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Circolare

Circolare numero 36 del 9-2-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare raccoglie e chiarisce numerosi quesiti applicativi in materia di prestazioni pensionistiche. I temi principali riguardano la pensione ai superstiti, l’invalidità e l’inabilità pensionabile, l’integrazione al minimo, gli effetti di sentenze e provvedimenti successivi, nonché specifiche ipotesi di maggiorazioni, trasferimenti contributivi, pensionamento anticipato e decorrenza delle prestazioni. Vengono fissati criteri operativi puntuali su decorrenze, requisiti, ricostituzioni, ripristini e modalità di calcolo.

Chiarimenti in materia di prestazioni pensionistiche, pensioni ai superstiti, invalidità, integrazione al minimo e altri istituti previdenziali

Chiarimenti in materia di prestazioni pensionistiche

La circolare raccoglie e sistematizza risposte a ulteriori quesiti in materia di prestazioni pensionistiche, con particolare attenzione alla pensione ai superstiti, alle prestazioni di invalidità e inabilità, all’integrazione al minimo e a varie ipotesi speciali di calcolo, decorrenza e ripristino dei trattamenti. L’impostazione è prevalentemente operativa e mira a fornire criteri uniformi di applicazione agli uffici dell’Istituto.

Pensione ai superstiti

La circolare ribadisce, in via generale, che per la pensione indiretta o di reversibilità tutte le condizioni richieste dalla legge devono sussistere alla data della morte dell’assicurato o del pensionato. Fa eccezione la disciplina dell’art. 22, comma 8, della legge 21 luglio 1965, n. 903, che consente al figlio inabile riconosciuto tale nel periodo compreso tra la morte del dante causa e il compimento del 18° anno di età di conservare il diritto anche oltre tale età. Ne consegue che l’inabilità insorta solo dopo il compimento del 18° anno non è rilevante ai fini della permanenza del trattamento.

Viene inoltre chiarito che l’interruzione degli studi non estingue il diritto alla pensione di reversibilità, ma ne determina soltanto la sospensione. In caso di ripresa degli studi e ricorrenza nuovamente delle condizioni di legge, il pagamento va ripristinato, su domanda dell’interessato, con effetto dal mese successivo a quello in cui i requisiti sono tornati a sussistere.

Per la variazione del nucleo familiare superstite, la pensione del restante o dei restanti contitolari deve essere ricalcolata ab origine sulla base della pensione diretta spettante al dante causa, così da evitare effetti distorsivi derivanti dal calcolo sulla sola pensione in pagamento al momento della cessazione del diritto di uno dei contitolari.

Quanto ai figli naturali, la dichiarazione giudiziale di stato di figlio naturale ha natura dichiarativa ed efficacia retroattiva. Pertanto, la pensione ai superstiti già liquidata deve essere ricostituita sin dalla decorrenza originaria, includendo il figlio naturale tra i contitolari. Gli arretrati spettano nei limiti della differenza tra quanto dovuto al nuovo nucleo superstite e quanto già corrisposto.

La circolare affronta anche l’aumento di lire 100.000 mensili previsto dall’art. 3 della legge 15 aprile 1985, n. 140, precisando che le pensioni indirette o di reversibilità inizialmente superiori al minimo e poi assorbite nel trattamento minimo rientrano nella previsione del primo comma e beneficiano dell’aumento nella misura intera, non ridotta in proporzione alle aliquote di reversibilità.

Infine, in caso di annullamento del secondo matrimonio del coniuge superstite, se il provvedimento ecclesiastico è stato riconosciuto efficace nell’ordinamento italiano e risulta la prescritta annotazione di annullamento sull’atto di matrimonio, gli effetti sono retroattivi e il matrimonio nullo deve considerarsi come mai esistito. La pensione ai superstiti va quindi ripristinata dalla data della revoca, restando fermi gli effetti della prescrizione decennale e il recupero dell’assegno corrisposto in costanza del matrimonio poi annullato.

Invalidità e inabilità pensionabile

In tema di trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, la circolare richiama l’art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, e precisa che le settimane del periodo di lavoro eccedenti quelle accreditabili devono essere utilizzate integralmente ai fini della trasformazione. Le settimane accreditate concorrono sia al diritto sia alla misura della pensione, mentre le restanti settimane del periodo lavorato rilevano soltanto ai fini del diritto.

Per la pensione di inabilità, la circolare chiarisce che le cause ostative consistenti nella percezione di trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione non precludono il diritto se il mancato esercizio della facoltà di rinuncia non è imputabile all’interessato, ad esempio perché questi è deceduto prima di poter esercitare tale facoltà. In tale ipotesi non si configura una preclusione al riconoscimento della pensione.

Si affronta anche il computo della maggiorazione convenzionale dell’anzianità contributiva ex art. 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, e art. 5, comma 11, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per i rapporti di lavoro a tempo parziale. Sono distinte tre ipotesi:

  • rapporto part-time nato e cessato come tale;
  • rapporto trasformato da tempo pieno a part-time e cessato in tale assetto;
  • rapporto trasformato da part-time a tempo pieno e cessato in tale assetto. Il meccanismo proporzionale opera solo nei casi di trasformazione tra tempo pieno e part-time o viceversa. Nei rapporti part-time sorti ed estinti come tali e nei casi di trasformazione da part-time a tempo pieno, l’anzianità convenzionale va determinata in misura integrale; nel caso di trasformazione da tempo pieno a part-time va invece determinata in misura ridotta, sulla base delle ore part-time svolte nell’ultimo anno.

Quanto al ripristino della pensione di invalidità con decorrenza differita, il requisito contributivo deve risultare sussistente alla data di presentazione del primo ricorso amministrativo contro il provvedimento di revoca.

Integrazione al minimo

La circolare precisa che la pensione riliquidata ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140 perde la natura di pensione integrata al minimo dalla data di efficacia della riliquidazione. Di conseguenza, se il titolare gode anche di un’altra pensione inferiore al minimo, quest’ultima può essere integrata, totalmente o parzialmente, dal medesimo momento, purché la situazione reddituale lo consenta.

In presenza di sentenze della Corte costituzionale che incidano su trattamenti già definiti, la domanda giudiziale proposta successivamente alla pronuncia può essere considerata equivalente a domanda amministrativa. Le SAP devono quindi verificare la pendenza del rapporto previdenziale secondo quanto indicato dalla circolare n. 60117 AGO del 9 marzo 1987 e, per le domande accoglibili, corrispondere le differenze dovute a titolo di integrazione nei limiti della prescrizione. Per le spese giudiziarie, l’Ufficio Legale deve chiedere la compensazione integrale, previa declaratoria di cessazione della materia del contendere e deposito di copia autentica dei provvedimenti di accoglimento.

Ulteriori fattispecie: maggiorazioni, trasferimenti contributivi e decorrenze

La circolare esamina anche il beneficio di cui all’art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, relativo alla maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti. Poiché la norma richiede una formale domanda, non può essere considerata valida, ai fini del beneficio, una domanda presentata prima dell’entrata in vigore della disposizione, nemmeno se il richiedente è poi deceduto prima dell’emanazione della legge.

In materia di trasferimento della contribuzione IVS all’INPDAI, l’art. 5, comma 2, della legge 15 marzo 1973, n. 44 viene interpretato nel senso che il rimborso dei ratei di pensione già percepiti costituisce condizione indispensabile per esercitare la facoltà di trasferimento, non essendo ammissibili modalità diverse di restituzione.

Per il pensionamento anticipato dei dipendenti di aziende tipografiche, la circolare chiarisce che dal computo delle ultime 52 settimane di lavoro effettivo, richieste dall’art. 24, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, devono essere esclusi i periodi di assenza per malattia, infortunio, ferie, CIG e analoghe sospensioni.

Quanto alla decorrenza della pensione di vecchiaia, si afferma che la normativa vigente non consente la decorrenza differita al primo giorno del mese successivo alla cessazione dell’attività lavorativa; può però farsi decorrere la prestazione dal primo giorno del mese successivo alla domanda se l’interessato conferma che intendeva comunque differire la decorrenza oltre l’età pensionabile.

In tema di determinazione della retribuzione pensionabile e dell’anzianità contributiva, si conferma il criterio per cui un anno di contribuzione equivale a 12 contributi mensili o a 52 contributi settimanali, anche se l’anno solare comprende 53 sabati. La 53ª settimana non dà diritto a rimborso della contribuzione, ma la retribuzione dell’anno resta comunque valutata integralmente.

La domanda di pensione presentata da persona incapace di intendere e di volere, in assenza di tutore o altro rappresentante legale, può essere ritenuta valida se sottoscritta da terzi in nome e per conto dell’interessato, purché vi sia comprovata impossibilità dell’interessato e utilità concreta per lo stesso.

Criteri applicativi della legge n. 140/1985

La circolare affronta infine l’art. 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140, stabilendo che le quote di aumento ivi previste spettano alla pensione diretta del dante causa se ricorrono i presupposti di riliquidazione. Se il titolare della pensione diretta muore prima della corresponsione dell’ultima quota, la pensione di reversibilità va calcolata sull’importo riliquidato della pensione diretta e, alla scadenza di legge, anche la quota residua di aumento deve essere corrisposta in aliquota sulla reversibilità, come se fosse stata liquidata al dante causa. Ciò vale a prescindere dall’eventuale integrazione al minimo della pensione ai superstiti.

Riesame dopo sentenza sfavorevole e altri profili speciali

Si riconosce all’Amministrazione il potere di riesaminare favorevolmente la posizione dell’interessato anche dopo una sentenza sfavorevole passata in giudicato, quando emergano nuovi elementi obiettivi non valutati dal giudice e idonei a modificare l’esito della decisione. Per le pensioni di invalidità, il riesame può essere accolto previo parere favorevole del medico di sede e, se necessario, nuovo accertamento sanitario.

La circolare chiarisce inoltre che la titolarità di una pensione privilegiata ordinaria "tabellare" per infermità contratte durante il servizio militare di leva non impedisce l’attribuzione delle quote fisse sulla pensione dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, poiché tali trattamenti hanno natura indennitaria e non previdenziale e non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Infine, viene confermato che, quando un soggetto ha contemporaneamente diritto a pensione nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e in una gestione speciale dei lavoratori autonomi, può essere liquidato il trattamento più favorevole tra i due, ma solo su espressa richiesta dell’interessato, da considerarsi irrevocabile.

Punti principali

Pensione ai superstiti

Vengono forniti chiarimenti su requisiti e decorrenza della pensione ai superstiti: il diritto deve sussistere alla data del decesso, salvo eccezioni espressamente previste. Si precisa che l’inabilità sopravvenuta dopo il compimento del 18° anno del figlio non consente il riconoscimento della reversibilità; la sospensione per interruzione degli studi non estingue il diritto, che può essere ripristinato dal mese successivo alla ripresa dei requisiti; in caso di variazione del nucleo superstite la pensione va ricalcolata ab origine sulla pensione diretta del dante causa. Si affrontano inoltre i casi di figlio naturale riconosciuto con efficacia retroattiva e di annullamento del secondo matrimonio del coniuge superstite, con ripristino della pensione dalla revoca e nei limiti della prescrizione.

Invalidità e inabilità pensionabile

La circolare chiarisce il calcolo dell’anzianità contributiva convenzionale nella trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, distinguendo tra lavoro a tempo pieno e part-time. Stabilisce inoltre che cause ostative sopravvenute dopo il decesso del richiedente non impediscono il riconoscimento della pensione di inabilità se la rinuncia al trattamento sostitutivo non era imputabile all’interessato. Vengono definiti anche i criteri di verifica dei requisiti contributivi per il ripristino differito della pensione di invalidità.

Integrazione al minimo

Si precisa che una pensione riliquidata ai sensi della legge n. 140/1985 perde la natura di pensione integrata al minimo, con la conseguenza che eventuali altre pensioni inferiori al minimo possono essere integrate dalla stessa data, se la situazione reddituale lo consente. In materia di sentenze della Corte costituzionale, le domande giudiziali possono essere trattate come domande amministrative ai fini dell’integrazione al minimo, con riconoscimento delle differenze nei limiti della prescrizione e compensazione delle spese processuali quando opportuno.

Altre fattispecie pensionistiche e contributive

La circolare affronta anche la maggiorazione di lire 100.000 prevista dalla legge n. 140/1985, l’impossibilità di liquidare un beneficio ex lege n. 544/1988 sulla base di domande anteriori all’entrata in vigore della norma, il trasferimento della contribuzione IVS all’INPDAI subordinato alla restituzione dei ratei già percepiti, il pensionamento anticipato dei dipendenti di aziende tipografiche con esclusione dei periodi di malattia, infortunio, ferie e cassa integrazione dal computo delle 52 settimane, la decorrenza della pensione di vecchiaia, il criterio delle 52 settimane in presenza di 53 sabati, la validità della domanda sottoscritta da terzi per incapace privo di rappresentante, il riesame favorevole della domanda dopo sentenza sfavorevole se emergono nuovi elementi, l’inapplicabilità di taluni divieti alla pensione privilegiata tabellare e la possibilità di scegliere la pensione nella gestione speciale dei lavoratori autonomi se più favorevole, su richiesta espressa e irrevocabile.

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