Risoluzione n. 40 del 20/04/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che i donatari di partecipazioni non quotate non possono scomputare l’imposta sostitutiva già pagata dal donante in precedenti rideterminazioni del valore. Viene inoltre richiamata la disciplina sulla rateizzazione del versamento e, per i casi dubbi seguiti alla risoluzione n. 91/E del 2014, la possibilità di regolarizzare il carente versamento entro 60 giorni, con interessi.
Rideterminazione del valore della partecipazione e imposta sostitutiva versata dal donante
Rideterminazione del valore della partecipazione e imposta sostitutiva del donante
La risoluzione affronta il tema della rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati acquisite per donazione. L’Amministrazione conferma il principio secondo cui il donatario che si avvale della procedura di rideterminazione non può portare in detrazione l’imposta sostitutiva già versata dal donante in occasione di precedenti rivalutazioni.
Chiarimento sull’imposta già pagata dal donante
Il documento richiama la risoluzione n. 91/E del 17 ottobre 2014, che aveva già precisato che l’imposta sostitutiva corrisposta dal donante ha natura personale e serve a rideterminare il costo di acquisto della partecipazione in capo al soggetto che ha effettuato la rivalutazione. Di conseguenza, l’effetto fiscale della rivalutazione resta circoscritto al medesimo soggetto e non si trasferisce al donatario.
In tale prospettiva, il donatario non può scomputare l’imposta pagata dal donante, poiché la finalità della norma non è quella di attribuire un beneficio fiscale “ereditabile”, ma di evitare una duplice tassazione sulla stessa plusvalenza in capo allo stesso contribuente che abbia ripetutamente rideterminato il valore.
Interpretazione della disciplina sullo scomputo nelle successive rideterminazioni
La risoluzione richiama anche l’articolo 7, comma 2, lettera ee), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, che ha introdotto la possibilità di scomputo dell’imposta nel caso di successive rideterminazioni. Tale previsione è letta come strumento volto al recupero dell’imposta già pagata dal medesimo soggetto che effettua più volte la procedura di rivalutazione, così da evitare duplicazioni di imposta.
Ne deriva che il meccanismo di scomputo non opera quando il soggetto che procede alla nuova rideterminazione è diverso da quello che aveva in precedenza versato l’imposta sostitutiva, come accade nella donazione della partecipazione.
Termini e modalità di versamento
Per il versamento delle imposte sostitutive, la risoluzione richiama l’articolo 2 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, come modificato dall’articolo 1, comma 156, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La norma consente la rateizzazione fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2014.
Sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente al pagamento delle rate stesse.
Regolarizzazione dei versamenti carenti
Considerata l’incertezza interpretativa esistente dopo la pubblicazione della risoluzione n. 91/E del 17 ottobre 2014, il documento riconosce ai contribuenti che, nelle more dei chiarimenti dell’Amministrazione, abbiano scomputato l’imposta sostitutiva versata dal donante, la possibilità di regolarizzare il carente versamento entro 60 giorni dall’emanazione della presente risoluzione.
La regolarizzazione è giustificata dal principio di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente, richiamato dall’articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Interessi dovuti in caso di regolarizzazione
Ai fini dell’efficacia della rivalutazione, il versamento integrativo deve essere maggiorato degli interessi corrispettivi nella misura prevista dall’articolo 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 maggio 2009, relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Vigilanza amministrativa
La parte finale della risoluzione dispone che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi e le istruzioni contenuti nel documento siano applicati correttamente dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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