Regolamento (UE) 2025/2342
Regolamento (UE) 2025/2342 della Commissione, del 13 novembre 2025, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca degli scorfani nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 da parte di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolati in uno Stato membro dell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la chiusura, con effetto dal 22 ottobre 2025, della pesca degli scorfani nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 da parte dei pescherecci dell’Unione europea. La misura deriva dall’esaurimento del contingente 2025 assegnato nell’ambito NEAFC, come comunicato alla Commissione. Dal momento della chiusura sono vietate le principali operazioni di pesca e movimentazione delle catture relative allo stock interessato.
Chiusura delle attività di pesca degli scorfani nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 per il 2025 da parte dei pescherecci dell’Unione europea.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolati in uno Stato membro dell’Unione europea che pescano lo stock di scorfani (Sebastes spp.) nelle acque internazionali delle zone 1 e 2, nell’ambito del contingente "Altri". L’effetto riguarda tutte le attività di pesca connesse a tale stock, inclusi tenere a bordo, trasferire, trasbordare e sbarcare le catture effettuate dopo la data di chiusura. La chiusura opera per il contingente 2025 assegnato alle parti contraenti NEAFC, compresa l’Unione europea, e si riferisce alla data di esaurimento indicata nell’allegato, pari al 22 ottobre 2025.
Chiusura delle attività di pesca degli scorfani nelle acque internazionali delle zone 1 e 2
Il regolamento adotta una misura di chiusura immediata della pesca di scorfani (Sebastes spp.) nelle acque internazionali delle zone 1 e 2. La base normativa richiamata è il regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo della politica comune della pesca, in particolare l’articolo 36, paragrafo 2, e il regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio che fissa le possibilità di pesca per il 2025.
Contesto e presupposti della chiusura
La Commissione prende atto delle informazioni ricevute secondo cui le catture dello stock interessato da parte di pescherecci di parti contraenti NEAFC hanno determinato l’esaurimento del contingente 2025. Poiché anche pescherecci dell’Unione europea stavano esercitando la pesca sul medesimo stock, si rende necessaria la chiusura delle attività per evitare superamenti del contingente assegnato.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica ai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolati in uno Stato membro dell’Unione europea. L’ambito oggettivo riguarda lo stock di scorfani nelle acque internazionali delle zone 1 e 2, identificato nell’allegato come RED/1/2INT, e si riferisce specificamente ai soggetti che pescano nell’ambito del contingente "Altri".
Effetti della chiusura e divieti operativi
Dalla data di chiusura indicata nell’allegato, ossia il 22 ottobre 2025, il contingente si considera esaurito. Da tale data sono vietate le attività di pesca dello stock da parte delle unità interessate; sono altresì vietati, per le catture ottenute dopo tale data, il trattenimento a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco. La formulazione della misura mira a impedire qualsiasi ulteriore sfruttamento del contingente oltre il limite consentito.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente 2025
Il contingente di pesca assegnato per il 2025 alle parti contraenti della NEAFC, compresa l’Unione europea, per lo stock di scorfani nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 si considera esaurito a decorrere dalla data indicata nell’allegato, ossia il 22 ottobre 2025.
Divieto di pesca e di operazioni connesse
Per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolati in uno Stato membro dell’Unione europea, che pescano nell’ambito del contingente "Altri", le attività di pesca dello stock sono vietate dalla data di chiusura. È inoltre vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 13 nov 2025Regolamento (UE) 2025/2288
- Regolamento · 13 nov 2025Regolamento (UE) 2025/2289
- Regolamento · 13 nov 2025Regolamento (UE) 2025/2295
- Regolamento · 13 nov 2025Regolamento (UE) 2025/2339
- Regolamento · 13 nov 2025Regolamento (UE) 2025/2340
- Regolamento · 13 nov 2025Regolamento (UE) 2025/2341
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →