Risoluzione n. 38 del 13/04/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, per le importazioni, la dichiarazione d’intento non deve più essere presentata in dogana per ogni singola operazione: può invece coprire una serie di operazioni fino a concorrenza di un determinato plafond IVA annuale. Viene così superato il precedente orientamento del 1985, alla luce delle nuove modalità di scambio dati tra Agenzia delle entrate e Dogane introdotte dal d.lgs. n. 175/2014.
dichiarazioni d’intento in dogana
Dichiarazioni d’intento e modalità di presentazione in dogana
La risoluzione interviene sulle modalità di utilizzo della dichiarazione d’intento in caso di importazioni, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 20 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175. L’obiettivo è chiarire se permanga l’obbligo di presentazione in dogana per ogni singola operazione oppure se sia possibile un utilizzo più ampio e unitario della dichiarazione.
Quadro normativo di riferimento
L’Amministrazione richiama:
- l’art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2014, che prevede la messa a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della banca dati delle dichiarazioni d’intento da parte dell’Agenzia delle entrate;
- l’art. 1, comma 1, lett. c) del d.l. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, che disciplina la dichiarazione con cui il soggetto manifesta l’intento di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’imposta.
La dichiarazione deve essere redatta secondo il modello approvato, indicare il numero di partita IVA del dichiarante e l’Ufficio competente, essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate e accompagnata dalla relativa ricevuta telematica.
Superamento del precedente orientamento
Viene espressamente superato l’orientamento contenuto nella risoluzione n. 355235 del 27 luglio 1985 della Direzione Generale delle Tasse ed Imposte indirette sugli Affari. Secondo quel precedente indirizzo, nelle importazioni la dichiarazione d’intento doveva essere presentata in dogana per ogni singola operazione, in ragione della necessità di effettuare riscontri specifici su ciascun atto doganale.
La risoluzione del 2015 osserva che il nuovo sistema informativo consente controlli più efficaci, grazie alla disponibilità della banca dati delle dichiarazioni d’intento da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per tale ragione non sussistono più motivi ostativi a consentire un utilizzo della dichiarazione analogo a quello previsto per gli acquisti da fornitori o prestatori nazionali.
Modalità operative per le importazioni
In base al nuovo orientamento, per le operazioni di importazione:
- la dichiarazione d’intento può riguardare una serie di operazioni doganali, e non necessariamente una singola importazione;
- essa può essere utilizzata fino a concorrenza di un determinato ammontare di plafond IVA da impiegare nell’anno di riferimento.
Ne consegue che l’operatore, nel modello di dichiarazione d’intento, può compilare alternativamente:
- il campo 1, oppure
- il campo 2,
in quest’ultimo caso indicando l’importo corrispondente alla quota parte del proprio plafond IVA che presume di utilizzare per le importazioni nel periodo di riferimento.
Effetti pratici della risoluzione
La risoluzione modifica l’impostazione precedente e consente una gestione più flessibile delle dichiarazioni d’intento in dogana. Per gli operatori ciò significa poter utilizzare una singola dichiarazione per più operazioni di importazione, purché nel limite del plafond IVA disponibile e nel rispetto delle modalità dichiarative previste dal modello.
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