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Decreto dirigenziale n. 290 del 25/07/2023

Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto approva il dispositivo "CELERITAS MVD 2022" della società EngiNe s.r.l. per l’accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea e media, sulla base del Codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione e del parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Vengono descritte le caratteristiche tecniche del sistema, le condizioni di installazione ed esercizio, i limiti di impiego su più corsie, l’obbligo di verifiche periodiche e le regole per produzione, commercializzazione e integrità del prototipo approvato.

Approvazione del dispositivo per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità "CELERITAS MVD 2022" di EngiNe s.r.l.

Approvazione del dispositivo "CELERITAS MVD 2022"

Il decreto approva, ai sensi dell’art. 45 del Codice della strada e della normativa tecnica di attuazione, il dispositivo di controllo velocità "CELERITAS MVD 2022" prodotto da EngiNe s.r.l. L’approvazione riguarda l’accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea e media, sulla base dell’istruttoria svolta e del parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Base normativa e istruttoria

L’atto richiama come riferimenti principali:

  • l’art. 45 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per l’approvazione o omologazione dei dispositivi di accertamento automatico;
  • l’art. 192 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sulle procedure di approvazione e omologazione;
  • l’art. 142 del Codice della strada sui limiti di velocità;
  • l’art. 201 del Codice della strada, in particolare i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, per i casi di contestazione non immediata e per l’uso di dispositivi omologati o approvati;
  • l’art. 345 del regolamento, sui requisiti generali delle apparecchiature di accertamento;
  • il D.M. n. 282 del 13 giugno 2017, relativo alle procedure per l’approvazione dei rilevatori di velocità e alle verifiche periodiche.

La società EngiNe s.r.l. ha presentato istanza il 1° novembre 2020, integrata con il deposito del prototipo il 2 novembre 2020. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Terza Sezione, con voto n. 03/23 del 24 maggio 2023, ha espresso parere favorevole subordinatamente al recepimento di prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni. La società ha poi trasmesso integrazioni con note dell’8 giugno e del 14 luglio 2023, comprensive dei manuali tecnici richiamati nel decreto.

Oggetto dell’approvazione

Il dispositivo è approvato per:

  • l’accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea;
  • l’accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità media.

Il decreto precisa che il sistema è in grado di rilevare il transito dei veicoli in violazione, classificarli in macroclassi, acquisire le immagini e gestire le procedure previste per il trattamento dei dati, nei limiti delle caratteristiche tecniche e funzionali approvate.

Caratteristiche tecniche del sistema

Per la sola velocità media, il dispositivo comprende l’unità di ripresa denominata Vista EnVES09-4KM-CTX, composta da:

  • telecamera principale in bianco e nero;
  • telecamera di contesto a colori;
  • illuminatore IR;
  • sottosistema di elaborazione;
  • sottosistema di comunicazione;
  • modulo GPS-GLONASS per la geolocalizzazione.

Per il rilevamento anche della velocità istantanea, oltre all’unità di ripresa è previsto il radar UMRR-11 Type 44.

Il decreto evidenzia inoltre la capacità del sistema di oscurare le targhe di eventuali veicoli ripresi nella scena ma non coinvolti nella violazione, nonché di oscurare il parabrezza dei veicoli in caso di riprese frontali.

Funzioni escluse dal perimetro dell’approvazione

Alcune funzioni dichiarate nel manuale dal produttore non rientrano nell’approvazione ministeriale e sono utilizzabili solo per finalità statistiche o di monitoraggio, in forma anonima e senza trattamento delle targhe dei veicoli in transito. Tali funzioni non possono essere usate per l’accertamento delle violazioni al Codice della strada:

  • riconoscimento automatico dei pannelli delle merci pericolose, con lettura dei codici ONU e Kemler;
  • invio al server centrale dei dati statistici relativi a tutti i transiti rilevati, con possibilità di conteggio e analisi dei dati di classificazione;
  • archiviazione di tutti i veicoli in transito per eventuali scopi di polizia, da conservare secondo tempi e modalità previsti dalla normativa privacy.

Installazione, esercizio e limiti operativi

Le condizioni di installazione devono rispettare i manuali del dispositivo e le configurazioni di prova, per evitare modifiche che possano compromettere la funzionalità del sistema approvato. L’installazione deve inoltre essere conforme al Codice della strada e al relativo regolamento, senza creare pericolo per la circolazione di veicoli e pedoni e nel rispetto delle norme di sicurezza per apparecchiature elettriche installate in luoghi accessibili al pubblico, compresi gli interventi di manutenzione.

Per l’impiego come rilevatore di velocità istantanea, il dispositivo può monitorare al massimo quattro corsie, a prescindere dal senso di marcia; oltre tale soglia devono essere previsti più dispositivi. Per la velocità media, il limite operativo è di due corsie, sempre indipendentemente dal senso di marcia, con necessità di più dispositivi in caso di numero superiore di corsie.

È previsto l’obbligo di sottoporre il dispositivo a verifiche periodiche di funzionalità e taratura ai sensi del D.M. n. 282 del 13 giugno 2017. Inoltre, gli accertamenti in modalità istantanea e media non possono essere effettuati congiuntamente nella medesima tratta, per evitare l’applicazione di più sanzioni per la stessa infrazione.

Modalità di contestazione

Il decreto precisa che il dispositivo è in grado di funzionare in modo completamente automatico e consente la contestazione differita. In presenza dell’organo di polizia, può essere utilizzato anche per la contestazione immediata.

Produzione, commercializzazione e vincoli tecnici

I dispositivi prodotti e commercializzati sulla base del decreto devono essere conformi al prototipo depositato presso il Ministero il 2 novembre 2020 e alla documentazione tecnica depositata. Ogni esemplare del sistema di ripresa e, se presente, del radar deve riportare indelebilmente gli estremi del decreto e il nome del produttore.

Non è consentito apportare modifiche al dispositivo o ai suoi componenti senza una specifica modifica del decreto di approvazione. La commercializzazione deve avvenire unitamente ai manuali del dispositivo, che si applicano nei limiti e alle condizioni del decreto, per quanto non in contrasto con esso.

Punti principali

Base normativa e istruttoria

L’atto richiama l’art. 45 del d.lgs. n. 285/1992, l’art. 192 del d.P.R. n. 495/1992, l’art. 142 e l’art. 201 del Codice della strada, l’art. 345 del regolamento e il D.M. n. 282 del 13 giugno 2017 sulle procedure di approvazione e sulle verifiche periodiche. La richiesta di approvazione è stata presentata da EngiNe s.r.l. il 1° novembre 2020, con deposito del prototipo il 2 novembre 2020, ed è stata supportata dal voto favorevole n. 03/23 del 24 maggio 2023 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, condizionato al recepimento di prescrizioni e osservazioni.

Oggetto dell’approvazione

Il dispositivo "CELERITAS MVD 2022" è approvato per l’accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità istantanea e media. Il sistema è indicato come idoneo a rilevare il transito dei veicoli, classificarli in macroclassi, acquisire le immagini e gestire le procedure di trattamento dati previste dalla disciplina applicabile.

Caratteristiche tecniche principali

Per la sola velocità media, il sistema comprende l’unità di ripresa Vista EnVES09-4KM-CTX, dotata di telecamera principale in bianco e nero, telecamera di contesto a colori, illuminatore IR, sottosistema di elaborazione, sottosistema di comunicazione e modulo GPS-GLONASS. Per la rilevazione anche della velocità istantanea, è previsto, oltre all’unità di ripresa, il radar UMRR-11 Type 44.

Limiti funzionali e impieghi esclusi dall’approvazione

Alcune funzioni dichiarate dal produttore restano fuori dal perimetro dell’approvazione e possono essere usate solo per finalità statistiche o di monitoraggio, in forma anonima e senza trattamento delle targhe. In particolare, non sono utilizzabili per l’accertamento delle violazioni al Codice della strada il riconoscimento automatico dei pannelli ADR, l’invio al server centrale di dati statistici relativi a tutti i transiti e l’archiviazione di tutti i veicoli per eventuali scopi di polizia, nel rispetto della normativa privacy.

Installazione, esercizio e verifiche

L’installazione deve rispettare i manuali del dispositivo e la normativa stradale e di sicurezza, senza alterare la configurazione approvata e senza costituire pericolo per veicoli e pedoni. In modalità istantanea il dispositivo può controllare al massimo quattro corsie; in modalità media al massimo due corsie, con necessità di più dispositivi oltre tali soglie. È inoltre previsto l’obbligo di verifiche periodiche di funzionalità e taratura ai sensi del D.M. n. 282/2017.

Regole di utilizzo nelle contestazioni

L’accertamento in modalità istantanea e quello in modalità media non possono essere effettuati congiuntamente nella medesima tratta, per evitare la duplicazione sanzionatoria. Il dispositivo è comunque descritto come idoneo al funzionamento completamente automatico, alla contestazione differita e, in presenza dell’organo di polizia, alla contestazione immediata.

Produzione, commercializzazione e vincoli sul prototipo

I dispositivi prodotti e commercializzati dovranno essere conformi al prototipo depositato il 2 novembre 2020 e alla documentazione tecnica depositata. Ogni esemplare di sistema di ripresa e, se presente, di radar dovrà riportare indelebilmente gli estremi del decreto e il nome del produttore. Non sono consentite modifiche ai componenti approvati senza specifica modifica del decreto. La commercializzazione dovrà avvenire unitamente ai manuali del dispositivo, validi nei limiti e alle condizioni del decreto.

Come è indicizzato

Materiesicurezza stradalemotorizzazioneapparecchiature di controllo velocitàprivacy e trattamento datiautotrasporto

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