Decreto dirigenziale n. 54 del 01/08/2023
Decreto di Qualifica della Società RINA SERVICES S.p.A. con sede legale in Via Corsica, 12 – 16128 - Genova, quale organismo designato ai sensi dell’art. 15 comma 8 del decreto legislativo n. 57/2019 con riferimento ai sottosistemi: Materiale Rotabile, CCS di bordo, CCS a terra, Infrastrutture, Energia, Esercizio e gestione del traffico, Manutenzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto qualifica RINA SERVICES S.p.A. come organismo designato (DeBo) per la certificazione di conformità di specifici sottosistemi ferroviari, in attuazione del d.lgs. 57/2019 e della disciplina europea sull’interoperabilità ferroviaria. Il provvedimento dà atto del rinnovo dell’accreditamento ACCREDIA secondo UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012, definisce gli obblighi operativi dell’organismo, la vigilanza affidata ad ACCREDIA e le cause di diffida, sospensione e revoca. La validità della designazione è fissata dal 13 novembre 2023 al 12 novembre 2027, in coerenza con la scadenza dell’accreditamento.
Qualifica della società RINA SERVICES S.p.A. quale organismo designato (DeBo) ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. 57/2019 per diversi sottosistemi ferroviari
Qualifica di RINA SERVICES S.p.A. come organismo designato (DeBo) per sottosistemi ferroviari
Il decreto dispone la qualifica di RINA SERVICES S.p.A. quale organismo designato ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. 57/2019, nell’ambito della disciplina sull’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea. Il provvedimento si colloca nel quadro delle norme europee e nazionali in materia di sicurezza ferroviaria, accreditamento e valutazione della conformità.
Base normativa e presupposti istruttori
Il decreto richiama il regolamento (CE) n. 765/2008, il regolamento (UE) 2016/796 sull’ERA, la direttiva 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie e la direttiva 2016/797 sull’interoperabilità ferroviaria. Sul piano nazionale, sono richiamati il d.lgs. 14 maggio 2019, n. 50 e il d.lgs. 14 maggio 2019, n. 57, nonché la convenzione MIT-ACCREDIA del 1 luglio 2019 e il DD n. 37 del 28 giugno 2019, che definisce le modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità e di analisi dei rischi in ambito ferroviario.
Il provvedimento prende atto della richiesta presentata da RINA SERVICES S.p.A. il 25 luglio 2023 e del rinnovo dell’accreditamento deliberato da ACCREDIA con nota del 31 luglio 2023, attestante la conformità alla norma UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012. Sulla base della documentazione prodotta, l’Amministrazione ritiene sussistenti i presupposti per la qualifica.
Soggetto qualificato e ambito della designazione
RINA SERVICES S.p.A., con sede legale in Via Corsica 12, Genova, è qualificata come organismo designato (Designated Body - DeBo). La qualifica riguarda i seguenti sottosistemi:
- Infrastrutture;
- Energia;
- Controllo-comando e segnalamento a terra;
- Controllo-comando e segnalamento di bordo;
- Materiale rotabile;
- Esercizio e gestione del traffico;
- Manutenzione.
Il decreto distingue i sottosistemi strutturali da quelli funzionali, collocando la designazione nel perimetro delle attività di certificazione e valutazione di conformità richieste dalla disciplina ferroviaria europea.
Obblighi operativi dell’organismo designato
L’organismo deve svolgere le attività di certificazione secondo le modalità previste dal d.lgs. 57/2019. È tenuto a mantenere la struttura, l’organizzazione, il personale e le risorse strumentali dichiarate, incluse le scelte relative all’utilizzo di laboratori e consulenti esterni; ogni variazione deve essere preventivamente approvata da ACCREDIA.
Gli atti di certificazione, compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni e restare a disposizione del MIT e di ANSFISA. Inoltre, RINA SERVICES S.p.A. deve comunicare al Ministero:
- ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
- ogni circostanza che incida sull’ambito e sulle condizioni di notifica;
- eventuali richieste di informazione ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato;
- su richiesta, le attività svolte nell’ambito della notifica, comprese quelle transfrontaliere e di subappalto.
Per quanto non espressamente disciplinato dal decreto, valgono il d.lgs. 57/2019, la direttiva 2016/797/UE e gli ulteriori provvedimenti ministeriali applicabili.
