Sentenza n. 3089/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'ottemperanza al Decreto ingiuntivo n. 519/2015 del 22 giugno 2015, r.g. n. 2202/2015, emesso dal Tribunale di Napoli Nord.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 519/2015 del Tribunale di Napoli Nord, dichiarato esecutivo e notificato all’amministrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto con il quale il Tribunale di Napoli Nord aveva riconosciuto un credito da lavoro nei confronti dell’amministrazione, condannandola al pagamento di euro 1.895,34, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese della procedura. Il decreto era stato dichiarato esecutivo, munito di formula esecutiva e notificato, ma era rimasto ineseguito. La ricorrente ha domandato l’ordine di pagamento entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza fornire elementi ostativi all’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., poiché il decreto ingiuntivo non opposto ha valore di cosa giudicata ed è idoneo a fondare l’ottemperanza anche quando proviene dal giudice ordinario. Il Ministero, quale successore dell’originario MIUR, è stato ordinato di dare completa esecuzione al decreto entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, ove non vi avesse già provveduto o vi avesse provveduto solo parzialmente. L’ordine non comprende le spese della procedura liquidate nel decreto, poiché i difensori antistatari sono titolari di un autonomo diritto di credito e non risultano aver proposto il ricorso. Sono state riconosciute, nei limiti indicati in motivazione, le spese accessorie funzionali alla pubblicazione, esame e notificazione del titolo e agli atti necessari all’introduzione dell’ottemperanza; sono invece escluse le spese di precetto e quelle di procedure esecutive civili non satisfattive. È stato nominato, per l’eventuale inerzia successiva, il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega, ponendo a carico del Ministero il compenso di euro 500. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario, tra cui rientra il decreto ingiuntivo non opposto avente valore di cosa giudicata.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del titolo e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 656 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo non opposto è impugnabile soltanto con revocazione o opposizione di terzo nei limitati casi previsti, conseguendo valore di cosa giudicata.
art. 429 c.p.c.
È richiamato dal decreto ingiuntivo quale parametro per il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme dovute.
art. 150 disp. att. c.p.c.
È richiamato dal decreto ingiuntivo per la decorrenza e il calcolo degli interessi sulle somme rivalutate.
artt. 474 ss. c.p.c.
Regolano l’esecuzione forzata civile; le relative spese, comprese quelle di precetto, non sono normalmente riconoscibili nel giudizio di ottemperanza quando il creditore abbia scelto quest’ultimo strumento.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto, una volta dichiarato esecutivo, acquista valore di cosa giudicata ed è idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., anche se emesso dal giudice ordinario.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione debitrice di dare esecuzione al decreto ingiuntivo entro un termine e può nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a operare in caso di persistente inerzia.
- L’amministrazione succeduta all’ente originariamente ingiunto è passivamente legittimata nel giudizio di ottemperanza relativamente all’obbligazione patrimoniale risultante dal titolo giudiziale.
- Le spese successive al titolo azionato sono riconoscibili in ottemperanza soltanto quando siano funzionali alla pubblicazione, all’esame, alla notificazione del titolo o agli atti necessari all’introduzione del giudizio; non sono invece dovute le spese di precetto o quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, quando il creditore abbia scelto il giudizio di ottemperanza.
- Le spese della procedura liquidate nel decreto ingiuntivo non possono essere attribuite al creditore che agisce in ottemperanza se il titolo le riconosce direttamente ai difensori antistatari, titolari di un autonomo credito, e questi ultimi non hanno proposto il ricorso.
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