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Risoluzione

Risoluzione n. 36 del 3/04/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le compensazioni utilizzate per fruire delle agevolazioni delle Zone Franche Urbane, avendo natura agevolativa e assimilabile a compensazione verticale, non sono soggette né al visto di conformità sopra 15.000 euro, né al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti, né al limite di 250.000 euro per i crediti agevolativi, né al limite generale di 700.000 euro.

Agevolazioni fiscali e contributive per le Zone Franche Urbane: non applicabilità di alcuni limiti alle compensazioni

Agevolazioni fiscali e contributive ZFU: esclusione di alcuni limiti alle compensazioni

La risoluzione affronta il regime applicabile alle compensazioni effettuate per usufruire delle agevolazioni fiscali e contributive riconosciute alle micro e piccole imprese operanti nelle Zone Franche Urbane (ZFU). L’Agenzia chiarisce che tali compensazioni, per la loro natura e funzione, non sono assoggettate ad alcuni limiti ordinariamente previsti per le compensazioni fiscali.

Quesito posto all’Agenzia

Viene chiesto se, per le compensazioni effettuate ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per fruire delle agevolazioni ZFU, trovino applicazione:

  • l’obbligo di visto di conformità della dichiarazione per compensazioni superiori a 15.000 euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  • il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori superiori a 1.500 euro, previsto dall’articolo 31, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Quadro normativo richiamato

La risoluzione richiama preliminarmente i principali limiti generali alle compensazioni:

  • l’articolo 1, comma 574, della legge n. 147/2013, che estende il visto di conformità alle compensazioni orizzontali di specifici crediti tributari oltre 15.000 euro annui;
  • la circolare n. 10 del 14 maggio 2014, che chiarisce come tale obbligo riguardi solo le compensazioni orizzontali e non quelle verticali;
  • la circolare n. 28 del 25 settembre 2014, che esclude dal visto i crediti aventi natura strettamente agevolativa, non direttamente riconducibili alle imposte sui redditi;
  • l’articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2010, che vieta la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro;
  • la circolare n. 13 dell’11 marzo 2011, che limita tale divieto alle compensazioni orizzontali, escludendo quelle verticali, e che esclude in ogni caso contributi e agevolazioni erogati sotto forma di credito d’imposta.

Natura delle agevolazioni ZFU

Le agevolazioni per le Zone Franche Urbane consistono in:

  • esenzione da imposizione del reddito prodotto dall’attività svolta nella ZFU;
  • esenzione del valore della produzione netta;
  • esenzione dall’IMU per gli immobili situati nella ZFU, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica;
  • esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

La fruizione avviene tramite modello F24 telematico, riducendo i versamenti dovuti per IRPEF/IRES, IRAP, IMU e contributi. La compensazione è descritta come una mera modalità tecnica per consentire l’uso delle agevolazioni entro il limite delle risorse stanziate.

Inquadramento come compensazione verticale

L’Agenzia osserva che lo scomputo dei versamenti dovuti per imposte dirette, IRAP, IMU e contributi, mediante i codici tributo specifici delle ZFU, ha natura agevolativa ed è assimilabile a una compensazione verticale, cioè imposta su imposta.

Su questa base, le compensazioni ZFU non sono soggette:

  • all’obbligo di visto di conformità di cui all’articolo 1, comma 574, della legge n. 147/2013;
  • al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti di cui all’articolo 31 del decreto legge n. 78/2010.

Ulteriori limiti esclusi

Per le medesime ragioni, la risoluzione precisa che le compensazioni relative alle agevolazioni ZFU non sono soggette neppure:

  • al limite di 250.000 euro previsto per i crediti agevolativi indicati nel quadro RU, ai sensi dell’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • al limite generale di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, attualmente pari a 700.000 euro.

Il motivo è che l’agevolazione ZFU non viene indicata nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ma in un prospetto del quadro RS, e rientra in un meccanismo di disciplina agevolativa sovvenzionale, in cui i relativi stanziamenti sono già predeterminati e non sussiste l’esigenza di controllo della spesa pubblica che giustifica il limite generale.

Conclusione operativa

La risoluzione afferma in modo espresso che le compensazioni utilizzate per fruire delle agevolazioni fiscali e contributive ZFU:

  • non richiedono il visto di conformità;
  • non sono precluse dalla presenza di ruoli scaduti oltre 1.500 euro;
  • non scontano il limite di 250.000 euro per i crediti agevolativi del quadro RU;
  • non scontano il limite generale di 700.000 euro previsto dall’articolo 34 della legge n. 388/2000.

Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sulla corretta osservanza dei principi espressi nella risoluzione.

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