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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06491/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

Dopo un accertamento tecnico preventivo, alcuni acquirenti di villette convenivano in giudizio costruttrice-venditrice, direttore dei lavori, responsabile della parte strutturale, collaudatore delle opere in cemento armato e collaudatore dell’isolamento acustico, chiedendo il risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c. per gravi difetti degli immobili. Il tribunale accoglieva in parte le domande e condannava diversi convenuti. In appello, il professionista responsabile della parte strutturale contestava: la mancata declaratoria di decadenza e prescrizione; l’erronea applicazione, ai fini dell’accertamento della responsabilità, del d.m. 14 gennaio 2008 anziché dei decreti ministeriali del 9 e 16 gennaio 1996, vigenti all’epoca della progettazione e dei lavori; l’asserita incongruenza della consulenza tecnica d’ufficio e la necessità di rinnovarla; l’omessa considerazione di una PEC e di altra documentazione che, secondo lui, dimostrerebbero una diversa profondità degli scavi e quindi una maggiore portanza delle fondazioni. La Corte d’appello respingeva tali censure e la Cassazione è stata investita di due motivi, entrambi centrati sulla normativa tecnica applicabile e sulla mancata rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, nonché sulla pretesa violazione delle regole probatorie e di valutazione della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili e ha rigettato il ricorso. Ha osservato, in sintesi, che la censura sulla normativa tecnica non indicava in modo specifico quali prescrizioni dei decreti del 1996 sarebbero state diverse e decisive rispetto a quelle del d.m. 14 gennaio 2008, né confutava efficacemente la ratio della decisione di merito, fondata sulle risultanze della consulenza tecnica e sulla responsabilità del ricorrente per la redazione di elaborati incongruenti e per l’omesso controllo delle difformità esecutive. Quanto alla richiesta di rinnovazione della consulenza, la Corte ha rilevato che il ricorrente proponeva rilievi in gran parte meritali, dava valore a una propria dichiarazione soggettiva contrapposta a riscontri tecnici oggettivi e formulava richiami documentali generici; inoltre, la Corte d’appello aveva già motivato sul fatto che le critiche non erano specifiche né idonee a scalfire le conclusioni del primo giudice, soprattutto dopo plurimi supplementi peritali. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato, mentre non sono state liquidate spese in favore di un intimato evocato solo per litis denuntiatio.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    È stata confermata l’applicazione della responsabilità per gravi difetti dell’opera edilizia nei confronti del professionista che abbia concorso con la propria attività causale alla realizzazione dei difetti dell’immobile.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    I motivi di ricorso sono stati scrutinati come denunce di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità e per mancata confutazione della ratio decidendi.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione della consulenza tecnica e delle altre prove; la Corte ha ribadito che occorre una critica specifica e non meramente assertiva.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio e alla sua mancata rinnovazione, senza esito favorevole per il ricorrente.

  • art. 191 c.p.c.

    Richiamato per contestare la disciplina della consulenza tecnica d’ufficio e la mancata riconvocazione dell’ausiliario.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per dedurre una errata ripartizione dell’onere della prova; la doglianza è stata respinta perché generica e non decisiva.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Richiamato per sostenere la non retroattività del d.m. 14 gennaio 2008, ma la censura è stata giudicata inammissibile per difetto di specificità.

  • d.m. 9 gennaio 1996

    Indicati dal ricorrente come normativa applicabile ratione temporis alla progettazione e alla direzione dei lavori.

  • d.m. 16 gennaio 1996

    Indicati dal ricorrente come normativa applicabile ratione temporis alla progettazione e alla direzione dei lavori.

  • d.m. 14 gennaio 2008

    Utilizzato nell’elaborato peritale e nelle decisioni di merito per la valutazione della sicurezza e degli eventuali interventi su costruzioni esistenti; la Corte ha ritenuto che la censura contro il suo impiego fosse aspecifica e non decisiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per l’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura che prospetti l’erronea applicazione di una normativa tecnica deve indicare in modo specifico quali regole alternative sarebbero applicabili e in che misura la loro applicazione avrebbe inciso sulla decisione; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La contestazione della consulenza tecnica d’ufficio non può risolversi in una mera riproposizione di rilievi di merito o in affermazioni soggettive contrapposte a riscontri tecnici oggettivi; è necessario evidenziare puntualmente l’errore decisivo e il suo concreto impatto sulla motivazione.
  • La richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica è infondata quando le critiche alla perizia sono generiche, già esaminate dal giudice di merito, e non dimostrano che il primo giudice si sia acriticamente limitato a recepire le conclusioni dell’ausiliario.
  • Ai fini della responsabilità ex art. 1669 c.c., il professionista incaricato della progettazione e/o direzione lavori risponde anche per l’omesso controllo delle difformità esecutive e per l’elaborazione di elaborati tecnici incongruenti o non esaustivi, quando tali condotte abbiano contribuito ai gravi difetti dell’opera.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che investe il vizio di motivazione o l’omesso esame di un fatto decisivo deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se non coglie il nucleo argomentativo della decisione, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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