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Circolare

Circolare numero 37 del 9-2-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il nuovo regime della riscossione esattoriale dei crediti contributivi dell'Istituto a seguito dell'entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione dal 1 gennaio 1990. Vengono richiamate le modalità operative per ruoli, cartelle, versamenti dei concessionari, soppressione dei riassunti e gestione delle tolleranze. Sono inoltre disciplinati i ruoli di dicembre 1989, la rata di febbraio dei ruoli di settembre 1989, la riscossione dei residui crediti e la cessazione delle funzioni dei ricevitori provinciali.

Nuove disposizioni sulla riscossione esattoriale dei crediti dell'Istituto dal 1 gennaio 1990

Nuove disposizioni sulla riscossione esattoriale

La circolare disciplina il passaggio al nuovo sistema di riscossione esattoriale dei crediti dell'Istituto, conseguente all'entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione dal 1 gennaio 1990. Vengono precisati i ruoli, le scadenze, gli adempimenti delle Sedi e dei concessionari, nonché la gestione della fase transitoria per i ruoli formati nel 1989.

Quadro normativo di riferimento

Dal 1 gennaio 1990 la riscossione dei crediti contributivi dell'Istituto, quando effettuata tramite ruoli esattoriali, è disciplinata dagli artt. 2 e 67 del DPR 28 gennaio 1988 n. 43, in forza del richiamo operato dall'art. 2 del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389. La disciplina precedente, adottata con le circolari richiamate in premessa, era stata predisposta in via transitoria in attesa dell'operatività del nuovo sistema.

Soggetti della riscossione e modalità operative

La riscossione è affidata ai concessionari, che hanno sostituito gli esattori a decorrere dal 1 gennaio 1990. Il sistema opera senza obbligo del non riscosso per riscosso e prevede la riscossione in unica soluzione alla prima scadenza utile successiva alla formazione del ruolo.

Le SAP, dopo aver ricevuto i ruoli dal Consorzio Nazionale Esattori, devono trasmetterli, con la sottoscrizione del dirigente della Sede, agli Intendenti di Finanza; questi ultimi appongono il visto di esecutorietà e inviano i documenti ai concessionari per l'emissione e la notifica delle cartelle di pagamento.

Per i ruoli relativi ad artigiani e commercianti, il frontespizio deve contenere la dichiarazione prevista dall'art. 2, secondo comma, del D.L. 338/1989, firmata dal dirigente e munita del timbro della Sede.

Formazione dei ruoli e scadenze di riscossione

Dal gennaio 1990 non trovano più applicazione le disposizioni dell'art. 36-bis del DPR 600/1973 richiamate, ai fini della formazione dei ruoli, dall'art. 18, quarto comma, del DPR 602/1973. I ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre andranno in riscossione rispettivamente il 10 aprile, il 10 settembre, il 10 novembre e il 10 febbraio.

Per effetto del nuovo sistema, non è più necessario predisporre i riassunti, poiché sono venute meno le funzioni intermedie e di controllo dei ricevitori e l'obbligo del non riscosso per riscosso. La circolare segnala tuttavia che sono in corso contatti con il Consorzio Nazionale Esattori per fornire alle SAP un riepilogo dei ruoli, utile per la contabilizzazione e per il riscontro dei versamenti dei concessionari.

Versamenti dei concessionari e tolleranze

I concessionari devono effettuare i versamenti delle somme riscosse secondo due scadenze mensili:

  • entro il 27 del mese, per le somme effettivamente riscosse dall'1 al 15 dello stesso mese;
  • entro il 12 del mese, per le somme riscosse dal 16 all'ultimo giorno del mese precedente.

I versamenti devono essere effettuati con le stesse modalità già previste per gli analoghi versamenti da parte dei ricevitori.

Poiché i nuovi ruoli non sono soggetti al principio del non riscosso per riscosso, non devono più essere concesse le tolleranze prima previste. Rimane però ferma la sospensione per preavviso di sgravio nei casi di comprovata indebita iscrizione. Le SAP sono autorizzate a concedere le tolleranze maturate dagli esattori per i ruoli di luglio e per la prima rata dei ruoli di settembre 1989, se non ancora attribuite; tali tolleranze potranno essere utilizzate dal concessionario al primo versamento utile.

Ruoli di dicembre 1989

Per i ruoli consegnati alle SAP nel gennaio 1990, relativi al dicembre 1989, il termine massimo per l'inoltro alle Intendenze di Finanza è fissato al 15 febbraio 1990. Tali ruoli andranno in riscossione il 10 aprile 1990, in unica soluzione e senza obbligo del non riscosso per riscosso.

Con riferimento alle cartelle in scadenza nel periodo 10-18 aprile, il concessionario dovrà:

  • effettuare un primo versamento entro il 27 aprile per le somme effettivamente riscosse fino al 15 aprile;
  • effettuare un secondo versamento entro il 12 maggio per le somme riscosse fino al 30 aprile.

Per i pagamenti effettuati dal 1 maggio in poi valgono le stesse regole mensili ordinarie.

Rata di febbraio dei ruoli di settembre 1989

La circolare richiama l'art. 16 del D.M. 5 dicembre 1989, secondo cui entro il 31 gennaio 1990 i titolari delle cessate esattorie devono consegnare ai concessionari subentranti copia vistata dei ruoli con rate scadenti nel 1990, annotando le partite anticipatamente pagate dai contribuenti, e versando contestualmente l'importo di tali partite.

La rata di febbraio dei ruoli di settembre 1989 sarà quindi riscossa dai nuovi concessionari, i quali dovranno versare le somme all'Istituto nei termini ordinari. Le Sedi devono controllare che gli adempimenti previsti siano stati effettivamente eseguiti e, in caso contrario, segnalarne l'omissione agli Intendenti di Finanza.

Il Ministero ha chiarito che tale rata è disciplinata dalle disposizioni vigenti al momento della riscossione e non da quelle applicabili al tempo della formazione e consegna dei ruoli; pertanto il concessionario non è tenuto a corrispondere gli anticipi precedentemente dovuti in base al principio del non riscosso per riscosso.

Residui crediti e cessate esattorie

Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 5 dicembre 1989, i titolari delle cessate esattorie devono trasmettere, entro il 28 febbraio 1990, gli elenchi di tutti i crediti residui ai concessionari subentranti, a loro cura, spese e responsabilità.

Per le somme di pertinenza del cessato esattore, il concessionario deve effettuare i versamenti alle SAP al netto degli aggi, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le somme sono state riscosse. La circolare annuncia inoltre che ulteriori istruzioni saranno fornite successivamente sull'argomento.

Ricevitori provinciali e fase di chiusura

Uno dei cardini della riforma è la soppressione delle funzioni di intermediazione e controllo svolte in precedenza dai ricevitori. Resta loro affidato soltanto il compito, previsto dall'art. 18 del D.M. 5 dicembre 1989, di ricevere dagli esattori e versare agli enti impositori, alla prescritta scadenza, l'importo dei due decimi della rata di novembre 1989.

Con l'esecuzione di tale adempimento, le funzioni dei ricevitori devono intendersi esaurite e gli stessi devono considerarsi sollevati da ogni ulteriore carico. Le SAP devono prendere contatto con i cessati ricevitori provinciali per favorire il provvedimento di discarico amministrativo da parte dell'Intendenza di Finanza.

Infine, le somme eventualmente riscosse dagli esattori dopo il termine per la corresponsione dei due decimi devono essere versate direttamente alle Sedi dell'Istituto sul conto aperto presso la Tesoreria provinciale, già utilizzato per i pagamenti da parte dei ricevitori.

Punti principali

Nuovo regime della riscossione dal 1 gennaio 1990

Dal 1 gennaio 1990 la riscossione dei crediti contributivi dell'Istituto, nei casi in cui si utilizza il sistema esattoriale, è disciplinata dagli artt. 2 e 67 del DPR 28 gennaio 1988 n. 43, come richiamati dall'art. 2 del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389. La riscossione è affidata ai concessionari, che sostituiscono gli esattori, senza obbligo del non riscosso per riscosso e con riscossione in unica soluzione alla prima scadenza utile successiva alla formazione del ruolo.

Formazione e scadenza dei ruoli

I ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre vanno in riscossione rispettivamente il 10 di aprile, settembre, novembre e febbraio. Dal gennaio 1990 non si applicano più, per la formazione dei ruoli, le disposizioni dell'art. 36-bis del DPR 600/1973 in relazione alla diversa scadenza prevista dall'art. 18, quarto comma, del DPR 602/1973.

Adempimenti delle SAP e degli Intendenti di Finanza

Le SAP, ricevuti i ruoli dal Consorzio Nazionale Esattori, devono inoltrarli con le consuete modalità, debitamente sottoscritti dal dirigente della Sede, agli Intendenti di Finanza, che appongono il visto di esecutorietà e trasmettono i documenti ai concessionari per l'emissione e la notifica delle cartelle di pagamento. Per i ruoli di artigiani e commercianti il frontespizio deve contenere la dichiarazione prevista dall'art. 2, secondo comma, del D.L. 338/1989, sottoscritta dal dirigente e munita del timbro della Sede.

Scomparsa dei riassunti e nuovi riepiloghi

Con la riforma vengono meno le funzioni intermedie e di controllo dei ricevitori e l'obbligo del non riscosso per riscosso, per cui non è più necessaria la compilazione dei riassunti. Sono però in corso contatti con il Consorzio Nazionale Esattori per la fornitura alle SAP di un riepilogo dei ruoli, utile per la contabilizzazione e il riscontro dei versamenti dei concessionari.

Versamenti periodici dei concessionari

I concessionari devono versare le somme riscosse mediante i ruoli entro il 27 di ciascun mese per gli incassi effettuati dall'1 al 15 dello stesso mese e entro il 12 di ciascun mese per gli incassi dal 16 all'ultimo giorno del mese precedente. I versamenti vanno eseguiti con le stesse modalità già previste per l'analogo versamento da parte dei ricevitori.

Tolleranze e sospensioni per preavviso di sgravio

Poiché i futuri ruoli sono affidati ai concessionari senza obbligo del non riscosso per riscosso, non sono più necessarie le tolleranze previste per i ruoli precedenti. Deve tuttavia essere disposta la sospensione per preavviso di sgravio in caso di comprovata indebita iscrizione nei ruoli. Le SAP sono autorizzate a concedere le tolleranze spettanti agli esattori per i ruoli di luglio e per la prima rata dei ruoli di settembre 1989, se non già concesse; i concessionari potranno utilizzarle al primo versamento utile.

Ruoli di dicembre 1989

Per i ruoli consegnati alle SAP nel gennaio 1990, relativi al dicembre 1989, l'inoltro alle Intendenze di Finanza deve avvenire entro il 15 febbraio. Tali ruoli andranno in riscossione il 10 aprile 1990, senza obbligo del non riscosso per riscosso, in unica soluzione. Per le cartelle in scadenza tra il 10 e il 18 aprile il concessionario effettuerà un primo versamento entro il 27 aprile per le somme riscosse fino al 15 aprile, e un secondo entro il 12 maggio per le somme riscosse fino al 30 aprile; per i pagamenti successivi si applicano le medesime scadenze mensili.

Rata di febbraio dei ruoli di settembre 1989

L'art. 16 del D.M. 5 dicembre 1989 prevede che entro il 31 gennaio 1990 i titolari delle cessate esattorie consegnino ai concessionari subentranti copia vistata dei ruoli con rate scadenti nel 1990, con annotazione delle partite anticipatamente pagate, e versino ai concessionari l'importo di tali partite. La rata di febbraio dei ruoli di settembre sarà quindi riscossa dai nuovi concessionari, che verseranno all'Istituto le somme dovute nei termini ordinari. Le Sedi devono verificare l'effettivo adempimento da parte dei cessati esattori e segnalare eventuali omissioni agli Intendenti di Finanza. La rata è disciplinata dalla normativa vigente al momento della riscossione e non da quella vigente al tempo della formazione dei ruoli; il concessionario non deve corrispondere gli anticipi prima dovuti per il non riscosso per riscosso.

Riscossione dei residui crediti

Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 5 dicembre 1989, i titolari delle cessate esattorie devono trasmettere, entro il 28 febbraio 1990, gli elenchi di tutti i crediti residui ai concessionari subentranti. Per le somme di pertinenza del cessato esattore, i concessionari devono versare alle SAP, al netto degli aggi, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le somme sono state riscosse.

Cessazione delle funzioni dei ricevitori provinciali

La riforma elimina le funzioni di intermediazione e controllo dei ricevitori; resta loro affidato solo il compito, previsto dall'art. 18 del D.M. 5 dicembre 1989, di ricevere dagli esattori e versare agli enti impositori l'importo dei due decimi della rata di novembre 1989. Esaurita tale operazione, i ricevitori devono considerarsi sollevati da ogni ulteriore carico. Le SAP devono contattare i cessati ricevitori provinciali per favorire il provvedimento di discarico amministrativo da parte dell'Intendenza di Finanza. Le somme eventualmente riscosse dagli esattori dopo il termine per la corresponsione dei due decimi devono essere versate direttamente alle Sedi dell'Istituto sul conto già aperto presso la Tesoreria provinciale.

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