Regolamento (UE) 2019/1156
Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce un quadro armonizzato per agevolare la distribuzione transfrontaliera di fondi di investimento nell’Unione, riducendo frammentazione regolamentare e ostacoli commerciali. Impone standard comuni per le comunicazioni di marketing, rafforza la trasparenza sui requisiti nazionali e sui costi applicati dalle autorità competenti, e crea banche dati centrali gestite da ESMA. Inoltre, disciplina la pre-commercializzazione per EuVECA ed EuSEF e proroga alcune esenzioni del regime PRIIPs per evitare doppia documentazione informativa per gli OICVM.
Facilitazione della distribuzione transfrontaliera di organismi di investimento collettivo, con regole uniformi su comunicazioni di marketing, pre-commercializzazione, spese e banche dati ESMA.
Ambito di applicazione
Si applica ai gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), alle società di gestione di OICVM, inclusi gli OICVM che non abbiano designato una società di gestione, ai gestori di EuVECA e ai gestori di EuSEF. Riguarda la commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM nell'Unione, le comunicazioni di marketing destinate agli investitori, le informazioni nazionali sui requisiti di commercializzazione, le spese o oneri percepiti dalle autorità competenti per attività transfrontaliere e gli obblighi informativi verso ESMA. Talune disposizioni si applicano solo dal 2 agosto 2021; il regolamento si applica in generale dal 1 agosto 2019. Restano impregiudicati gli obblighi informativi e registri previsti dalla direttiva 2009/65/CE, dalla direttiva 2011/61/UE e dai regolamenti EuVECA/EuSEF.
Regolamento (UE) 2019/1156 sulla distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo
Il regolamento mira a ridurre la frammentazione normativa che ostacola la commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM nell’Unione, rafforzando al contempo la tutela degli investitori. L’intervento si inserisce nel quadro dell’Unione dei mercati dei capitali e coordina la propria applicazione con la direttiva (UE) 2019/1160, soprattutto per le regole su comunicazioni di marketing e pre-commercializzazione.
Ambito di applicazione e definizioni
Il regolamento si applica ai GEFIA, alle società di gestione di OICVM e agli OICVM privi di società di gestione, nonché ai gestori di EuVECA e di EuSEF. Ai fini del testo si richiamano le definizioni già contenute nella direttiva 2011/61/UE, nella direttiva 2009/65/CE e nei regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013, includendo FIA, GEFIA, EuVECA, EuSEF, OICVM, società di gestione di OICVM, Stato membro di origine e autorità competenti.
Comunicazioni di marketing: principi generali
Le comunicazioni di marketing rivolte agli investitori devono essere chiaramente identificabili come tali, presentare in modo equilibrato rischi e rendimenti e contenere solo informazioni corrette, chiare e non fuorvianti. Per gli OICVM, esse non possono essere in contrasto con il prospetto e con il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, né sminuirne l’importanza; devono inoltre indicare l’esistenza di tali documenti, precisare dove e in quale lingua possono essere ottenuti e fornire i relativi collegamenti ipertestuali.
Le comunicazioni devono anche indicare dove reperire una sintesi dei diritti degli investitori, con eventuale richiamo ai meccanismi di ricorso collettivo a livello UE e nazionale. Inoltre, devono informare chiaramente che il gestore o la società di gestione può porre fine agli accordi di commercializzazione ai sensi dell’articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE e dell’articolo 32 bis della direttiva 2011/61/UE.
FIA: coerenza con le informazioni precontrattuali
Per i FIA, le comunicazioni di marketing con invito all’acquisto e contenuti specifici non devono entrare in conflitto con le informazioni da fornire agli investitori ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2011/61/UE e delle disposizioni equivalenti dei regolamenti EuVECA ed EuSEF. Le regole di cui all’articolo 4 si applicano anche, mutatis mutandis, ai FIA che diffondono un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 o del diritto nazionale, ovvero usano format informativi analoghi a quelli del KIID previsto dalla direttiva 2009/65/CE.
Orientamenti ESMA e controlli ex ante
Entro il 2 agosto 2021 ESMA deve adottare orientamenti sulle comunicazioni di marketing, con successivi aggiornamenti periodici, includendo l’aspetto online. Le autorità competenti possono richiedere una notifica preventiva delle comunicazioni di marketing degli OICVM ai soli fini della verifica di conformità al regolamento e alle norme nazionali di commercializzazione. Tale notifica non è una condizione per la commercializzazione e non coincide con la procedura di notifica dell’articolo 93 della direttiva 2009/65/CE.
Se è richiesta la notifica preventiva, l’autorità deve comunicare eventuali modifiche entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione. Le procedure devono essere pubbliche, trasparenti e non discriminatorie. In caso di commercializzazione al dettaglio di FIA da parte di GEFIA, gestori di EuVECA o di EuSEF, la disciplina si applica mutatis mutandis.
Trasparenza sui requisiti nazionali di commercializzazione
Le autorità competenti devono pubblicare sui propri siti web informazioni aggiornate ed esaustive sulle disposizioni nazionali applicabili ai requisiti di commercializzazione di FIA e OICVM, con relative sintesi, almeno in una lingua comunemente usata nella finanza internazionale. Devono inoltre comunicare a ESMA i link alle pagine pubblicate e ogni modifica senza ritardo ingiustificato.
ESMA deve predisporre norme tecniche di attuazione su modelli, formulari e procedure standard, da presentare alla Commissione entro il 2 febbraio 2021. Entro il 2 febbraio 2022 ESMA deve pubblicare e gestire una banca dati centrale con le sintesi nazionali e i link alle autorità competenti.
Spese e oneri per attività transfrontaliere
Se le autorità competenti applicano spese o oneri per le funzioni svolte in relazione ad attività transfrontaliere, tali importi devono essere coerenti con i costi complessivi delle funzioni esercitate. Le autorità devono inviare una fattura o altra richiesta di pagamento separata, con indicazione chiara dei mezzi di pagamento e della data di scadenza.
Entro il 2 febbraio 2020 le autorità competenti devono pubblicare sui propri siti l’elenco delle spese o degli oneri, oppure le relative metodologie di calcolo, almeno in una lingua della finanza internazionale, e comunicare a ESMA i rispettivi collegamenti ipertestuali. ESMA deve adottare norme tecniche di attuazione entro il 2 febbraio 2021. Entro il 2 febbraio 2022 ESMA deve poi pubblicare i link e uno strumento interattivo pubblico per il calcolo indicativo degli importi dovuti.
Banca dati centrale sulla commercializzazione transfrontaliera
Entro il 2 febbraio 2022 ESMA deve rendere disponibile una banca dati centrale, accessibile al pubblico e in una lingua comunemente usata nella finanza internazionale, contenente l’elenco dei FIA commercializzati in Stati membri diversi da quello di origine, dei relativi gestori e degli Stati membri di commercializzazione, nonché degli OICVM commercializzati fuori dallo Stato membro di origine, della loro società di gestione e degli Stati membri interessati.
Le nuove disposizioni non pregiudicano i registri e le banche dati già previsti dalla direttiva 2009/65/CE, dalla direttiva 2011/61/UE e dai regolamenti EuVECA ed EuSEF.
Notifiche periodiche a ESMA e portale di notifica
Ogni tre mesi le autorità competenti dello Stato membro di origine devono trasmettere a ESMA le informazioni necessarie alla banca dati centrale, incluse notifiche, lettere di notifica e informazioni ai sensi degli articoli 93 e 93 bis della direttiva 2009/65/CE e degli articoli 31, 32 e 32 bis della direttiva 2011/61/UE, oltre alle modifiche rilevanti. ESMA deve creare un portale di notifica per il caricamento dei documenti.
ESMA deve inoltre elaborare norme tecniche di attuazione sui contenuti informativi, sui formati, sui modelli, sulle procedure e sul funzionamento del portale, da sottoporre alla Commissione entro il 2 febbraio 2021.
Poteri di vigilanza delle autorità competenti
Le autorità competenti devono disporre di tutti i poteri di vigilanza e indagine necessari per l’esercizio delle funzioni previste dal regolamento. I poteri già attribuiti dalle direttive e dai regolamenti settoriali, inclusi quelli sanzionatori o relativi ad altre misure, si estendono anche ai gestori disciplinati dal presente regolamento.
Pre-commercializzazione per EuVECA ed EuSEF
Il regolamento modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 introducendo una definizione comune di pre-commercializzazione e una disciplina dettagliata e sostanzialmente identica per EuVECA ed EuSEF. La pre-commercializzazione consiste nella comunicazione di strategie o idee di investimento a potenziali investitori dell’Unione per sondarne l’interesse, prima che il fondo sia istituito o prima che sia notificato per la commercializzazione nello Stato membro interessato; tale attività non costituisce offerta o collocamento.
Sono consentite solo se le informazioni non consentono agli investitori di impegnarsi all’acquisto, non equivalgono a moduli di sottoscrizione o documenti analoghi e non coincidono con atti costitutivi, prospetti o documenti di offerta finali. Se viene fornita una bozza di prospetto o un documento di offerta, essi devono chiarire che non sono un’offerta e che non possono essere considerati completi o definitivi.
Limiti, documentazione e notifica della pre-commercializzazione
Le autorità competenti non possono imporre la notifica preventiva del contenuto o dei destinatari della pre-commercializzazione né requisiti ulteriori rispetto a quelli del regolamento. Gli investitori contattati nell’ambito della pre-commercializzazione non possono sottoscrivere quote o azioni di un fondo tramite la pre-commercializzazione stessa; ogni sottoscrizione da parte di investitori professionali entro 18 mesi dall’avvio della pre-commercializzazione si presume derivante da commercializzazione e segue le procedure di notifica ordinarie.
Entro due settimane dall’inizio della pre-commercializzazione, il gestore deve inviare alla propria autorità competente una lettera informale con l’indicazione degli Stati membri interessati, dei periodi di svolgimento, una breve descrizione e, se del caso, l’elenco dei fondi oggetto di pre-commercializzazione. L’autorità di origine deve informare senza ritardo le autorità degli Stati membri coinvolti, che possono richiedere ulteriori informazioni.
La pre-commercializzazione svolta per conto del gestore da soggetti terzi è ammessa solo se il terzo è autorizzato come impresa di investimento, ente creditizio, società di gestione di OICVM, GEFIA o agente collegato ai sensi della direttiva 2014/65/UE. Il gestore deve garantire una documentazione adeguata delle attività svolte.
Proroga del regime transitorio PRIIPs
Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 prorogando al 31 dicembre 2021 l’esenzione transitoria di cui all’articolo 32, paragrafo 1, e spostando al 31 dicembre 2019 alcune scadenze dell’articolo 33. La finalità è evitare che gli OICVM debbano fornire contemporaneamente KIID e KID, in attesa dell’esito del riesame della Commissione sul possibile allineamento dei due regimi informativi.
Valutazione della Commissione e relazione sulla reverse solicitation
Entro il 2 agosto 2024 la Commissione deve effettuare una valutazione dell’applicazione del regolamento, sulla base di una consultazione pubblica e delle discussioni con ESMA e le autorità competenti. Entro il 2 agosto 2021 deve inoltre presentare una relazione sulla reverse solicitation e sulla domanda su iniziativa dell’investitore, indicando l’entità del fenomeno, la distribuzione geografica, anche nei paesi terzi, e le sue implicazioni sul regime del passaporto; la relazione deve anche esaminare l’eventuale evoluzione del portale di notifica per centralizzare i trasferimenti documentali tra autorità.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1 agosto 2019. Tuttavia, le disposizioni sui requisiti per le comunicazioni di marketing, sulla pubblicazione delle norme nazionali di commercializzazione, sulle modifiche ai regolamenti EuVECA ed EuSEF in tema di pre-commercializzazione e sulla proroga del regolamento PRIIPs si applicano dal 2 agosto 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
Il regolamento stabilisce norme uniformi sulla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti di commercializzazione degli organismi di investimento collettivo, sulle comunicazioni di marketing rivolte agli investitori e su principi comuni relativi a spese e oneri collegati alle attività transfrontaliere. Prevede inoltre la creazione di una banca dati centrale sulla commercializzazione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo.
Ambito soggettivo
Si applica ai GEFIA, alle società di gestione di OICVM, agli OICVM privi di società di gestione, ai gestori di EuVECA e ai gestori di EuSEF.
Requisiti delle comunicazioni di marketing
Tutte le comunicazioni di marketing devono essere chiaramente identificabili come tali, descrivere con uguale evidenza rischi e rendimenti e contenere informazioni corrette, chiare e non fuorvianti. Per gli OICVM, le comunicazioni non devono contrastare con prospetto e informazioni chiave per gli investitori, devono menzionare l’esistenza di tali documenti, indicare dove e in quale lingua siano ottenibili e contenere collegamenti ipertestuali ai siti web pertinenti. Devono inoltre indicare dove reperire una sintesi dei diritti degli investitori e, se del caso, informazioni sui meccanismi di ricorso collettivo, nonché informare sulla facoltà del gestore di porre fine agli accordi di commercializzazione ai sensi dell’articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE e dell’articolo 32 bis della direttiva 2011/61/UE.
Requisiti specifici per FIA e raccordo con le informazioni agli investitori
Per i FIA, le comunicazioni di marketing con invito all’acquisto e contenuti specifici non devono essere in contrasto con le informazioni da comunicare agli investitori ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2011/61/UE, dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 346/2013, né sminuirne l’importanza. Le regole sulle comunicazioni di marketing si applicano mutatis mutandis ai FIA che pubblicano un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 o del diritto nazionale, ovvero applicano norme sul formato e contenuto delle informazioni chiave per gli investitori.
Orientamenti ESMA sulle comunicazioni di marketing
Entro il 2 agosto 2021 ESMA deve emanare e aggiornare periodicamente orientamenti sull’applicazione dei requisiti di marketing, tenendo conto anche della dimensione online delle comunicazioni.
Pubblicazione delle norme nazionali di commercializzazione
Le autorità competenti devono pubblicare e mantenere aggiornate sui propri siti web informazioni complete sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili ai requisiti di commercializzazione di FIA e OICVM, insieme a sintesi, in almeno una lingua comunemente utilizzata nella finanza internazionale. Devono inoltre comunicare a ESMA i relativi link e ogni modifica senza indebito ritardo. ESMA deve predisporre progetti di norme tecniche di attuazione su formulari, modelli e procedure standard, da presentare alla Commissione entro il 2 febbraio 2021.
Banca dati centrale ESMA sui requisiti nazionali
Entro il 2 febbraio 2022 ESMA deve pubblicare e gestire una banca dati centrale contenente le sintesi delle disposizioni nazionali e i collegamenti ipertestuali ai siti delle autorità competenti.
Verifica ex ante delle comunicazioni di marketing
Le autorità competenti possono richiedere la notifica preventiva delle comunicazioni di marketing degli OICVM, esclusivamente per verificare la conformità al regolamento e alle norme nazionali di commercializzazione. Tale notifica non è una condizione preliminare per la commercializzazione né rientra nella procedura di notifica dell’articolo 93 della direttiva 2009/65/CE. Le richieste di modifica devono essere comunicate entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione. Le procedure devono essere pubblicate, trasparenti e non discriminatorie. La disciplina si applica mutatis mutandis ai GEFIA, ai gestori di EuVECA e ai gestori di EuSEF che commercializzino FIA a investitori al dettaglio.
Reporting ESMA sulle comunicazioni di marketing
Le autorità competenti devono trasmettere a ESMA, entro il 31 marzo 2021 e poi ogni due anni, dati su richieste di modifica ex ante, richieste e decisioni ex post, violazioni più frequenti e relativi esempi. ESMA deve inviare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, entro il 30 giugno 2021 e poi ogni due anni, una relazione sul quadro dei requisiti nazionali di commercializzazione e sugli effetti delle norme sulle comunicazioni di marketing.
Principi comuni su spese e oneri
Quando sono previsti spese o oneri per l’esercizio delle funzioni delle autorità competenti in relazione ad attività transfrontaliere, tali importi devono essere proporzionati ai costi complessivi delle funzioni svolte. Le autorità devono inviare fattura, richiesta separata o istruzione di pagamento con indicazione chiara di mezzi e scadenza del pagamento.
Trasparenza su spese e oneri
Entro il 2 febbraio 2020 le autorità competenti devono pubblicare sui propri siti web l’elenco delle spese o oneri applicabili, o le metodologie di calcolo, in almeno una lingua della finanza internazionale. Devono comunicare a ESMA i link aggiornati; ESMA deve predisporre norme tecniche di attuazione entro il 2 febbraio 2021.
