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Sentenza

Sentenza n. 913/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 73/2024 del Tribunale di Modena, pubblicata in data 18.01.2024.

Giustizia amministrativa202600079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 73/2024 del Tribunale di Modena, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 73/2024 del Tribunale di Modena, pubblicata il 18 gennaio 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 12 settembre 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, dovrà intervenire in sostituzione dell'Amministrazione, entro i successivi novanta giorni, il commissario ad acta individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con facoltà di subdelega a un dirigente o funzionario esperto. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, predisponendo, in caso di ulteriore inadempimento, misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'Amministrazione, dopo la notificazione ai fini della decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione, il beneficiario può agire in ottemperanza e il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni giudiziali entro un termine determinato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata persistente inadempienza dell'Amministrazione può giustificare la contestuale nomina di un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte e dopo l'inutile decorso del termine assegnato per l'esecuzione spontanea.
  • L'ordine di esecuzione del giudicato può essere rivolto sia all'Amministrazione intimata sia all'organo dirigenziale competente a curare gli adempimenti necessari, con previsione di poteri sostitutivi e di delega secondo quanto stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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