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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2340

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2340 della Commissione, del 13 novembre 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Yenice Ihlamur Balı (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R2340

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione iscrive la denominazione "Yenice Ihlamur Balı" nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche come DOP. La Commissione adotta la registrazione dopo la pubblicazione della domanda ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 e constata che non è stata presentata alcuna opposizione. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE dell’indicazione geografica "Yenice Ihlamur Balı" come DOP.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’indicazione geografica "Yenice Ihlamur Balı", quale denominazione di origine protetta (DOP) presentata dalla Karabük Province Beekeepers Association (Turchia) ai fini della registrazione nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. Produce effetti nell’ordinamento dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non disciplina in generale il settore delle indicazioni geografiche, ma decide sull’iscrizione della specifica denominazione indicata, a seguito della pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni.

Iscrizione della DOP "Yenice Ihlamur Balı"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2340 della Commissione iscrive la denominazione "Yenice Ihlamur Balı" nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche come denominazione di origine protetta (DOP). L’atto costituisce il passaggio finale della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, dopo la pubblicazione della domanda e l’assenza di opposizioni.

Base normativa e svolgimento della procedura

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli. In particolare, il provvedimento si fonda sull’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento citato.

La domanda di registrazione della denominazione "Yenice Ihlamur Balı" è stata presentata dalla Karabük Province Beekeepers Association, associazione di produttori della Turchia, ed è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143. La Commissione precisa inoltre che non è stata trasmessa alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del medesimo regolamento.

Effetto giuridico della registrazione

A seguito di tale esito procedurale, l’articolo 1 dispone l’iscrizione della denominazione nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. La registrazione conferisce quindi tutela UE alla denominazione come DOP nell’ambito del sistema delle indicazioni geografiche.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure di recepimento.

Disposizioni principali

Base giuridica e contesto procedurale

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda di registrazione dell’indicazione geografica "Yenice Ihlamur Balı" era stata presentata dalla Karabük Province Beekeepers Association (Turchia) e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

Assenza di opposizioni

La Commissione rileva che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, circostanza che consente di procedere alla registrazione.

Iscrizione nel registro dell’Unione

L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica "Yenice Ihlamur Balı" (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricolidenominazioni di origine protettaregistri ue

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