Sentenza del 22/05/2015 n. 10577 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e dichiarato la nullità dell'intero giudizio, disponendo il rinvio alla CTP di Napoli per un nuovo esame con contraddittorio integro, cioè con la partecipazione della società e di tutti i soci. Non è stata quindi definita nel merito la legittimità dell'accertamento fiscale. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR di Napoli che aveva confermato l'annullamento dell'accertamento con cui il maggior reddito della società era stato imputato al socio ai fini IRPEF e CSSN per il 1995. Ha denunciato omessa o insufficiente motivazione e violazione o falsa applicazione delle norme sull'efficacia del giudicato penale e tributario. La Corte ha rilevato d'ufficio, invece, la nullità del giudizio per mancata partecipazione necessaria della società e dell'altro socio, poiché l'accertamento del reddito della società di persone determina automaticamente, in proporzione alle quote, il reddito imputabile ai soci.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
imputazione dei redditi delle società di persone ai soci "proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi"
Il reddito accertato in capo a una società di persone si riflette automaticamente sui soci in proporzione alle rispettive quote, rendendo sostanzialmente unitaria la controversia relativa all'accertamento.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
integrazione del contraddittorio
Quando la controversia riguarda elementi comuni alla società e a tutti i soci, la partecipazione di ciascun soggetto è necessaria; se manca, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29
riunione dei procedimenti
I procedimenti connessi possono essere riuniti, in alternativa all'integrazione nel medesimo giudizio, per evitare decisioni contrastanti.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5
Le disposizioni individuano, rispettivamente, i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, e codice di procedura penale, art. 654
Le norme erano state richiamate dall'Agenzia delle Entrate nei motivi di ricorso, ma la Cassazione non ha deciso la controversia sulla loro applicazione, avendo rilevato preliminarmente la nullità del giudizio per difetto di contraddittorio.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative al maggior reddito di una società di persone e alla conseguente imputazione ai soci, la società e tutti i soci sono normalmente litisconsorti necessari, salvo che siano dedotte questioni esclusivamente personali.
- Un giudizio deciso senza la partecipazione di tutti i soggetti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche se nessuna parte l'ha eccepita.
- La decisione favorevole ottenuta separatamente da un socio o dalla società non consente di definire validamente la posizione degli altri soggetti se il contraddittorio non è stato integro.
- In caso di nullità per mancata partecipazione dei litisconsorti necessari, la Corte può cassare la decisione e rinviare la causa al giudice di primo grado per un nuovo esame, senza pronunciarsi sul merito dell'accertamento.
- Per evitare esiti processuali inutili, il ricorso dovrebbe essere proposto con la partecipazione congiunta della società e di tutti i soci interessati, oppure i procedimenti connessi dovrebbero essere riuniti.
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