Strumenti informativi ESMA su spese e oneri
Entro il 2 febbraio 2022 ESMA deve pubblicare i link alle informazioni delle autorità competenti e uno strumento interattivo pubblico per il calcolo indicativo delle spese o oneri.
Banca dati centrale ESMA sulla commercializzazione transfrontaliera
Entro il 2 febbraio 2022 ESMA deve pubblicare una banca dati centrale, accessibile al pubblico, con l’elenco dei FIA commercializzati in uno Stato membro diverso da quello di origine, dei relativi gestori e degli Stati membri di commercializzazione, nonché degli OICVM commercializzati fuori dallo Stato membro di origine, della loro società di gestione e degli Stati membri interessati. Tale banca dati non pregiudica i registri e le banche dati centrali già previsti dalla normativa settoriale.
Notifiche trimestrali a ESMA
Ogni tre mesi le autorità competenti dello Stato membro di origine devono comunicare a ESMA le informazioni necessarie alla banca dati centrale, incluse notifiche, lettere di notifica e altre informazioni previste dalla direttiva 2009/65/CE e dalla direttiva 2011/61/UE, nonché le modifiche rilevanti. ESMA deve creare un portale di notifica per il caricamento dei documenti. La Commissione adotta norme tecniche di attuazione su contenuti, formati, modelli, procedure e funzionamento del portale.
Poteri delle autorità competenti
Le autorità competenti devono disporre di tutti i poteri di vigilanza e indagine necessari. I poteri già attribuiti dalla direttiva 2009/65/CE, dalla direttiva 2011/61/UE e dai regolamenti EuVECA, EuSEF ed ELTIF, inclusi quelli sanzionatori o di altra natura, si applicano anche ai gestori disciplinati dal regolamento.
Pre-commercializzazione per EuVECA e EuSEF
Il regolamento modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 introducendo una definizione armonizzata di pre-commercializzazione e un nuovo articolo 4 bis in entrambi i testi. La pre-commercializzazione è consentita nell’Unione purché le informazioni non siano sufficienti a far impegnare gli investitori, non equivalgano a moduli di sottoscrizione o documenti analoghi e non coincidano con atti costitutivi, prospetto o documenti di offerta finali. I progetti di prospetto o documenti di offerta devono indicare che non costituiscono un’offerta e che le informazioni non sono complete.
Limiti e condizioni della pre-commercializzazione
Le autorità competenti non possono imporre notifiche preventive sul contenuto o sui destinatari della pre-commercializzazione, né condizioni ulteriori rispetto a quelle previste. Le quote o azioni sottoscritte da investitori professionali entro 18 mesi dall’avvio della pre-commercializzazione si considerano risultanti dalla commercializzazione e sono soggette alle procedure di notifica applicabili. Entro due settimane dall’inizio, il gestore deve inviare una lettera informale alla propria autorità competente con Stati membri coinvolti, periodi, descrizione e strategia di investimento; l’autorità di origine informa gli altri Stati membri interessati, che possono chiedere ulteriori informazioni.
Pre-commercializzazione tramite terzi
Un terzo può svolgere attività di pre-commercializzazione per conto del gestore solo se autorizzato come impresa di investimento, ente creditizio, società di gestione di OICVM, GEFIA o agente collegato ai sensi della direttiva 2014/65/UE. Il gestore deve garantire un’adeguata documentazione delle attività di pre-commercializzazione.
Proroga del regime PRIIPs per OICVM
Il regolamento modifica l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, sostituendo il termine del 31 dicembre 2019 con il 31 dicembre 2021, e proroga al 31 dicembre 2019 alcune date dell’articolo 33. La ratio è evitare la coesistenza di KIID e KID per lo stesso OICVM in attesa dell’esito del riesame della Commissione.
Valutazione e relazione sulla reverse solicitation
Entro il 2 agosto 2024 la Commissione deve valutare l’applicazione del regolamento sulla base di una consultazione pubblica e delle discussioni con ESMA e autorità competenti. Entro il 2 agosto 2021 deve inoltre presentare una relazione sulla reverse solicitation e sulla domanda su iniziativa dell’investitore, indicando entità, distribuzione geografica, anche nei paesi terzi, e impatto sul regime del passaporto; la relazione deve anche esaminare l’eventuale sviluppo del portale di notifica per far transitare tutti i documenti tra autorità competenti.
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