conti GPA 18/19 e GPA 25/19.

Modalità e periodicità dei versamenti

L’INPS deve versare alla Federazione l’intero importo delle trattenute operate sui pagamenti disposti in ciascun mese, depurato delle spese di cui all’art. 7 dell’accordo e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. I versamenti devono essere effettuati entro la fine del mese successivo a quello di pagamento.

La circolare richiama inoltre la necessità di inviare alla organizzazione sindacale nastri magnetici o elenchi suddivisi per provincia e comune con i nominativi dei beneficiari per i quali è stata effettuata la trattenuta, indicando dati anagrafici e importi.

Il versamento deve avvenire mediante bonifico bancario su apposito conto corrente acceso dalla organizzazione sindacale e indicato annualmente all’INPS. Nel caso di erronea attribuzione della trattenuta a un’organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le organizzazioni interessate sono regolati direttamente tra le stesse.

Conto bancario indicato nella circolare

I versamenti devono essere disposti sul conto intestato alla FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMA SINDACATI COLTIVATORI DIRETTI con l’aggiunta della sigla F.N.A.S.C., acceso presso il Credito Italiano - Filiale di Roma Ag. n. 4, Via Vittorio Emanuele Orlando 70, 00186 Roma, c/c n. 65375.00, coordinate bancarie L.02008-03204.

Spese del servizio, aggiornamenti e conguagli

Le spese del servizio di esazione sono calcolate ogni tre anni sulla base dei costi diretti rilevati e determinati con i criteri fissati dalla deliberazione del Comitato Esecutivo INPS n. 1077 dell’11 dicembre 1989. Per gli anni successivi al primo del triennio, tali costi sono maggiorati in base alla variazione dell’indice del costo della vita per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Fino a quando non siano disponibili i dati per determinare l’aumento, le spese restano applicate nella misura dell’anno precedente, con riserva di successivo conguaglio. È prevista la possibilità di rideterminare il costo del servizio anche prima della scadenza triennale, se sopravvengono elementi oggettivi che rendano non più corrispondente il costo determinato.

La previsione triennale è anticipata, in sede di prima attuazione, al 1 gennaio 1994.

Decorrenza, durata e rinnovo dell’accordo

L’accordo è efficace dalla data di stipulazione, ma la sua applicazione pratica decorre dai pagamenti delle prestazioni di disoccupazione relative all’anno 1993, con competenza 1992. La validità è fissata fino al 31 dicembre 1993, con rinnovo tacito di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno di ciascun anno. È inoltre prevista la revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti in caso di necessità di integrazioni o modifiche.

Responsabilità e controversie

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione. La Federazione stipulante deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto in caso di controversie giudiziarie relative alla legittimità, all’efficacia o all’applicazione della convenzione.

Domicilio eletto dalle parti

Ai fini dell’accordo, le parti eleggono domicilio:

  • per l’INPS, Viale Ciro il Grande 21, Roma;
  • per la Federazione, Via Volturno 58, Roma.

Sintesi operativa per gli uffici

Gli uffici INPS devono quindi:

  • verificare la correttezza formale e sostanziale delle deleghe;
  • applicare la sigla F.N.A.S.C. - CISAL sui modelli;
  • registrare i contributi sui conti GPA 25/19 e GPA 18/19;
  • trattenere e imputare le spese di esazione e l’IVA sui conti dedicati;
  • effettuare i bonifici alla Federazione nei termini stabiliti;
  • riportare l’eventuale saldo del conto GPA 18/19 al nuovo esercizio.

Punti principali

Oggetto dell’accordo e ambito di applicazione

L’accordo del 19 dicembre 1992 riguarda la riscossione, da parte dell’INPS, delle quote associative dovute dagli iscritti alla F.N.A.S.C. aderente alla CISAL, mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, in attuazione dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. La circolare chiarisce che l’intesa ricalca sostanzialmente lo schema già approvato in precedenti deliberazioni e rinvia alle disposizioni operative vigenti per l’applicazione.

Requisiti di validità della delega

La delega contenuta nel modulo di domanda della prestazione deve rispettare i requisiti di sostanza e di forma previsti dall’art. 2 dell’accordo e formalizzati nel testo riportato sui modelli Prest-Agr. 21 T.P. Le SAP devono controllare che la delega sia sottoscritta dal lavoratore agricolo, rechi il timbro della Federazione stipulante e la firma del rappresentante, e sia presentata unitamente alla domanda di prestazione. Le deleghe pervenute successivamente alla domanda non devono essere considerate. In caso di revoca, annullamento o modifica della prestazione di disoccupazione, l’organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute.

Sigla da utilizzare e modelli

Sulla delega per le trattenute sindacali già stampata sul modello di domanda delle prestazioni di disoccupazione agricola (mod. Prest.Agr. 21 T.P.) la Federazione deve essere indicata con la sigla F.N.A.S.C. - CISAL. La circolare ribadisce che la delega produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta e vale irrevocabilmente per l’anno cui la prestazione si riferisce.

Importo della quota associativa e spese di esazione

Per ciascuna quota associativa trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola è dovuta la somma di L. 802,58, come già comunicato con circolare n. 48 del 22 febbraio 1990. Dalle somme da versare alla Federazione devono essere trattenuti il rimborso delle spese per il servizio di esazione e la relativa imposta sul valore aggiunto, imputando gli importi ai conti GPA 24/42 e GPA 24/25.

Conti contabili istituiti

Ai fini della rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA 25/19, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola, e GPA 18/19, per la rilevazione del debito verso la F.N.A.S.C. in contropartita del conto GPA 35/42. La circolare dispone inoltre che l’eventuale saldo del conto GPA 18/19 a fine esercizio sia ripreso in carico nel nuovo esercizio.

Versamenti alla Federazione

I versamenti a favore della Federazione devono essere effettuati con la periodicità prevista dall’art. 5 dell’accordo, ossia entro la fine del mese successivo a quello di pagamento delle prestazioni, mediante bonifico bancario intestato alla FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMA SINDACATI COLTIVATORI DIRETTI con l’aggiunta della sigla F.N.A.S.C. Il conto indicato è presso il Credito Italiano - Filiale di Roma Ag. n. 4, Via Vittorio Emanuele Orlando 70, Roma, c/c n. 65375.00, coordinate bancarie L.02008-03204.

Durata dell’accordo e decorrenza

L’accordo è impegnativo dalla data di stipulazione e la sua pratica attuazione inizia con il pagamento delle prestazioni di disoccupazione relative all’anno 1993 (competenza 1992). Ha validità fino al 31 dicembre 1993 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta con raccomandata A/R da inviarsi entro il 30 giugno di ciascun anno. È prevista la revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti qualora emergano necessità di aggiunte o modifiche.

Responsabilità e contenzioso

L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione. La Federazione deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto per eventuali controversie giudiziarie attinenti la legittimità, l’efficacia o l’applicazione dell’accordo.

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