Vigilanza, rinnovo della designazione e regime sanzionatorio
La vigilanza sull’attività dell’organismo è affidata ad ACCREDIA, che verifica la permanenza dei requisiti e la regolarità delle operazioni svolte. La designazione ha durata correlata alla validità del certificato di accreditamento.
Per il rinnovo della designazione o per l’estensione ad uno o più sottosistemi, l’organismo deve presentare istanza secondo le modalità del d.lgs. 57/2019 e del DD n. 37/2019; per il rinnovo, la domanda deve essere depositata almeno due mesi prima della scadenza.
Il decreto prevede un sistema graduato di misure in caso di difformità:
- diffida nei casi di minore gravità;
- sospensione dell’attività da 15 giorni a 6 mesi nei casi più gravi o in caso di reiterazione dopo diffida;
- revoca in caso di reiterate gravi violazioni o di mancato adeguamento alle prescrizioni della sospensione.
È prevista la sospensione immediata se l’organismo perde i requisiti per la notifica. Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento, l’organismo deve sospendere l’attività di certificazione e informare immediatamente MIT e ANSFISA. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati anche ad ACCREDIA, ad ANSFISA, all’ERA e, se necessario, alla Commissione europea.
Decorrenza e durata
La qualifica decorre dal 13 novembre 2023, ossia dal giorno successivo alla scadenza del precedente decreto dirigenziale n. 60 del 22 novembre 2019, e resta valida fino al 12 novembre 2027, coincidente con la scadenza dell’allegato CSAAR al certificato di accreditamento n. 0002PRD rilasciato da ACCREDIA.
Pubblicazione
Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e su quello di ANSFISA, assicurandone la conoscibilità istituzionale.
Punti principali
Base normativa e presupposti
Il decreto è adottato in attuazione del quadro europeo e nazionale in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria, richiamando il regolamento (UE) 2016/796, le direttive 2016/798 e 2016/797, il d.lgs. 14 maggio 2019, n. 50 e il d.lgs. 14 maggio 2019, n. 57. Viene inoltre richiamata la convenzione MIT-ACCREDIA del 1 luglio 2019 e il decreto direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 sulle modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità.
Qualifica di RINA SERVICES S.p.A.
RINA SERVICES S.p.A., con sede legale in Genova, viene qualificata come organismo designato (Designated Body - DeBo) ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. 57/2019. La designazione riguarda i sottosistemi strutturali Infrastrutture, Energia, Controllo-comando e segnalamento a terra e di bordo, Materiale Rotabile, nonché i sottosistemi funzionali Esercizio e gestione del traffico e Manutenzione.
Obblighi dell’organismo designato
L’organismo deve svolgere le attività secondo le modalità del d.lgs. 57/2019 e mantenere invariata, salvo approvazione preventiva di ACCREDIA, la propria struttura organizzativa, il personale, le risorse strumentali, i laboratori e i consulenti esterni indicati nella documentazione agli atti. Gli atti di certificazione e i rapporti di prova devono essere conservati per almeno dieci anni e resi disponibili al MIT e ad ANSFISA. Sono inoltre previsti specifici obblighi di comunicazione al Ministero su rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri di certificati, circostanze incidenti sulla notifica, richieste delle autorità di vigilanza e attività svolte, anche transfrontaliere o in subappalto.
Vigilanza, rinnovo e sanzioni
La vigilanza è demandata ad ACCREDIA, quale ente unico di accreditamento. La designazione ha durata collegata a quella del certificato di accreditamento; per rinnovo o estensione ad altri sottosistemi l’organismo deve presentare domanda secondo il d.lgs. 57/2019 e il DD n. 37/2019, con istanza di rinnovo almeno due mesi prima della scadenza. Il decreto disciplina diffida, sospensione da 15 giorni a 6 mesi e revoca in caso di violazioni, nonché la sospensione immediata se vengono meno i requisiti di notifica o se ACCREDIA sospende/revoca l’accreditamento di base.
Decorrenza e pubblicità
Il provvedimento decorre dal 13 novembre 2023, giorno successivo alla scadenza del precedente decreto dirigenziale n. 60 del 22 novembre 2019, e resta valido fino al 12 novembre 2027, data di scadenza dell’allegato CSAAR al certificato di accreditamento n. 0002PRD. Il decreto è pubblicato sul sito del MIT e di ANSFISA.
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